Ordinanza n.368 del 1994

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 368

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE Presidente

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 91 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1993 dal Tribunale di Marsala sul reclamo proposto da Giacalone Benedetto, n.q., iscritta al n. 88 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che il Tribunale di Marsala - con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - ha sollevato (con ordinanza del 7 dicembre 1993) questione incidentale di legittimità costituzionale artt. 39 e 91 R.D.16.3.1942 n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui non prevedono che il compenso al curatore, nel caso di fallimento privo di attivo o di irripetibilità nei confronti del creditore istante e del debitore, venga posto a carico dell'erario;

che il fallimento è assimilabile a quei procedimenti di tipo ufficioso (come il processo penale), i quali, a differenza dei procedimenti di tipo dispositivo, impongono la necessaria anticipazione delle spese da parte dell'erario;

che nel caso di fallimenti incapienti il compenso del curatore, ancorchè assimilabile ai compensi dovuti agli ausiliari del giudice (quali il custode, il perito, l'interprete), resta privo di copertura con conseguente disparità di trattamento del curatore rispetto a quest'ultimi, che vengono sempre e comunque retribuiti, restando a carico dell'erario il costo dei compensi anticipati; che analoga disparità di trattamento sussiste nei confronti di avvocati e procuratori chiamati al gratuito patrocinio, la cui attività professionale è comunque compensata

che d'altra parte vi è anche violazione dell'art. 36 Cost. secondo cui ogni prestazione di lavoro, se non volontariamente eseguita per scopi di liberalità, impone una giusta retribuzione il cui conseguimento la legge ordinaria non può in alcun modo ostacolare o vietare;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata richiamando in particolare la sentenza n.302 del 1985 di questa Corte;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 r.d. 16 marzo 1942 n.267 con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. sotto gli stessi profili dedotti dal giudice rimettente è già stata dapprima dichiarata non fondata con sentenza n.302 del 1985 e successivamente - con riferimento all'art. 3 (oltre che all'art.97) Cost. - è stata ritenuta manifestamente infondata con ordinanza n.488 del 1993;

che il giudice rimettente - pur censurando anche l'art. 39 r.d. n.267/42 cit., che però non comporta alcun ampliamento dei termini della questione - non svolge argomenti nuovi o diversi;

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 91 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Marsala con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/07/94.

Gabriele PESCATORE, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 27 Luglio 1994.