Sentenza n. 421 del 1994

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SENTENZA N. 421

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della delibera legislativa approvata il 10 maggio 1994 dall'Assemblea Regionale siciliana avente per oggetto: "Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa.

 

Interventi in favore della cooperazione", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 17 maggio 1994, depositato in cancelleria il 23 maggio successivo ed iscritto al n.44 del registro ricorsi 1994.

 

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

 

udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli;

 

uditi l'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il ricorrente, e gli avvocati Giovanni Lo Bue e Laura Ingargiola per la Regione.

 

Ritenuto in fatto

 

1.- Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso del 17 maggio 1994 (n. 44/94), ha impugnato, per violazione degli artt.3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione, l'art. 2 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 maggio 1994, avente ad oggetto "Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa.

 

Interventi in favore della cooperazione".

 

La norma impugnata prevede l'assunzione a carico del bilancio della Regione delle garanzie concesse da soci e/o amministratori di cooperative agricole e di cooperative giovanili a favore delle cooperative stesse nei cui confronti siano in corso ingiunzioni o intimazioni di pagamento per debiti scaduti nonchè procedure esecutive concorsuali in dipendenza anche di una delle suddette garanzie, con facoltà di rivalsa della stessa Regione nei confronti della cooperativa debitrice.

 

Il ricorrente rileva un contrasto della norma impugnata con il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. e con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., contrasto individuato nella scelta di tutelare le posizioni debitorie di singoli soci e amministratori garanti delle cooperative, a discapito dell'interesse di tutta la collettività al rilancio e alla promozione di attività economiche o sociali, pure meritevoli di aiuto. In connessione con tale profilo, il ricorrente prospetta la disparità di trattamento e la lesione del criterio di ragionevolezza realizzata dal legislatore con la scelta ingiustificata di al cune categorie di imprenditori, senza valutare le cause che hanno determinato la necessità del sostegno economico.

 

Un'ulteriore censura concerne, infine, il mancato rispetto dell'art. 81, comma quarto, Cost., dal momento che la nuova e maggiore spesa dall'intervento non avrebbe potuto trovare copertura per l'anno in corso, così come previsto, mediante l'imputazione ad un capitolo di bilancio destinato a fine diverso.

 

2.- É intervenuta nel giudizio la Regione siciliana per sostenere l'infondatezza del ricorso.

 

In riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la Regione mette in evidenza che le censure attengono al merito della scelta del legislatore e sottolinea che, secondo l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, il giudizio sul buon andamento, in larga misura coincidente con quello di ragionevolezza, può intaccare la discrezionalità del legislatore solo sotto il profilo della "arbitrarietà" o "manifesta irragionevolezza".

 

Pure priva di fondamento sarebbe, secondo la Regione, la censura relativa alla violazione del quarto comma dell'art. 81 Cost., dal momento che per far fronte a nuove e maggiori spese sarebbe ammissibile il ricorso alla riduzione dello stanziamento di uno o più capitoli di bilancio, da quantificare di volta in volta in relazione a ciascun esercizio.

 

3.- Nel corso dell'udienza pubblica del 25 ottobre 1994, l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del ricorrente, ha depositato copia della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 13 ottobre 1994, dove risulta pubblicata la legge regionale siciliana 10 ottobre 1994, n. 35, recante "Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa.

 

Interventi in favore della cooperazione", promulgata dal Presidente della Regione con omissione dell'art. 2 approvato con la delibera legislativa 10 maggio 1994, oggetto della presenta impugnativa.

 

L'Avvocatura ha pertanto richiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

 

Considerato in diritto

 

1.- Forma oggetto dell'impugnativa in esame, proposta dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, l'art. 2 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 10 maggio 1994, recante "Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa.

 

Interventi in favore della cooperazione", nei cui confronti viene contestata la violazione degli artt. 3, 97 e 81, quarto comma della Costituzione.

 

Dopo la proposizione del ricorso il Presidente della Regione Siciliana ha, peraltro, promulgato la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35, che, nel recepire la delibera legislativa di cui sopra, ha omesso la norma impugnata, in quanto abrogata dall'art. 10 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n.47 del 30 settembre 1994.

 

Tale norma, in difetto di promulgazione, non ha, pertanto, prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico nè è più in grado di produrne, dal momento che il potere di promulgazione del Presidente della Regione, esercitabile con unico atto, è già stato esercitato in relazione alla legge in esame e deve, di conseguenza, ritenersi esaurito, non sussistendo la possibilità di una successiva autonoma promulgazione della disposizione espunta.

 

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, le sentt. n. 235 e n. 84 del 1994) deve, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana relativamente all'art. 2 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 maggio 1994, recante "Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa. Interventi in favore della cooperazione".

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Enzo CHELI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 14/12/1994.