ORDINANZA N. 493
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1993 dalla Corte di appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra il Comune di Napoli e la s.p.a. I.G.A.P., iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di costituzione della s.p.a. I.G.A.P.;
udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un giudizio vertente tra il Comune di Napoli e l'I.G.A.P. (Impresa Generale Affissioni Pubblicità) s.p.a., la Corte di appello di Napoli, con ordinanza emessa l'11 marzo 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n.359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 24 (recte: 29) ottobre 1987, n. 440;
che a parere del giudice rimettente la disposizione sarebbe in contrasto con gli artt. 24 e 102 della Costituzione, in quanto, a seguito della sentenza n. 49 del 1994 di questa Corte, deve ritenersi preclusa al legislatore la possibilità di introdurre nell'ordinamento forme di arbitrato obbligatorio in ordine alla controversie sorte a seguito di mancato accordo sulle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso nei contratti in corso d'opera, materia disciplinata anche dalla normativa in esame;
che si è costituita l'I.G.A.P. s.p.a., concludendo per la dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione, essendo la relativa disposizione già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 232 del 1994 di questa Corte;
che la stessa parte ha chiesto altresì, in applicazione dell'ultima parte dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del Regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n.36, nonchè dell'art. 4 bis del decreto-legge 13 settembre 1991, n.299, convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, in quanto testualmente riproduttivo della norma contenuta nella disposizione già dichiarata illegittima.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 232 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, nella parte in cui demanda alla Commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del Regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n.36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure di cui allo stesso art. 18;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, avendo per oggetto una norma che non fa più parte dell'ordinamento per essere già stata dichiarata, successivamente all'ordinanza di rimessione, costituzionalmente illegittima;
che resta pertanto assorbita, indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla sua ammissibilità, la richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di altre disposizioni non oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n.440, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione, dalla Corte di appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Fernando SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata in cancelleria il 30/12/94.