Sentenza n.361 del 1994

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 361

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti in contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n.356, promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1993 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Floridia Francesco, iscritta al n.16 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto in fatto

 

1.- Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, investito di una istanza di ammissione alla semilibertà proposta da un condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione per i reati di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e altri minori reati, tutti unificati dalla continuazione ex art. 81 cod. pen., rilevato che il medesimo aveva già totalmente espiato la parte di pena pertinente al reato più grave, il solo ostativo (in mancanza di collaborazione con la giustizia) alla concessione del beneficio, ai sensi dell'art.4-bis, primo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n.354 (Ordinamento penitenziario), come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., questione di costituzionalità della predetta norma "nella parte in cui dispone che ai detenuti condannati anche per i reati gravi, non collaboratori di giustizia, non possono essere concesse misure alternative (fatta eccezione per la liberazione anticipata), pur avendo già espiato per intero la pena relativa ed essendo invece in espiazione contestuale di pena per reati di minore gravità", non contemplati dalla medesima disposizione.

Premesso che dalla sentenza della Corte cost. n. 386 del 1989 si desume che, ai fini dell'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, dal computo della pena deve escludersi la parte di essa già espiata, e che di tale principio, ribadito dalle Sezioni unite della Cassazione (sentenza del 18 giugno 1993, n. 18), deve essere fatta applicazione anche ai fini di quanto previsto dall'art. 4-bis ord.pen., il Tribunale rileva che a ciò si oppone l'attuale orientamento della Suprema Corte, secondo cui il condannato per uno dei delitti ostativi a norma della citata disposizione non può aspirare ad alcun beneficio, salva la liberazione anticipata, anche se ha già espiato la relativa pena e sta invece espiando pene per reati non ostativi.

Tale orientamento non pare al giudice a quo condivisibile, dovendosi a suo avviso interpretare l'art. 4-bis nel senso che "se il soggetto non è più detenuto in relazione a quei delitti, non può più soggiacere al divieto che finisce con lo spirare della espiazione della pena relativa".

La diversa interpretazione, deduce il remittente, lede gli artt. 3 e 27 della Costituzione e il principio di ragionevolezza.

Sotto il primo profilo, deriverebbe che i condannati in espiazione di pena per reati "non ostativi" sarebbero discriminati a seconda che abbiano o meno in precedenza espiato pene per delitti "ostativi"; inoltre, "la situazione di chi espia senza soluzioni di continuo" (anche per circostanze casuali) "pene per reati diversi, diviene più pesante rispetto a chi ha avuto l'abilità o la fortuna di espiare separatamente le varie pene".

Quanto al secondo parametro, osserva il Tribunale che una simile interpretazione renderebbe ancora più evidente la "compressione delle finalità rieducative della pena", la lesione dei "princìpi della proporzione e della individualizzazione della pena" e la "vanificazione di programmi e percorsi rieducativi" già adombrati nella sentenza n. 306 del 1993 della Corte costituzionale.

Sarebbe infine leso il principio di ragionevolezza, finendosi "per far pesare sine die sui soggetti colpe già per intero pagate, negando agli stessi quei percorsi alternativi che sono i soli che garantiscono il contenuto risocializzante della pena".

2.- É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Osserva l'Avvocatura che pur essendo vero che la prevalente giurisprudenza della Cassazione è orientata per una interpretazione della norma nel senso criticato dal remittente, non mancano decisioni che sostengono il principio opposto, in linea del resto con la costante giurisprudenza di legittimità in tema di scioglimento del cumulo ai fini del superamento dei divieti di ammissione alle misure alter native alla detenzione previsti dal previgente testo dell'ordinamento penitenziario.

Ma - soggiunge la difesa del Governo - se anche si voglia ritenere corretta l'intepretazione criticata, la disciplina in esame non viola i richiamati princìpi costituzionali. Non vi è discriminazione tra condannati, in quanto, ai fini della valutazione della pericolosità di determinati soggetti, di verse sono le situazioni di chi sia stato condannato solo per reati non ostativi e chi lo sia stato sia per questi sia per reati ostativi. L'eventualità, poi, che una differenza di trattamento possa derivare dalla mancata redazione del cumulo costituisce una disfunzione di mero fatto, non valutabile sotto il profilo della costituzionalità della disciplina.

Infine, le limitazioni censurate non possono ritenersi irragionevoli o tali da negare assolutamente le finalità rieducative della pena in quanto, come affermato dalla sentenza n. 306 del 1993, ben può il legislatore ridurre l'ambito dei benefici penitenziari ai fini del contrasto con una criminalità organizzata aggressiva e diffusa, tenuto conto del fatto che la prospettiva rieducativa è comunque mantenuta aperta dalla possibilità di concessione della liberazione anticipata.

