SENTENZA N. 296
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1993 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Solazzi Cecilia e l'I.N.P.S., iscritta al n. 557 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visti gli atti di costituzione di Solazzi Cecilia e dell'I.N.P.S.;
udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
uditi gli avvocati Sergio Vacirca per Solazzi Cecilia e Carlo De Angelis per l'I.N.P.S.
Ritenuto in fatto
1. Nel corso di un procedimento promosso contro l'INPS da Cecilia Solazzi, già dipendente da un'impresa siderurgica dichiarata in crisi, il Tribunale di Genova, con ordinanza del 19 maggio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nella parte in cui non consente alle lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età di ottenere lo stesso accredito di anzianità contributiva e il conseguente miglior trattamento pensionistico riservato ai lavoratori ultra cinquantacinquenni per il periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e il compimento del sessantesimo anno di età.
Premesso che, avendo la ricorrente comunicato le dimissioni in data 31 gennaio 1984 all'età di 57 anni e otto mesi, non è applicabile nella specie l'art. 1 della legge speciale per la siderurgia 31 maggio 1984, n. 193, come modificato dalla sentenza di questa Corte n. 371 del 1989, il giudice remittente ritiene l'art. 16 della legge n. 155 del 1981 lesivo del principio di parità tra uomo e donna in quanto preclude alle lavoratrici ultracinquantacinquenni, che recedano dal rapporto di lavoro prima del compimento dei sessant'anni di età, il beneficio dell'accredito contributivo attribuito nelle medesime condizioni agli uomini.
2. Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la ricorrente chiedendo, in principalità, che la questione sia dichiarata inammissibile perchè già risolta dalla sentenza n. 371 del 1989, nella quale si afferma che "l'anzianità contributiva non può non riconoscersi in misura eguale per l'uomo e per la donna, avendo essi pari diritto a lavorare fino alla stessa età".
In subordine si chiede la dichiarazione di illegittimità della norma denunziata nei termini e con gli argomenti prospettati nell'ordinanza di rimessione.
3. Si è pure costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata infondata alla stregua della più recente sentenza n. 404 del 1993, la quale ha precisato che, essendo l'età pensionabile rimasta ferma per le lavoratrici al compimento del cinquantacinquesimo anno, è questo il limite massimo di età, oltre il quale non si può parlare per esse di prepensionamento, e quindi non è più configurabile un diritto ad accrediti di anzianità contributiva.
Considerato in diritto
1. Il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n.155, "nella parte in cui non consente alle lavoratrici del settore siderurgico, che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, di beneficiare dello stesso aumento di anzianità contributiva e conseguente miglior trattamento di pensione, cui hanno diritto i lavoratori ultra cinquantacinquenni per il periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni d'età".
2. Contrariamente all'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte privata, la questione non può ritenersi già decisa dalla sentenza n. 371 del 1989, non essendo applicabile nella specie, come precisa l'ordinanza di rimessione, la legge 31 maggio 1984, n. 193.
3. La questione non è fondata.
Il giudice remittente si duole che la norma denunciata lasci "scoperta da tutela una fascia di lavoratrici ultracinquantacinquenni, optanti per la prosecuzione del rapporto ex art. 4 della legge n. 903 del 1977, che alla data di risoluzione del rapporto non verrebbero a beneficiare di alcun aumento dell'anzianità contributiva, con palese discriminazione rispetto ai lavoratori".
Va obiettato che la lamentata disparità di trattamento è una conseguenza del privilegio conservato dalle lavoratrici in ordine al requisito di età per avere diritto alla pensione di vecchiaia (c.d. età pensionabile), tenuto fermo per le donne al compimento di cinquantacinque anni pur dopo l'intervenuta parificazione dell'età lavorativa a quella degli uomini (sessant'anni) per effetto della sentenza di questa Corte n. 498 del 1988. Perciò le lavoratrici ultracinquantacinquenni, che hanno preferito la continuazione del rapporto di lavoro, non possono rientrare nella previsione della norma impugnata, limitata alle donne di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni, dopo i quali non è più configurabile per esse un'anticipazione del pensionamento di vecchiaia con accredito figurativo dei contributi corrispondenti agli anni mancanti al raggiungimento dell'età pensionabile (cfr. sentenza n. 404 del 1993).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 13/07/94.