Sentenza n.110 del 1973
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SENTENZA N. 110

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 666 del codice penale; degli artt. 68, 69, 72 e 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773; del d.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, tabella annessa n. 76, paragrafo 4 (testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative); dell'art. 14 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3276 (leggi dei diritti erTimes New Romani negli spettacoli); dell'art. 11 del r.d. 2 ottobre 1924, n. 1589 (esazione dei diritti erTimes New Romani nei cinematografi a mezzo della Società italiana degli autori), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 dicembre 1970 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Liviero Luigina, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971;

2) ordinanza emessa il 4 giugno 1971 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Fabris Franca, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971.

Visto l'atto di costituzione di Liviero Luigina;

udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore Angelo De Marco.

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento penale a carico di Luigina Liviero, imputata: a) del reato di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di p.s. e 665 del codice penale per avere nel suo pubblico esercizio di bar installato e fatto funzionare, senza autorizzazione dell'autorità di p.s., un bigliardino elettrico solitario automatico; b) del reato di cui agli artt. 68 t.u.l.p.s. e 666 c.p. per avere nello stesso esercizio installato e fatto funzionare, senza autorizzazione di p.s. un elettrogrammofono a gettone; il pretore di Padova, con ordinanza 2 dicembre 1970, sollevava d'ufficio, affermandone la rilevanza, questione di legittimità costituzionale: 1 degli artt. 86 e 68 del t.u.l.p.s. nella parte in cui, limitatamente agli apparecchi automatici e semiautomatici di trattenimento prevedono l'obbligo della licenza di p.s., in riferimento agli artt. 41, 3, seconda parte, 4, prima parte, e 35, prima parte, della Costituzione; 2 dell'art. 72 nella parte in cui, quanto agli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento, condiziona il rilascio della licenza al previo pagamento dei diritti di autore, in riferimento agli artt. 97, primo e secondo comma, 24, primo comma, 113 e 3, prima parte, della Costituzione.

Partendo dalla premessa che sarebbe pacifico in linea di fatto la destinazione e l'uso degli apparecchi di cui sopra a mero fine di svago e l'assoluta esclusione dell'utilizzazione a fine di gioco o scommesse, sia pure leciti, il pretore giunge alla conseguenza che manca nella specie qualsiasi ragione di interesse pubblico, tanto meno per quanto attiene alla pubblica sicurezza, che possa giustificare la sottoposizione ad altra licenza di p.s. dell'installazione dei suddetti apparecchi in pubblici esercizi, già regolarmente autorizzati a svolgere la loro normale attività.

Di qui il contrasto: a) degli artt. 86 e 68 t.u.l.p.s. con l'art. 41 della Costituzione nella sua interezza, in quanto, senza giustificati motivi, pongono gravi limitazioni all'iniziativa privata, non soltanto degli esercenti, ma anche dei produttori, dei commercianti, dei noleggiatori e relativi dipendenti, nonché degli artt. 3, cpv., 4, prima parte, e 35 della Costituzione, in quanto vengono menomati la tutela del lavoro, la rimozione degli ostacoli ed il promuovimento delle condizioni tali da rendere effettivo il diritto al lavoro; b) dell'art. 72 t.u.l.p.s., in quanto, subordinando il rilascio della licenza al pagamento dei diritti di autore, favorisce la tutela di interessi economico-finanziari, allargando i poteri dell'autorità di p.s. contro i principi delle attribuzioni, delle competenze e della imparzialità della pubblica Amministrazione, in contrasto con l'art. 97, primo e secondo comma, della Costituzione: ponendo in essere un vero e proprio solve et repete, in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione; consentendo una tutela privilegiata ed ingiustificata di pretese privatistiche, con palese violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.

2. - Con altra ordinanza, pronunziata il 4 giugno 1971, nel procedimento penale a carico di Franca Fabris, imputata del reato di cui all'art. 68 t.u.l.p.s. e dell'art. 666 c.p. per avere installato nell'esercizio di bar, di cui é titolare, un elettrogrammofono a gettoni, senza la previa autorizzazione di p.s., lo stesso pretore di Padova, richiamandosi alla sua precedente ordinanza del 2 dicembre 1970, sopra richiamata e sostanzialmente per gli stessi motivi, solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale: a) degli artt. 666 c.p., 68 e 69 t.u.l.p.s., n. 76, paragrafo 4, della Tabella annessa al t.u. marzo 1961, n. 121, nella parte in cui prescrivono la licenza di p.s. anche per detenere e far funzionare in un bar un solo elettrogrammofono a gettone, in riferimento all'art. 41 della Costituzione; b) degli artt. 72 del t.u.l.p.s., 14 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3276, e il del r.d. 2 ottobre 1924, n. 1589, nella parte in cui condizionano il rilascio della licenza di p.s. per un solo juke- box in un bar al previo pagamento dei diritti erTimes New Romani e dei diritti di autore, in riferimento agli artt. 97, primo e secondo comma, 113, 24, primo comma, e 3, primo e secondo comma, della Costituzione.

