Ordinanza n. 26 del 1995

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ORDINANZA N. 26

 

ANNO 1995

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signor Giudici:

 

-        Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

-        Prof. Gabriele PESCATORE

 

-        Avv. Ugo SPAGNOLI

 

-        Prof. Antonio BALDASSARRE

 

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

-        Avv. Mauro FERRI

 

-        Prof. Luigi MENGONI

 

-        Prof. Enzo CHELI

 

-        Dott. Renato GRANATA

 

-        Prof. Giuliano VASSALLI

 

-        Prof. Cesare MIRABELLI

 

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

-        Avv. Massimo VARI

 

-        Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), così come novellato dall'art. 3 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia), promosso con le

 

seguenti ordinanze:

 

1) ordinanza emessa il 3 maggio 1994 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Zavagno Maria e Vianello Anna, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1994;

 

2) ordinanza emessa il 13 maggio 1994 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Contavalli Fortunato e Gambarotto Silvio, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

 

RITENUTO che con ordinanza emessa il 3 maggio 1994 nel corso di un procedimento civile promosso da Zavagno Maria nei confronti di Vianello Anna, il Pretore di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), come novellato dall'art. 3 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia), nella parte in cui stabilisce che "la necessità del locatore di disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli" debba essere accertata, per ottenere la declaratoria di non soggezione dell'esecuzione alla sospensione ex lege disposta";

 

che la norma censurata dispone, tra l'altro, la sospensione, per un periodo di trentasei mesi, dei titoli di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, eccezion fatta per "i casi di accertate necessità abitative del locatore";

 

che, secondo il parere del giudice a quo, "l'utilizzo del termine accertate necessità" indurrebbe a ritenere che le stesse debbano risultare da un giudizio di accertamento effettuato dal giudice competente in sede di cognizione, dato che il giudice dell'esecuzione, nel nostro ordinamento, non ha mai un potere cognitivo di accertamento;

 

che, pertanto, ad avviso del Pretore, poiché il proprietario esecutante dovrebbe munirsi di un ulteriore titolo (con natura di cosa giudicata) accertante la propria necessità, a seguito di giudizio da incardinarsi davanti al giudice competente, la norma censurata violerebbe l'art. 24 della Costituzione - in quanto "l'esercizio del diritto di veder riconosciuta, in caso di necessità, l'eseguibilità del titolo risulta eccessivamente oneroso, avuto riguardo ai tempi necessari per ottenere una pronunzia giudiziale definitiva" - nonché l'art. 42 della Costituzione, integrando un "blocco del diritto di proprietà"; e creerebbe, altresì, un'irragionevole disparità di trattamento tra i casi in cui il proprietario-esecutante abbia necessità non ancora "accertate" ed i casi nei quali "sussistano i presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 2, primo comma, della legge 21 febbraio 1989, n. 61 e 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360";

 

che identica questione è stata sollevata dal medesimo Pretore con ordinanza del 13 maggio 1994 (R.O. n. 520 del 1994), emessa nel procedimento civile promosso da Contavalli Fortunato nei confronti di Gambarotto Silvio;

 

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile e, comunque, infondata".

 

CONSIDERATO che le questioni, per l'identità del tema, debbono essere riunite e trattate congiuntamente;

 

che il decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1994;

 

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 167, 322 e 426 del 1994, la più recente delle quali riguardante una questione identica a quelle sollevate dal Pretore di Venezia con le ordinanze di cui in epigrafe), le questioni debbono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), così come novellato dall'art. 3 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia), nella parte in cui stabilisce che "la necessità" del locatore di disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli "debba essere accertata, per ottenere la declaratoria di non soggezione dell'esecuzione alla sospensione ex lege disposta", sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta Il 12 gennaio 1995.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Cesare RUPERTO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.