Ordinanza n. 488 del 1993

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ORDINANZA N. 488

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1993 dal Tribunale di Pinerolo sul ricorso proposto da Borgarello Marcello, iscritta al n.357 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 , prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che il tribunale di Pinerolo - adito con ricorso dal curatore fallimentare Borgarello Marcello in una procedura fallimentare con totale mancanza di attivo per il rimborso delle spese di procedura da lui anticipate e la liquidazione del compenso spettantegli - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 R.D. 16 marzo 1942 n.267 (legge fallimentare) nella parte in cui non prevede che il compenso del curatore fallimentare sia posto a carico dell'Erario in caso di mancanza o di insufficienza di attivo, atteso che nelle procedure fallimentari l'anticipazione delle spese da parte dell'Erario deve avvenire secondo le modalità stabilite per il gratuito patrocinio e quindi con esclusione del compenso spettante al curatore fallimentare;

che in particolare il tribunale rimettente ritiene violato l'art. 97, comma 1, Cost. per la negativa incidenza sul funzionamento dell'amministrazione della giustizia, mentre il canone del buon andamento dell'amministrazione imporrebbe che l'incarico di curatore fallimentare venga conferito alle persone ritenute maggiormente idonee al loro assolvimento, senza che la previsione di non poter avere alcun compenso per la mancanza di attivo induca alla non accettazione della nomina e che, in casi limite, sia addirittura impossibile reperire una persona che accetti tale nomina;

che è altresì violato l'art. 3 Cost. per ingiustificata disparità di trattamento (oltre che nell'ambito della stessa categoria di curatori fallimentari, anche) rispetto ai procuratori ed avvocati, per i quali è prevista l'anticipazione degli onorari da parte dell'erario nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che non è leso il principio del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) riferito specificamente all'amministrazione della giustizia per l'assorbente ragione che sono ben no te all'ordinamento giuridico fattispecie di incarichi del tutto gratuiti, che - oltre a non confliggere con il principio di legalità della imposizione di prestazione patrimoniale, come già questa Corte (sent.n.302/85) ha avuto modo di affermare con riferimento proprio alla nomina di curatore fallimentare in una procedura chiusa con insufficienza o carenza di attivo, per giudicare non fondata la questione di costituzionalità del medesimo art. 91 cit. - neppure sono incompatibili con il canone evocato;

nè a maggior ragione lo sono incarichi (peraltro liberamente accettati) di per sè non gratuiti (quale quello del curatore fallimentare) che presentino soltanto un'alea di mancato realizzo, in concreto, del compenso; d'altra parte la sola prospettiva di qualificazione professionale e di affinamento (v. sent. n.41/77 in tema di insegnamento universitario non retribuito) esclude che l'incarico di curatore fallimentare in procedure ( presumibilmente) incapienti debba sistematicamente scontrarsi con il rifiuto del professionista designato (mentre, per altro verso, un'ipotetica violazione dell'art. 36 Cost. - comunque non evocato - è già stata esclusa nella citata pronuncia);

che neppure è ravvisabile alcuna disparità di trattamento rispetto agli avvocati e procuratori nominati d'ufficio a chi è stato ammesso al gratuito patrocinio ex r.d. 30 dicembre 1923 n.3282, istituto al quale può farsi ricorso anche in caso di procedura fallimentare (ex art. 16, comma 4, r.d.n.3282/23 cit.), perchè la disciplina differenziata (che prevede talora per questi ultimi il diritto all'onorario: v. artt. 11 , n.1) e 40 r.d.n.3282/23 cit.) trova giustificazione nella diversità del tertium comparationis in ragione, se non altro, della facoltatività dell'incarico in un caso e dell'obbligatorietà dello stesso nell'altro; mentre la denunciata disparità di trattamento interna alla stessa categoria dei curatori fallimentari in ragione dell'esistenza, o meno, di attivo è meramente contingente e fattuale sì da risultare irrilevante;

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 R.D. 16 marzo 1942 n.267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97, comma 1, della Costituzione, dal Tribunale di Pinerolo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/12/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 30/12/93.