3. - Dopo gli adempimenti di legge i due giudizi come sopra promossi vengono oggi alla cognizione della Corte.

Nel giudizio promosso con l'ordinanza 2 dicembre 1970, si é costituita la parte privata, il di cui patrocinio nell'atto di costituzione chiede che le sollevate questioni vengano dichiarate fondate.

Nessuno si é costituito nell'altro giudizio.

Considerato in diritto

1. - I due giudizi, come sopra promossi, vanno definiti con unica sentenza data la sostanziale identità delle questioni che ne formano oggetto.

2. - Come si é riferito in narrativa, con le ordinanze di rinvio si contesta la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, degli artt. 68, 69 e 86 del t.u. delle leggi di p.s. e di riflesso dell'art. 666 del codice penale, in quanto impongono apposita licenza per l'installazione nei bar di apparecchi automatici e semi-automatici di trattenimento - bigliardini automatici, cosiddetti "solitari" ed elettrogrammofoni (juke- box) - nonché, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo comma, e 113 della Costituzione; dell'art. 72 del citato t.u. delle leggi di p.s. in quanto subordina il rilascio della licenza per l'impianto di tali apparecchi al previo pagamento dei diritti erTimes New Romani e di autore, e delle leggi fiscali che prevedono i relativi diritti.

3. - Vanno esaminate per prime le questioni relative agli artt. 68, 69 e 86 t.u.l.p.s., perché, ove risultassero fondate, verrebbe meno il presupposto per l'applicazione dell'art. 72 dello stesso t.u. ed, in conseguenza, la questione che riguarda la legittimità di quest'ultima norma rimarrebbe assorbita.

Procedendo a tale esame si rileva:

Il giudice a quo, nel motivare le questioni sollevate al riguardo, parte dal presupposto che un bigliardino elettrico "solitario" non é un apparecchio di gioco, sia pure lecito, e, quindi, non vi é titolo per assoggettarlo a licenza ed egualmente manca siffatto titolo per l'impianto di un solo elettrogrammofono, in quanto l'art. 68 del t.u. prevede la licenza per le sale pubbliche di audizione ed un solo apparecchio non può trasformare un bar in sala di audizione.

Ma esatto non é:

a) anche se "solitario" e se usato senza scopo diretto o indiretto di lucro il bigliardino é sempre strumento di gioco, sia pure lecito, ma sempre gioco e, per giunta, tanto più pericoloso, in quanto vi si dedicano particolarmente giovani e giovanissimi, che vi impiegano tutte le somme, anche se piccole, di cui possono disporre;

b) la potenza e la perfezione raggiunta dagli strumenti elettrici di riproduzione musicale é tale che non può contestarsi il fatto, constatabile tutti i giorni, che ne basta uno solo per impiantare una sala di audizione nella quale si possono soddisfare tutte le esigenze anche degli ascoltatori più raffinati che, con l'impiego di semplici gettoni, possono spaziare in tutti i campi della musica, dalla classica alla modernissima, in riproduzioni perfette e assai pregevoli.

Dunque, l'obbligo della licenza sussiste e ben si inquadra nelle funzioni istituzionali dell'autorità di p.s., in quanto sussistono per bigliardini ed elettrogrammofoni, installati in esercizi pubblici, quelle stesse esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che giustificano le altre licenze di esercizio, prevedute nelle parti non contestate dei denunciati artt. 68 e 86 del t.u.l.p.s.

Né può opporsi che la licenza per l'esercizio del bar sia comprensiva oltre che delle normali attività, relative a tali locali, anche dell'impianto di apparecchi di trattenimento.

In base al principio indiscusso della pluralità delle licenze é noto, infatti, che per qualsiasi attività, anche se affine, non compresa nella licenza di cui un esercizio sia già fornito, occorre altra specifica autorizzazione.

4 - Tanto precisato, in ordine ai dubbi circa la legittimità costituzionale degli artt. 68, 69 e 86 del t.u. delle leggi di p.s. si rileva:

Come si é sopra dimostrato la sottoposizione a licenza, o, più propriamente, ad autorizzazione di polizia dell'esercizio delle attività contemplate nelle norme suddette, trova il suo fondamento giuridico nella funzione istituzionale di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'art. 41 della Costituzione, dopo aver affermato, al primo comma, il principio che l'iniziativa privata é libera, al secondo comma precisa che tale iniziativa non può svolgersi, tra l'altro, in modo da recare danno alla sicurezza pubblica.

Legittima, cioè, le limitazioni che a detta libertà sia necessario o semplicemente opportuno apportare nell'interesse generale e, quindi, pubblico.

