Sentenza n. 232 del 1994

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SENTENZA N. 232

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 400, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure di cui allo stesso articolo 18, promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1993 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. I.G.A.P. ed il Comune di Cagliari, iscritta al n.746 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di costituzione della s.p.a. I.G.A.P.;

 

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel procedimento vertente tra l'I.G.A.P. Impresa Affissioni e Pubblicità_ s.r.l. e il Comune di Cagliari in relazione all'adeguamento dell'aggio e del minimo garantito per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità_ e dei diritti sulle pubbliche affissioni del Comune, il Tribunale di Cagliari, con ordinanza emessa il 17 giugno 1993 e pervenuta alla Corte costituzionale il 3 dicembre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 400, "in relazione" all'art.1 del regio decreto- legge 25 gennaio 1931, n. 36 (Modificazioni alle norme relative alla definizione delle controversie in materia di imposte di consumo tra Comuni ed appaltatori), convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale disciplinata dalla seconda disposizione la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

 

Rileva il giudice a quo che la fattispecie in questione rientra nella figura dell'arbitrato (e non invece dell'arbitraggio), imposto dalla legge come obbligatorio e non rimesso invece agli accordi tra le parti; e che il collegio arbitrale di cui trattasi, presieduto dall'Intendente di Finanza (organo appartenente alla pubblica amministrazione), non assicura la garanzia di indipendenza e di imparzialità di cui invece dispone il giudice ordinario. Ritiene pertanto il Tribunale rimettente che la previsione di legge si ponga in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 della Costituzione), con la riserva di giurisdizione di cui all'art. 102, primo comma, della Costituzione, con il divieto di istituire giudici straordinari o giudici speciali di cui all'art.102, secondo comma, della Costituzione, nonchè con il diritto alla difesa delle parti, di cui all'art. 24 della Costituzione.

 

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte ha presentato atto di costituzione la I.G.A.P. - Impresa Generale Affissioni e Pubblicità s.p.a., in data 16 febbraio 1994, chiedendo che la questione sia accolta.

 

Considerato in diritto

 

1. - É stata sollevata questione di legittimità_ costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 400, "in relazione" all'art. 1 del regio decreto- legge 25 gennaio 1931, n. 36 (Modificazioni alle norme relative alla definizione delle controversie in materia di imposte di consumo tra Comuni ed appaltatori), convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale disciplinata dalla seconda disposizione la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità_à e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

 

A parere del giudice rimettente, tale normativa sarebbe in contrasto con gli artt. 24, 25 e 102, primo e secondo comma, della Costituzione, sotto due distinti profili (per ciò che si deduce dalla motivazione dell'ordinanza): in primo luogo, in quanto la disposizione introduce nell'ordinamento un'ipotesi di arbitrato obbligatorio;

 

in secondo luogo, in quanto il collegio arbitrale di cui trattasi, presieduto dall'Intendente di Finanza (organo appartenente alla pubblica amministrazione), non garantirebbe circa i requisiti di indipendenza e di imparzialità_ di cui invece dispone il giudice ordinario.

 

Sebbene dunque dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione non sia specificato con chiarezza il rapporto tra la disposizione rinviante e quella rinviata, sembra tuttavia evidente, in base all'andamento complessivo dell'ordinanza, che il giudice a quo intende sollevare due distinte questioni: la prima riguardante la norma rinviante, nella parte in cui introduce una forma di arbitrato obbligatorio; la seconda relativa alla norma rinviata, sospettata di autonomo contrasto con i parametri costituzionali invocati anche nel caso che alla commissione di cui trattasi si faccia ricorso volontariamente dalle parti.

 

2. - Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'atto di costituzione dell'I.G.A.P. - Impresa Generale Affissioni e Pubblicità_ s.p.a., in quanto depositato oltre il termine previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

3. - La prima delle due questioni, relativa all'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 400, è fondata.

 

Come in più_ occasioni affermato da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 206 e n. 49 del 1994), l'istituto dell'arbitrato non è costituzionalmente illegittimo, nel nostro ordinamento, esclusivamente nelle ipotesi in cui ad esso si ricorra per concorde volontà_ delle parti: soltanto in tale circostanza, infatti, sono consentite deroghe al fondamentale principio della statualità_ della giurisdizione.

 

Nel caso di specie, invece, il rinvio della controversia ad una commissione arbitrale stabilita per legge è operato direttamente dalla disposizione oggetto della presente questione, prescindendo da qualsiasi eventuale contrario avviso di una o di entrambe le parti interessate.

 

Risulta pertanto evidente come tale disposizione si ponga in contrasto con il principio di cui all'art. 102, primo comma, della Costituzione, con connesso pregiudizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.

 

4. - Risolta nel senso indicato la prima questione, la seconda, relativa alla norma rinviata (art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n.36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n.460) non ha più ragion d'essere.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità_ costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 400, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure di cui allo stesso articolo 18.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 10/06/1994.