Sentenza n. 288 del 1994

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SENTENZA N. 288

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del- l'art. 7, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Errico Antonia e l'I.N.P.S., iscritta al n. 554 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visti gli atti di costituzione di Errico Antonia e dell'I.N.P.S.;

 

udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

 

uditi gli avvocati Giacomo Giordani, Giancarlo Perone e Tiziano Treu per l'I.N.P.S.

 

Ritenuto in fatto

 

1. Nel corso di un giudizio promosso da Antonia Errico, bracciante agricola occasionale, contro l'INPS, per ottenere il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola ordinaria nella misura fissata, per il 1988, dall'art. 7, comma 1, del d.l. 21 marzo 1988, n.86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e, per gli anni 1989-90, dell'art. 1, comma 1, del d.l. 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 169, il Pretore di Lecce, con ordinanza del 24 giugno 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del citato d.l. n. 86 del 1988, nella parte in cui esclude per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione un qualsiasi adeguamento dell'indennità ordinaria, fissata in lire 800 giornaliere dall'art. 13 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

 

Il giudice remittente premette che ai lavoratori agricoli abituali e occasionali le giornate di disoccupazione devono essere indennizzate per i primi 90 giorni con un'aliquota (40% e 66%) della retribuzione giornaliera, da calcolare ai sensi dell'art. 3 della legge n. 457 del 1972 (artt. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, 6 e 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37), e per i restanti giorni, fino a complessive 270 giornate, ivi comprese quelle effettivamente lavorate, con un'indennità fissa giornaliera di lire 800.

 

Poichè la ricorrente non può giovarsi della sentenza n. 497 del 1988 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 13 del d.l.n. 30 del 1974 in quanto non prevedeva un meccanismo di adeguamento dell'indennità di disoccupazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta, l'ordinanza ritiene la norma impugnata in contrasto con l'art.38 Cost., in quanto l'effettiva garanzia di mezzi adeguati alle esigenze di vita di lavoratori ritenuti meritevoli di tutela sociale non può essere assicurata da indennità economiche di importo fisso, soggette nel tempo a svalutazione per il diminuito potere d'acquisto della moneta.

 

Un ulteriore violazione dell'art. 38 Cost. deriverebbe dalla previsione per i lavoratori abituali e occasionali, senza apparente giustificazione, di un trattamento di disoccupazione peggiorativo rispetto all'indennità che altrimenti per le giornate di disoccupazione non comprese tra quelle soggette al trattamento speciale sarebbe spettata secondo la sentenza citata.

 

2. Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita la ricorrente chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e solo in subordine che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

 

Secondo la parte privata l'art. 7 del d.l. n. 86 del 1988 ha istituito un sistema di adeguamento del trattamento di disoccupazione dei lavoratori agricoli con esclusione di quelli aventi diritto al trattamento speciale. Per costoro resta in vigore la disciplina precedente, la quale rinvia all'art. 13 della legge n. 114 del 1974. La questione sarebbe perciò inammissibile, essendo applicabile nella specie questa norma così come modificata dalla citata sentenza n. 498 del 1988.

 

3. Si è pure costituito l'INPS concludendo per l'infondatezza della questione.

 

Secondo l'Istituto, in sede di conversione del d.l. n. 86 del 1988, posteriore alla sentenza n. 497 del 1988, sono stati confermati i criteri di adeguamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione esclusivamente per i lavoratori agricoli eccezionali, e non anche per quelli abituali od occasionali, per i quali l'indennità ordinaria ha carattere accessorio e marginale. Ad essi è attribuito il diritto di fruire per 90 giorni all'anno di un trattamento pari rispettivamente al 66% e al 40% della retribuzione di cui all'art. 3 della legge n.457 del 1972, e solo per la parte restante del periodo massimo di indennizzabilità è corrisposta l'indennità ordinaria nella misura fissa di 800 lire giornaliere.

 

A giudizio dell'INPS questa misura non può essere valutata isolatamente, ma deve essere apprezzata in una considerazione globale del trattamento previdenziale previsto per le categorie di lavoratori di cui è causa, cioé tenendo conto dell'indennità speciale di disoccupazione, commisurata alla retribuzione media determinata sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi. Del resto, si aggiunge, l'esclusione, da parte dello stesso giudice remittente, della violazione dell'art. 3 Cost. non può non rimuovere anche la riserva fondata sull'art. 38 Cost.

 

Considerato in diritto

 

1. Il Pretore di Lecce ha sollevato, in riferimento all'art. 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, "nella parte in cui esclude per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione una qualsiasi elevazione dell'importo dell'indennità giornaliera ordinaria, di cui all'art. 13 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114".