Le autorizzazioni di polizia, a parte il rilievo che si risolvono nella rimozione di un ostacolo all'esercizio di un diritto, del quale, quindi, presuppongono l'esistenza, sono indubbiamente dirette alla tutela dell'interesse pubblico.

Non si può, in conseguenza, ravvisare alcun contrasto delle norme che prevedono la sottoposizione di talune attività a licenza di polizia con il principio della libertà di iniziativa economica, sancito dall'articolo della Costituzione in esame e, quindi, in riferimento ad esso le prospettate questioni risultano infondate.

E del pari infondate risultano, in riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione, per l'assenta ripercussione negativa che la limitazione derivante dall'assoggettamento a licenza di talune attività apporterebbe al diritto ed alla tutela del lavoro dei dipendenti degli imprenditori di tali attività ed, addirittura, dei dipendenti degli imprenditori della fabbricazione e della vendita degli strumenti occorrenti per l'esercizio delle attività stesse.

A parte, infatti, il rilievo che le stesse ragioni di interesse pubblico che legittimano l'imposizione della licenza verrebbero a legittimare anche le ripercussioni negative sopra prospettate é incontestabile in linea di fatto che, nonostante la sottoposizione a licenza, l'impianto e, di conseguenza, la fabbricazione e la vendita degli apparecchi automatici o semiautomatici in questione va sempre più diffondendosi.

5. - Restano, quindi, da esaminare le questioni relative alla legittimità dell'art. 72 del.t.u.l.p.s., in quanto condiziona il rilascio delle licenze per gli elettrogrammofoni al previo pagamento di diritti di autore, nonché delle leggi fiscali che, imponendo per tali apparecchi il pagamento di particolari diritti erTimes New Romani, a tale pagamento subordinano il rilascio della licenza stessa.

Al riguardo si rileva:

a) l'articolo 72 viene, in primo luogo, impugnato in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione in quanto porrebbe in essere un vero e proprio solve et repete; sotto questo profilo la questione é già stata dichiarata infondata con la sentenza di questa Corte n. 65 del 1972, cosicché non essendo stati addotti nuovi argomenti che possano giustificare una diversa decisione, ne va ora dichiarata la manifesta infondatezza;

b) lo stesso art. 72 viene, poi, impugnato anche in riferimento all'art. 97 della Costituzione, in quanto le funzioni dell'autorità di p.s. sarebbero state estese al controllo del pagamento di tributi e diritti di natura privatistica quali i diritti di autore.

Sotto questo profilo la questione viene per la prima volta all'esame della Corte, ma deve essere dichiarata priva di giuridico fondamento.

Il pagamento dei tributi é, infatti, di interesse pubblico e non urta contro alcun precetto costituzionale il principio che qualsiasi organo dell'Amministrazione pubblica (compresi quelli giurisdizionali) non possa emettere atti di sua competenza, in materia soggetta a tributi erTimes New Romani, se non risulti che tali tributi siano stati pagati.

Come é stato, poi, affermato da questa Corte con la sentenza n. 25 del 1968, ed anche in quella sopra citata, la tutela, anche in via penale, dei diritti d'autore é di interesse pubblico tanto da giustificare, a tale fine, la istituzione di un apposito Ente pubblico, appunto la S.I.A.E.

Pertanto, anche per quanto riguarda il previo pagamento dei diritti di autore deve ritenersi valido il principio sopra enunciato.

Del resto risponde proprio al principio di buona amministrazione, ben lungi dal violarlo, l'utilizzazione di qualsiasi organo, che, comunque, si trovi in grado di farlo, per fini di interesse generale;

c) il n. 76, paragrafo 4, della Tabella annessa al t.u. 1 marzo 1961, n. 121, l'art. 14 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3276 e l'art. 11 del r.d. 2 ottobre 1924, n. 1589 (tutti decreti delegati) vengono denunziati per la prima volta sotto gli stessi profili ed in riferimento alle stesse norme della Costituzione sopra esaminati nei riguardi dell'art. 72 del t.u. delle leggi di p.s.

In conseguenza non può che essere confermata la dichiarazione di infondatezza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 68, 69 e 86 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico della legge di pubblica sicurezza" e art. 666 del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 dello stesso testo unico della legge di pubblica sicurezza, in riferimento all'art. 97 della Costituzione;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3276 "Leggi dei diritti erTimes New Romani negli spettacoli", dell'art. 11 del r.d. 2 ottobre 1924, n. 1589 "Esazione dei diritti erTimes New Romani nei cinematografi a mezzo della società italiana degli autori", e del disposto del n. 76, paragrafo IV della Tabella annessa al d.P.R. 1 marzo 1961, n. 121 "Testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative", in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione;

4) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 72 t.u.l.p.s., in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1973.