SENTENZA N. 435
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della delibera legislativa approvata il 26 maggio 1994 dall'Assemblea regionale, recante: "Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 3 giugno 1994, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 1994.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1994 il giudice relatore Enzo Cheli;
uditi l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il ricorrente, e gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione.
Ritenuto in fatto
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso del 3 giugno 1994, ha impugnato, per violazione degli artt. 3, 97 e 119 della Costituzione, l'art. 1, secondo comma, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 26 maggio 1994, recante "Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia".
La norma impugnata prevede, per i soli Comuni fino a quindicimila abitanti che abbiano deliberato lo stato di dissesto entro il 31 gennaio 1994, la messa in mobilità, con assegnazione ad altri Comuni e Province della Regione, del personale risultante in esubero a seguito della rideterminazione della pianta organica operata con la deliberazione di dissesto, fatta salva la permanenza in servizio di detto personale presso gli enti di appartenenza nelle more della rideterminazione delle piante organiche, con l'assunzione da parte della Regione dei relativi oneri.
Secondo il ricorrente, tale disposizione si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., per il fatto di determinare un ingiustificato trattamento di favore nei confronti dei soli dipendenti dei Comuni citati, rispetto ai dipendenti degli altri enti locali della Regione.
La medesima disposizione lederebbe, altresì, il principio di buona amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., nel disporre il mantenimento in servizio presso i Comuni di appartenenza del personale dichiarato in esubero.
Sarebbe, infine, leso il principio del coordinamento fra la finanza statale e quella regionale, di cui all'art. 119 Cost., per effetto della assunzione a carico della Regione di un onere ingiustificato, a vantaggio di un ristretto numero di beneficiari, in contrasto con la generale esigenza di un rigoroso contenimento della spesa pubblica.
2.- Si è costituita in giudizio la Regione siciliana per sostenere l'infondatezza del ricorso.
La resistente ritiene che la norma impugnata sia conforme alla ratio della normativa statale in materia di mobilità e che la individuazione degli enti interessati mediante il ricorso a parametri generali ed astratti impedisca ogni disparità di trattamento tra i diversi enti.
Sarebbe, inoltre, conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione l'aver individuato più celeri procedure di mobilità, in relazione all'esiguo numero di dipendenti interessati da questa normativa.
Infine, risulterebbe inammissibile la censura relativa alla violazione dell'art. 119 Cost., in quanto i rilievi espressi non conterrebbero elementi idonei a cogliere il livello costituzionale delle censure.
3.- In prossimità dell'udienza, la Regione siciliana ha presentato una memoria per chiedere che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che, successivamente alla pro posizione del ricorso, l'art. 11 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, ha disposto l'abrogazione dell'impugnato art. 1 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 26 maggio 1994.
4. - Va, infine, rilevato che nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 13 ottobre 1994 è stata pubblicata la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 (Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia), promulgata dal Presidente della Regione con omissione della disposizione oggetto del presente giudizio, in quanto abrogata dalla succitata legge regionale n. 34 del 1994.
Considerato in diritto
1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3, 97 e 119 della Costituzione, dell'art. 1, secondo comma, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 26 maggio 1994, recante "Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia".
In via preliminare, questa Corte deve esaminare la richiesta avanzata dalla Regione siciliana al fine di sentir dichiarare cessata la materia del contendere per la sopravvenuta abrogazione della norma impugnata.
Tale richiesta deve essere accolta.
Infatti, dopo la proposizione del ricorso, il Presidente della Regione siciliana ha promulgato la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38, che, nel recepire la citata delibera legislativa, ha omesso la norma impugnata, in quanto abrogata dall'art. 11 della legge regionale 29 settembre 1994, n.34.
La norma oggetto del presente giudizio non ha, pertanto, prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico, nè è più in grado di produrne, essendo già stato esercitato da parte del Presidente della Regione il potere di promulgazione e non sussistendo la possibilità di una successiva autonoma promulgazione della norma espunta.
Alla luce di una costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo sentt. nn. 84, 235 e 421 del 1994) deve, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana relativamente all'art. 1, secondo comma, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 maggio 1994, recante "Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/12/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Enzo CHELI, Redattore
Depositata in cancelleria il 20/12/94.