 

2. La parte privata ha eccepito in linea principale l'inammissibilità della questione sul riflesso che la norma denunciata deve intendersi nel senso che ai lavoratori agricoli della categoria cui appartiene la ricorrente è dovuta, per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, l'indennità ordinaria di disoccupazione prevista dall'art. 13 della legge n.114 del 1974, così come modificato dalla sentenza di questa Corte n.497 del 1988.

 

In realtà, sotto specie di eccezione di inammissibilità, viene prospettata una sentenza interpretativa di rigetto, ormai formalmente preclusa dall'art. 11, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha interpretato autenticamente la disposizione dell'art.7, comma 4, del d.l. n. 86 del 1988 "nel senso che ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli artt. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale è dovuta nella misura fissa di lire 800 giornaliere".

 

3. La questione è fondata.

 

L'INPS obietta che la norma impugnata si riferisce a un'ipotesi diversa da quella considerata dalla citata sentenza n.497 del 1988, nella quale si trattava di lavoratori aventi diritto esclusivamente all'indennità ordinaria di disoccupazione, per un periodo massimo di 180 giorni, nella misura fissa di lire 800 giornaliere, rimasta immutata dal 1974.

 

Nell'ipotesi ora in esame si tratta, invece, di lavoratori in cui favore il periodo di indennizzabilità ordinaria della disoccupazione si aggiunge a un periodo, immediatamente precedente, di trattamento speciale, corrisposto per una durata massima di 90 giorni in misura pari al 66 (lavoratori agricoli "abituali") o al 40 per cento (lavoratori "occasionali") della retribuzione media risultante dai contratti collettivi di categoria.

 

Ad avviso dell'Istituto, la congruità dell'indennità ordinaria erogata, sempre nella misura fissa di lire 800 al giorno, nel periodo successivo a quello di trattamento speciale non deve essere valutata isolatamente, ma in relazione al trattamento complessivo, che è più favorevole di quello dei lavoratori aventi diritto alla sola indennità ordinaria aumentate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n.86 del 1988.

 

L'argomento non può essere condiviso. Il trattamento complessivo viene in considerazione ai fini della valutazione di ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore tra le esigenze connesse alla tutela previdenziale dei lavoratori e le esigenze di salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica in rapporto alle risorse disponibili.

 

Tenuto conto dell'entità del trattamento speciale di disoccupazione accordato ai lavoratori di cui è causa, il legislatore potrebbe disporre - come in effetti ha disposto con la legge n. 537 del 1993, a decorrere dal 1° gennaio 1993 - che esso non sia cumulabile col trattamento ordinario, bensì sostitutivo, e del resto a questo criterio l'INPS avrebbe potuto attenersi già in base a una rigorosa interpretazione letterale degli artt. 25 della legge n.457 del 1972 e 7, primo comma, della legge n. 37 del 1977. Ma, una volta interpretate queste norme nel senso della spettanza di un periodo aggiuntivo di trattamento ordinario (interpretazione alla quale si sono poi adeguate la norma impugnata e la legge di interpretazione autentica del 1993), il precedente trattamento speciale, commisurato a una percentuale della retribuzione, giustifica l'inapplicabilità all'indennità ordinaria del- l'"elevazione" prevista, a decorrere dal 23 marzo 1988, dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 86 del 1988 (modificato dal d.l. 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 169), non anche l'esclusione, pur dopo questa data, dell'adeguamento alla svalutazione monetaria. La congruità di una prestazione previdenziale rapportata ai bisogni quotidiani elementari, quale l'indennità ordinaria di disoccupazione, non può essere valutata tenendo conto di passate provvidenze di maggiore consistenza, ma non tale da consentire al lavoratore accantonamenti a risparmio.

 

4. In conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata deve - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - essere dichiarata l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 11, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui interpreta autenticamente la disposizione dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 86 del 1988, nel senso che, per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione, l'indennità ordinaria, spettante per il periodo residuo di disoccupazione indennizzata, spetta nella misura fissa di lire 800 giornaliere.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale del- l'art. 7, comma 4, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, nella parte in cui per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, un meccanismo di adeguamento monetario dell'indennità ordinaria spettante, per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, nella misura indicata dall'art. 13 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

 

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 23, primo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), in relazione al tempo successivo alla data di entrata in vigore della legge citata n. 160 del 1988.

 

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/94.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Luigi MENGONI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 13/07/94.