ORDINANZA N. 487
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1994 dal Pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Spulzaro Giuliana ed altra e l'INPS, iscritta al n.539 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Giuliana Spulzaro e altra contro l'INPS, il Pretore di Verona, con ordinanza del 23 giugno 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui - nell'attribuire ai lavoratori dipendenti da imprese industriali con certe caratteristiche la facoltà di chiedere l'anticipazione del pensionamento di anzianità alla condizione di avere maturato almeno trent'anni di anzianità assicurativa e contributiva - dispone che l'accredito di contribuzione occorrente per maturare il requisito di trentacinque anni ai sensi dell'art. 22 della legge 30 aprile 1959, n.153, non può essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni per gli uomini e di cinquantacinque anni per le donne;
che, ad avviso del giudice rimettente, la questione si porrebbe in termini analoghi a quella decisa dalle sentenze nn. 371 del 1989 e 503 del 1991, concernenti prepensionamenti nel settore siderurgico;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.
Considerato che la questione è già stata esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 345 del 1994.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed al tre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt.3 e 37 della Costituzione, dal Pretore di Verona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 30/12/94.