ORDINANZA N. 486
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), promossi con ordinanze emesse il 19 aprile 1994 dal Tribunale di Camerino, il 22 aprile 1994 dal Pretore di Bari ed il 25 maggio 1994 dal Pretore di Gela, rispettivamente iscritte ai nn. 324, 504 e 514 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24 e 38, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visti gli atti di costituzione di Modesti Siro ed altro, di Di Ciolla Antonio e dell'INPS, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che, nel corso di tre distinti giudizi promossi da Angelo Leoni e altri lavoratori agricoli occasionali contro l'INPS per ottenere il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola ordinaria nella misura fissata, per il 1988, dall'art. 7, comma 1, del d.l.21 marzo 1988, n.86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e, per gli anni 1989-90, dall'art. 1, comma 1, del d.l. 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 169, il Tribunale di Camerino, con ordinanza del 19 aprile 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n.537, nella parte in cui, interpretando autenticamente l'art.7, comma 4, del citato d.l. n. 86 del 1988, esclude per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione una qualsiasi elevazione dell'indennità ordinaria, fissata in lire 800 giornaliere dall'art. 13 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114;
che, ad avviso del giudice rimettente, non potendo i ricorrenti giovarsi della sentenza n. 497 del 1988 di questa Corte, le norme impugnate violano gli artt. 3 e 38 Cost., sia per l'irrazionale e ingiustificata disparità di trattamento che si viene a costituire rispetto ad altre categorie di lavoratori, anche agricoli, sia perchè mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore non possono essere assicurati da un'indennità di importo fisso, soggetta nel tempo all'erosione del potere d'acquisto della moneta;
che analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Bari con ordinanza del 22 aprile 1994, e dal Pretore di Gela, con ordinanza del 25 maggio 1994;
che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si sono costituiti i ricorrenti chiedendo la declaratoria di illegittimità della norma denunziata;
che si è costituito pure l'INPS ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo entrambi che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che i giudizi introdotti dalle tre ordinanze, vertendo sulla medesima questione, possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;
che, con sentenza n. 288 del 1994, questa Corte - in conseguenza della contestuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, nella parte in cui per i lavora tori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, un meccanismo di adeguamento monetario dell'indennità ordinaria spettante, per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, nella misura indicata dall'art. 13 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 - ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua della norma impugnata, limitatamente al tempo successivo alla data di entrata in vigore del citato d.l. n. 86 del 1988.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) - già dichiarato illegittimo in parte qua con sentenza n. 288 del 1994, limitatamente al periodo successivo all'entrata in vigore del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Camerino e dai Pretori di Bari e di Gela con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 30/12/1994.