ORDINANZA N. 451
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) e del decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 novembre 1990, n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato), in relazione agli artt. 533, 535, 691, 692 e 693 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino sull'istanza proposta da Confalonieri Giancarlo, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Renato Granata;
Ritenuto che, nel corso di un incidente di esecuzione relativo ad intimazione di rimborso di onorari difensivi notificata dall'Erario (che li aveva anticipati) a soggetto ammesso al gratuito patrocino in sede penale e poi condannato, l'adito g.i.p. presso la Pretura di Torino - dopo che, con ordinanza n. 45 del 1994, questa Corte aveva già dichiarato manifestamente inammissibile, per la sua formulazione meramente ipotetica, una prima questione di legittimità da lui sollevata relativamente agli artt. 533, 535, 591-593 c.p.p. in relazione alla legge 1990 n. 217 (sul gratuito patrocinio) ed al relativo regolamento di attuazione approvato con D.M. 1990 n. 327, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 3, Costituzione - ha, con successiva propria ordinanza del 23 marzo 1994, nuovamente denunciato (sia pur in diversa sequenza) le norme suddette in riferimento agli stessi parametri, chiedendo a questo Giudice di stabilire in via "pregiudiziale" < < se la nuova normativa sul gratuito patrocinio abbia inteso affermare che il non abbiente ammesso al patrocinio gratuito, successivamente condannato, non è tenuto a rimborsare lo Stato sia per le spese di giustizia sia per il patrocinio difensivo>> e di verificare, "nel caso di risposta affermativa", la costituzionalità di tale normativa;
che l'Avvocatura, per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l'inammissibilità della impugnativa per la sua identità con la precedente questione sollevata dal medesimo giudice a quo.
Considerato che l'odierna ordinanza di rimessione prospetta ancora una volta un quesito fondato su una alternativa interpretativa;
che pertanto - a prescindere dalla sussistenza o meno del requisito di novità (e dall'esame della correlativa eccezione, che resta così assorbita) - è prioritariamente decisivo ai fini della manifesta inammissibilità (pure di questa impugnativa), l'immanente suo carattere di ipoteticità (cfr. ordd. 166, 242, 285/93), contestualmente alla abdicazione, la parte del giudice a quo, alla doverosa previa verifica di praticabilità di una interpretazione adeguatrice del dato normativo sospetto di illegittimità (cfr. sent. n. 456/89, ord. n. 121/94, sent. nn. 149 e 255/1994).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) e del decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 novembre 1990, n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato) in relazione agli artt. 533, 535, 691, 692, 693 del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Renato GRANATA, Redattore
Depositata in cancelleria il 23/12/94.