Sentenza n.302 del 1985

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SENTENZA N. 302

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 91 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 febbraio 1978 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sull'istanza proposta dal curatore del fallimento Gargiulo Luisa, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 10 maggio 1984 dal Tribunale di Orvieto sull'istanza proposta dal curatore del fallimento della Fattoria S. Litardo ed altri, iscritta al n. 903 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avv. dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1.1. - Con ordinanza emessa il 28 febbraio 1978 (notificata il 17 marzo e comunicata il 3 aprile successivi; pubblicata nella G.U. n. 222 del 9 agosto 1978 e iscritta al n. 263 R.O. 1978) sulla istanza con la quale il curatore, nel chiedere la dichiarazione di chiusura del fallimento di Luisa Gargiulo, aveva sollecitato anche la liquidazione del proprio compenso nella misura di lire 200.000, prevista dall'art. 4 comma primo d.m. 27 novembre 1978, e chiesto che, in difetto di attivo realizzato, fosse la somma richiesta posta a carico dell'Erario in applicazione dell'art. 91 commi primo e secondo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 23 e 36 comma primo Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 comma secondo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui non prevede che il compenso del curatore, in caso di mancanza o insufficienza di attivo, sia posto a carico dell'Erario.

1.2. - Avanti la Corte non si é costituita la parte del giudizio a quo; nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento, con atto depositato il 29 luglio 1978, l'Avvocatura generale dello Stato che, richiamando la sent. 114/1964 della Corte, ha argomentato e concluso per la infondatezza della proposta questione.

2.1. - Con ordinanza emessa il 10 maggio 1984 (comunicata il 17 e notificata il 21 dello stesso mese; pubblicata nella G.U. n. 321 del 21 novembre 1984 e iscritta al n. 903 R.O. 1984) il Tribunale di Orvieto, il quale, in accoglimento della opposizione dei falliti, aveva revocato la dichiarazione di fallimento della Fattoria San Litardo e dei soci Lauro Ercole e D'Aragona Elena compensando interamente tra le parti le spese di giudizio, prendeva in esame la istanza, con cui il curatore aveva chiesto liquidarsi il compenso spettantegli con mandato di pagamento da iscriversi nel Mod. 12 previa prenotazione a debito del relativo articolo del campione fallimentare, e sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 91 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 3, 26 e 36 Cost., nella misura in cui non prevedono che il compenso del curatore, in caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ed in assenza di una pronuncia di responsabilità per colpa del creditore o del debitore, sia posto a carico dell'Erario.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si é costituita; é intervenuta con atto depositato l'11 dicembre 1984, l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri richiamando le argomentazioni svolte nell'incidente iscritto al n. 263/1978 e instando per la declaratoria d'infondatezza della proposta questione.

3. - Nella pubblica udienza del 22 ottobre 1985, nella quale il giudice Andrioli ha svolto relazione congiunta sui due incidenti, l'avv. dello Stato Chiarotti si é rimesso agli scritti.

 

Considerato in diritto

 

4.1. - I due ricorsi, stante la manifesta connessione, vanno, riuniti ai fini di contestuale decisione.

4.2. - In disparte il rilievo che nella prassi i giudici delegati si inducono ad indennizzare i professionisti, cui é affidata la curatela di fallimento che si appalesa privo di attivo suscettibile di ripartizione, con la nomina a curatori di fallimenti, nei quali la ripartizione di attivo sembra probabile, la questione d'incostituzionalità, in riferimento sia a revoca di dichiarazione di fallimento sia a fallimento chiuso con insufficienza o carenza di attivo, é da giudicare infondata perché nessuna delle disposizioni costituzionali addotte a parametri vale a giustificarla: non l'art. 23 perché la legalità della imposizione di prestazione patrimoniale non vuol significare operosità della prestazione stessa e bando a uffici gratuiti di cui non difettano esempi nella patria legislazione; non l'art. 36 perché il curatore fallimentare non può essere qualificato lavoratore nel senso al sostantivo assegnato nel Titolo III della Parte I della Carta Costituzionale, né infine l'art. 3 perché l'accettazione della nomina di curatore non é rivestita del carattere di obbligatorietà che riviene alla nomina del perito dall'art. 314 comma quarto c.p.p..

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 263 R.O. 1978 e 903 R.O. 1984,

dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale a) dell'art. 91 comma secondo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 36 comma primo Cost., dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ord. 28 febbraio 1978 (n. 263/1978) nella parte in cui non prevede che il compenso del curatore, in caso di mancanza o insufficienza di attivo, sia posto a carico dell'Erario e b) degli artt. 21 e 91 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento agli artt. 3 comma primo, 23 e 36 comma primo Cost., dal Tribunale di Orvieto con ord. 10 maggio 1984 (n. 903/1984), nella parte in cui non prevedono che il compenso del curatore, in caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ed in caso di assenza di una pronuncia di responsabilità per colpa del creditore o del curatore, sia posto a carico dell'Erario.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1985.