ORDINANZA N. 91
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72, secondo comma, ultimo inciso, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della legge delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1993 dalla Commissione tributaria centrale sul ricorso proposto da Ufficio Imposte Dirette di Roma contro Ranchi Germana, iscritta al n. 558 del registro delle ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
RITENUTO che la commissione tributaria centrale ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, secondo comma, ultimo inciso, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della legge delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413) nella parte in cui, con norma di interpretazione autentica, prevede la inapplicabilità nel procedimento tributario, del termine di decadenza dalle impugnazioni stabilito dall'art. 327 del codice di procedura civile; che a parere del giudice a quo, l'introduzione della regola della inapplicabilità nel processo tributario del predetto termine, in contrasto con il consolidato orientamento della Cassazione, dallo stesso condiviso, comporta la violazione dell'art. 76 della Costituzione dal momento che la delega della funzione legislativa fu concessa al Governo al solo fine di disporre (per il futuro) la revisione e la organizzazione del contenzioso tributario e non, quindi, per emanare norme retroattive di interpretazione autentica; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità, o comunque, per l'infondatezza della questione.
CONSIDERATO che l'art. 15, 1 bis, del decreto- legge 29 aprile 1994 n. 260 convertito in legge 27 giugno 1994, n. 413 ha ulteriormente differito al 1° ottobre 1995 la data unica di insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali prevista dall'art. 42, primo comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; che, in conseguenza, tutte le disposizioni sul nuovo processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 hanno efficacia dalla suddetta data, così come, analogamente, già disposto dall'art. 69, primo comma, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993 n. 427 che aveva differito al 1° ottobre 1994 la data unica di insediamento delle predette commissioni; che pertanto si profila una inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, non dovendo il giudice a quo al momento fare applicazione della norma della cui legittimità costituzionale si dubita (ordinanze nn. 230 del 1994 e 502 del 1993).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, secondo comma, ultimo inciso, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria centrale con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/03/95.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Fernando SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata in cancelleria il 17/03/95.