ORDINANZA N. 72
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Antonio BALDASSARRE
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), promossi con quattro ordinanze emesse il 13 gennaio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sui ricorsi riuniti proposti da De Maio Pasquale ed altri, Pezzolo Luigi ed altri, Albini Luigi ed altri, Rizzo Giuseppe ed altri contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni ed altra, iscritte ai nn. 392, 413, 418, 581 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27, 28 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
RITENUTO che numerosi dipendenti del Ministero delle Poste e telecomunicazioni hanno chiesto, con distinti ricorsi diretti al Tribunale Amministrativo regionale della Liguria, la declaratoria del loro diritto a fruire del beneficio dell'anzianità convenzionale, attribuito dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti e assimilati), agli ex combattenti (e categorie equiparate), e il conseguente diritto al computo della anzianità aggiuntiva di anni due nella progressione economica, ricostruita sulla base di disposizioni di carattere generale, quali quelle contenute negli accordi nazionali di lavoro;
che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), la quale, all'art. 4, comma 5, ha stabilito che non si dovrà procedere al computo delle maggiori anzianità previste dalla legge n. 336 del 1970 anche in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che, di conseguenza, si dovrà procedere al riassorbimento degli eventuali maggiori trattamenti già in godimento;
che riuniti i ricorsi in quattro gruppi, il Tribunale Amministrativo regionale della Liguria ha sollevato, con quattro identiche ordinanze, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione;
che secondo il giudice rimettente il ricorso, tendente all'accertamento del diritto alla determinazione della retribuzione computando l'anzianità di servizio attribuita ai pubblici dipendenti ex combattenti ed equiparati, dall'art. 1 della legge n. 336 del 1970, andrebbe accolto, in ossequio ad una concorde e consolidata giurisprudenza amministrativa, se non vi ostasse il disposto dell'art. 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992;
che in base alla cennata giurisprudenza l'anzianità di servizio attribuita agli ex combattenti (e categorie equiparate) dalla legge n. 336 del 1970 non differirebbe dall'anzianità derivante dal servizio effettivamente prestato e spiegherebbe i suoi effetti anche nel computo delle retribuzioni da rideterminare in forza di nuovi accordi nazionali di lavoro;
che il legislatore, con l'art. 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992, ha tuttavia stabilito che non si dovrà più procedere al computo delle dette anzianità quando si passi ad una ricostruzione economica della retribuzione già spettante al pubblico dipendente;
che, sempre secondo il parere del collegio rimettente, la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, perchè non diversamente da quanto la Corte costituzionale ha deciso con la sentenza n. 39 del 1993 essa ha determinato una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti che si trovano nella stessa condizione di ex combattenti (e categorie equiparate), essendosi attribuito ad alcuni e negato ad altri il beneficio;
e che, nel caso de quo, la denunciata disparità non potrebbe dirsi sanata per effetto della disposizione che stabilisce il riassorbimento dei migliori trattamenti in godimento da parte di taluni, atteso che la situazione di eguaglianza potrebbe ristabilirsi, non senza incertezze, per lo meno in un arco di tempo ampio e consistente;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione prospettata.
CONSIDERATO che le ordinanze sollevano la stessa questione di costituzionalità già esaminata da questa Corte e decisa nel 1994 con la sentenza n. 153 e, successivamente, con le ordinanze n. 299 e 351, senza prospettare nuovi motivi;
che la questione, previa la riunione dei giudizi, va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo regionale della Liguria con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/02/95.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 01/03/95.