Sentenza n.497 del 1988

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SENTENZA N.497

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1985 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Marconi Alberto e l'I.N.P.S., iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 bis dell'anno 1985.

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi l'avv. Giuseppe Li Marzi per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.-L'ordinanza del Pretore di Bologna in epigrafe pone in dubbio la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost., dell'art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), nella parte in cui fissa in lire 800 al giorno l'indennità <ordinaria> di disoccupazione.

2.-Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) in relazione a ciò, che, mancando i presupposti per la esperibilità del procedimento monitorio, nel corso del quale il Pretore ha sollevato in via incidentale le questioni suindicate (esistenza di un credito di somma determinata), sarebbe inesistente lo stesso giudizio a quo. Infatti, a prescindere dalla considerazione che la domanda di ingiunzione aveva ad oggetto una somma determinata (in quanto l'istante chiedeva un importo pari alla differenza tra l'ammontare dell'indennità speciale di disoccupazione e la somma percepita a titolo di indennità ordinaria, sicchè l'esistenza o no del diritto sarebbe stata questione di merito), in ogni caso la denunciata mancanza non avrebbe comportato l'inesistenza del giudizio a quo.

Alla decisione del merito non é di ostacolo neppure l'emanazione del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, con il quale é stata introdotta una nuova regolamentazione della materia, disponendosi fra l'altro (art. 7, comma primo) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'importo dell'indennità e fissato in una misura percentuale della retribuzione. La nuova regolamentazione, infatti, non é retroattiva, e quindi non é applicabile all'area temporale cui si riferisce il giudizio a quo.

3.-Secondo l'ordinanza di rimessione la norma denunciata si pone in contrasto, oltre che con l'art. 2 Cost., con:

a) l'art. 3 Cost., in quanto opera una discriminazione sfavorevole per i lavoratori in generale-in presenza delle stesse condizioni oggettive e soggettive: la cessazione del rapporto di lavoro e la involontarietà dello stato di disoccupazione-rispetto ai lavoratori dell'industria (l. 5 novembre 1968, n. 1115, l. 24 febbraio 1980, n. 33), dell'edilizia e dei settori affini (l. 6 agosto 1975, n. 427, cit. legge n. 33 del 1980) ed, in parte, dell'agricoltura (l. 8 agosto 1972, n. 457, l. 16 febbraio 1977, n. 37), per i quali l'indennità di disoccupazione-disciplinata come indennità <speciale>-, é sensibilmente più elevata ed é commisurata al reddito precedentemente goduto dal lavoratore;

b) con l'art. 38 Cost., in quanto non assicura ai lavoratori in generale mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria.

4. -Sotto il primo profilo la questione non é fondata.

Vige-é vero-una particolare disciplina dell'indennità per la disoccupazione involontaria dovuta ai lavoratori dell'industria.

L'indennità, corrisposta per un periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, é, infatti, pari all'80 per cento della retribuzione ordinaria percepita nell'ultimo mese di lavoro, con un tetto di lire 600.000 mensili, che viene peraltro di anno in anno rivalutato in relazione all'80 per cento dell'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturata, nell'anno precedente, con effetto dal primo gennaio di ogni anno (cfr. legge n. 33 del 1980).

Deve anche riconoscersi che il descritto trattamento é più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori dalla norma impugnata.

Tuttavia é noto che l'attribuzione dell'indennità speciale ai lavoratori dell'industria rientra in un insieme di misure del legislatore dirette a sollevare il settore produttivo in argo mento, in ragione dell'importanza ad esso attribuita nell'economia nazionale, dalle conseguenze dei fenomeni di crisi, cui il settore medesimo era particolarmente esposto.

Ed altrettanto deve ritenersi dell'analogo trattamento riservato ai lavoratori agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dell'edilizia e di settori affini (cfr. leggi sopra richiamate), trattamento di favore connesso al carattere delle lavorazioni svolte in tali settori, contrassegnate da periodi di inattività legati, per l'agricoltura, al ciclo stagionale e, per l'edilizia, alla discontinuità della produzione di opere.

Si é in presenza, dunque, di interventi che, per essere giustificati dalla considerazione di date situazioni occupazionali nel quadro di valutazioni di politica economica generale, non si prestano quali termini per un'utile comparazione ai sensi dell'art. 3 Cost.

5. -Sotto il secondo profilo la questione é invece fondata.

La norma impugnata mira a dare attuazione all'art. 38, comma secondo, Cost., il quale riconosce ai lavoratori il diritto sociale a che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria. La protezione così garantita ai lavoratori postula requisiti di effettività, tanto più che essa si collega alla tutela dei diritti fondamentali della persona sancita dall'art. 2 Cost.

Ora non può ritenersi rispondente ai richiamati precetti costituzionali una norma che, come quella impugnata, mentre fa consistere nella corresponsione di una somma di danaro (indennità) quell'apprestamento di mezzi adeguati alle esigenze di vita che e il contenuto della protezione costituzionale in argomento, non stabilisca, di fronte al fenomeno in atto della notevole diminuzione del potere di acquisto della moneta, un meccanismo diretto ad assicurare anche in prospettiva temporale l'adeguatezza nei sensi suindicati dell'indennità e quindi del trattamento di disoccupazione involontaria.

Non vi é dubbio, d'altra parte, che, come é del resto confermato dalla adozione della nuova regolamentazione suindicata, il trattamento stabilito con la norma impugnata sia da ritenere inadeguato, quanto meno a causa dell'incidenza-non considerata dalla norma impugnata-della svalutazione monetaria sull'indennità, che di esso costituisce, in quanto modo prescelto dalla legge per la realizzazione della garanzia costituzionale, il nucleo essenziale (non rileva la concorrenza, opposta dall'I.N.P.S., di <prestazioni accessorie> alcune delle quali neppure previste in modo esclusivo per l'ipotesi di disoccupazione involontaria, come l'assistenza sanitaria, l'accreditamento della contribuzione figurativa). Di ciò questa Corte deve trarre le conseguenze, nell'esercizio dei propri poteri, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma impugnata stessa (cfr. per valutazioni analoghe, la sentenza n. 560 del 1987).

Compete quindi al legislatore l'adeguamento dell'importo dell'indennità come determinato dalla norma che si dichiara costituzionalmente illegittima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto- legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, per la parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 27 Aprile 1988.