Sentenza n.345 del 1994

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SENTENZA N. 345

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1993 dal Pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Persico Rosa e l'INPS, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visti gli atti di costituzione di Persico Rosa e dell'INPS;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

1. Nel corso di un giudizio promosso da Rosa Persico contro l'INPS, il Pretore di Bergamo, con ordinanza del 23 novembre 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui - nell'attribuire ai lavoratori dipendenti da imprese industriali con certe caratteristiche la facoltà di chiedere l'anticipazione del pensionamento di anzianità alla condizione di avere maturato almeno trent'anni di anzianità assicurativa e contributiva - dispone che l'accredito di contribuzione occorrente per maturare il requisito di trentacinque anni ai sensi dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non può essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni, se donne.

Ad avviso del giudice remittente, essendo parificata al compimento di sessant'anni l'età lavorativa degli uomini e delle donne, la detta disparità di trattamento in ordine al limite massimo dell'accredito contributivo, ai fini del pensionamento anticipato di anzianità, non è giustificata.

La questione si porrebbe in termini analoghi a quella decisa dalle sentenze nn. 371 del 1989 e 503 del 1991, con riguardo ai prepensionamenti nel settore siderurgico.

2. Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la ricorrente aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza e concludendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua dalla norma impugnata.

3. Si è pure costituito l'INPS contestando la pretesa lesione del principio costituzionale di eguaglianza sul riflesso che la lamentata disparità è una conseguenza della diversa età pensionabile delle donne rispetto agli uomini, e comunque rimettendosi alla decisione della Corte.

Considerato in diritto

1. Il Pretore di Bergamo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui - nell'attribuire ai lavoratori dipendenti da imprese industriali con certe caratteristiche la facoltà di chiedere l'anticipazione del pensionamento di anzianità alla condizione di avere maturato almeno trent'anni di anzianità assicurativa e contributiva - dispone che l'accredito di anzianità contributiva occorrente per maturare il requisito di trentacinque anni ai sensi dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non può essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni, se donne.

La disparità di trattamento in ordine al limite massimo dell'accredito è ritenuta contrastante col principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e, più specificamente, col principio di parificazione dei diritti della donna lavoratrice a quelli spettanti al lavoratore (art. 37 Cost.).

2. La questione non è fondata.

Non costituisce un precedente la sentenza n. 371 del 1989, relativa al prepensionamento di vecchiaia previsto dalla legge n. 193 del 1984 per i lavoratori e le lavoratrici ultracinquantenni del settore siderurgico ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale o già licenziati per riduzione del personale o cessazione dell'impresa. Poichè in questo caso il carattere praticamente coatto del prepensionamento escludeva l'alternativa della continuazione della prestazione di lavoro fino a sessant'anni, l'età di riferimento del massimo di accredito contributivo doveva essere uguale per gli uomini e per le donne, uguale essendo per gli uni e le altre il limite dell'età lavorativa (cfr. sent. n. 404 del 1993).

Nell'ipotesi in esame, invece, si tratta di prepensionamento facoltativo di anzianità, al quale possono accedere i lavoratori e le lavoratrici che sono in grado di far valere almeno trent'anni di anzianità assicurativa e contributiva. Perciò l'età di riferimento del limite massimo dell'accredito contributivo non può essere che l'età pensionabile, la quale per le donne è rimasta ferma alla soglia dei cinquantacinque anni. Dopo il compimento di questa età esse hanno diritto di continuare il rapporto di lavoro fino a sessant'anni, ma non è più configurabile nei loro confronti un prepensionamento con accredito dei contributi mancanti per maturare il diritto alla pensione, dal momento che tale diritto hanno già maturato.

La lamentata disparità di disciplina, essendo una conseguenza, conforme al concetto di prepensionamento, della differenziazione dell'età pensionabile tra uomo e donna, non appare lesiva del principio di eguaglianza (cfr. sent. n. 296 del 1994).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/07/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 25 Luglio 1994.