ORDINANZA N. 502
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Avv. Massimo VARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, quarto comma, del d.P.R. (recte: decreto legislativo) 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e del d.P.R. (recte: decreto legislativo) 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Trentarossi Gianfranco contro l'Ufficio imposte dirette di Verbania, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.19, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza del 10 febbraio 1993, emessa nel corso di un giudizio promosso avverso l'avviso di accertamento in rettifica del reddito di impresa di un contribuente ai fini IRPEF ed ILOR per l'anno 1983, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in quanto, nel prevedere (al quarto comma) che l'Amministrazione finanziaria debba o possa essere difesa dall'Avvocatura dello Stato (soltanto) nel giudizio di secondo grado, consentirebbe che in quello di primo grado essa sia assistita e rappresentata da funzionari non sempre dotati di idonea preparazione giuridica, così violando gli artt. 3, secondo comma, e 24 della Costituzione, perchè creerebbe una discriminazione tra le parti nell'esercizio del diritto di difesa;
b) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in quanto non vietano di far parte delle Commissioni tributarie agli esperti e periti tributari iscritti nel ruolo della locale Camera di commercio e svolgenti attività di consulenza in favore di contribuenti e, più in generale, in quanto le stesse norme non prevedono l'istituzione del giudice tributario "a tempo pieno", così violando l'art. 108 della Costituzione, perchè non sarebbe dal sistema garantita l'indipendenza di quel giudice, e l'art. 97 della Costituzione, perchè non sarebbe assicurato il buon andamento nell'amministrazione della giustizia;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità o comunque per l'infondatezza delle questioni.
Considerato che l'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993 n. 427, differisce al 1° ottobre 1994 la data unica di insediamento delle (nuove) commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, precisando altresì che tutte le disposizioni sul nuovo processo tributario recate dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 hanno efficacia da quella stessa data (art. 80 del decreto legislativo n. 546 cit., come modificato dall'art. 69, comma 3, lett. l) del decreto-legge n. 331 del 1993 cit.), con ciò implicitamente disponendo che, nelle more, continua ad applicarsi il d.P.R. n. 636 del 1972;
che pertanto la questione sub a) è manifestamente inammissibile per irrilevanza, perchè il giudice non deve allo stato fare applicazione della norma denunciata;
che quanto alla questione sub b), essa è del pari manifestamente inammissibile sia per ciò che riguarda il decreto legislativo n. 545 del 1992, perchè, essendo stata differita al 1° ottobre 1994 la data di insediamento delle nuove commissioni, viene in ogni caso a mancare il requisito della rilevanza, sia per ciò che riguarda l'art. 5 del d.P.R. n. 636 del 1972, perchè - mentre è contraddittoria la motivazione dell'ordinanza, che da un canto muove dal presupposto della efficacia delle nuove norme (decreto legislativo n. 545 del 1992, art. 8, lett. i, relativamente alle incompatibilità previste per i componenti delle commissioni tributarie), che avrebbero quindi implicitamente abrogato le precedenti norme dettate dal d.P.R. n. 636 del 1972 (art. 5), e, dall'altro, propone la questione di legittimità costituzionale anche di queste ultime - in ogni caso la censura coinvolge un sistema auspicato, quale quello del c.d. giudice tributario "a tempo pieno", che spetta al legislatore definire.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità:
1) della questione di legittimità costituzionale dell'art.12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) delle questioni di legittimità costituzionale del d.P.R.26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) sollevate, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla stessa Commissione tributaria con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/12/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Vincenzo CAIANIELLO, Redattore
Depositata in cancelleria il 31/12/93.