Considerato in diritto

 

1.- Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, preso atto dell'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui l'art.4-bis, primo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n.354, come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, vieta, in mancanza di collaborazione con la giustizia, la concessione di misure alternative alla detenzione ai condannati per i reati indicati nella medesima disposizione anche qualora essi abbiano già espiato per intero la pena relativa a detti reati, permanendo però in espiazione contestuale di pena per reati non considerati dalla predetta disposizione, e quindi di per sè non ostativi ai benefici, dubita del contrasto di tale norma: a) con l'art. 3 Cost., poichè i condannati in espiazione di pena per reati "non ostativi" sarebbero discriminati a seconda che abbiano o meno in precedenza espiato pene per delitti "ostativi"; ed inoltre perchè, "la situazione di chi espia senza soluzioni di continuo" (anche per circostanze casuali) "pene per reati diversi, diviene più pesante rispetto a chi ha avuto l'abilità o la fortuna di espiare separatamente le varie pene"; b) con l'art. 27 Cost., per la "compressione delle finalità rieducative della pena", la lesione dei "princìpi della proporzione e della individualizzazione della pena" e la "vanificazione di pro grammi e percorsi rieducativi" già adombrati nella sentenza n. 306 del 1993 della Corte costituzionale; c) con il principio di ragionevolezza, finendosi "per far pesare sine die sui soggetti colpe già per intero pagate, negando agli stessi quei percorsi alternativi che sono i soli che garantiscono il contenuto risocializzante della pena".

2.- La questione è infondata, essendo basata su una erronea interpretazione della norma impugnata.

La Cassazione, sin dagli inizi dell'applicazione della legge 26 luglio 1975, n. 354, che, nel suo assetto originario, vietava la concessione delle misure alternative alla detenzione ai condannati per determinati gravi delitti, ha costantemente affermato che in caso di cumulo di pene inflitte per diversi reati poteva essere ammesso alle misure alternative alla detenzione il condannato che avesse già scontato la pena relativa al delitto ostativo alla concessione di tali benefici.

Tale giurisprudenza, assolutamente uniforme, si basava sulla considerazione che le norme concernenti il cumulo delle pene non potevano mai risolversi in un danno per il condannato; sicchè, ove determinati effetti penali negativi fossero collegati alle singole pene e non fossero altrimenti determinabili se non in rapporto ad una loro autonoma e distinta valutazione, le pene dovevano riacquistare la loro individualità, previo scioglimento temporaneo e parziale del cumulo.

Un contrario orientamento è stato assunto, di recente (più precisamente, a partire dal 1992), in alcune decisioni della Suprema Corte, secondo cui, nel caso di cumulo di pena riguardanti delitti unificati per la continuazione, tra i quali sia compreso un reato "ostativo", non può procedersi - diversamente da quanto avviene per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto - allo scioglimento del cumulo ai fini della concedibilità dei benefici penitenziari, nè può considerarsi espiata per prima la pena inflitta per il reato "ostativo", in quanto l'art. 4-bis fa riferimento alla "pericolosità soggettiva del detenuto, certificata dalla condanna per un determinato reato e ad essa collega la esclusione di vari benefici, senza possibilità di distinguere, in caso di pene concorrenti, e di attribuire, quindi, ad un periodo pregresso l'espiazione di quella parte di pena collegabile al reato per cui vige il divieto di concedibilità" (così, Sez. I, 18 giugno 1993, Sfara).

Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, tale nuova linea giurisprudenziale non può considerarsi diritto vivente, sia perchè contrastata da un numero molto maggiore di precedenti decisioni, sia perchè non costante nemmeno nell'ultimo periodo di tempo. Ed infatti, da una pur recente sentenza della medesima Sez. I della Cassazione (del 9 novembre 1992, Policastro), viene ribadito che "la semilibertà è applicabile anche nel caso in cui la pena cui si riferisce sia stata cumulata con altra pena inflitta per un reato in relazione al quale sussiste un divieto di legge, ma che tuttavia risulti in precedenza espiata".

3.- Giova osservare che, diversamente da quanto affermato nelle ultime sentenze della Cassazione, che individuano la ratio del divieto di scioglimento del cumulo nella valutazione di "pericolosità soggettiva" del detenuto derivante dalla condanna per un reato "ostativo", non si rinvengono dati normativi per sostenere che la nuova disciplina recata dall'art.4- bis abbia creato una sorta di status di "detenuto pericoloso" che permei di sè l'intero rapporto esecutivo a prescindere dal titolo specifico di condanna.

Al contrario, proprio perchè la disciplina sulle misure alternative si articola, ancor più che nel passato, in termini diversi in relazione alla tipologia dei reati per i quali è stata pronunciata condanna la cui pena è in esecuzione, deve ritenersi ulteriormente valorizzato il tradizionale insegnamento giurisprudenziale della necessità dello scioglimento del cumulo in presenza di istituti che, ai fini della loro applicabilità, richiedano la separata considerazione dei titoli di condanna e delle relative pene.

La contraria opinione collega invece il permanere della pericolosità soggettiva al dato contingente di un rapporto esecutivo in atto; con la conseguenza che, per circostanze meramente casuali (dipendenti ad esempio dal sopravvenire di nuovi titoli detentivi nel corso della esecuzione della pena per precedenti condanne) verrebbe ad atteggiarsi in modo differente il regime dei presupposti per l'applicazione delle misure alternative.

Una tale conseguenza configurerebbe, sotto il profilo della irragionevole discriminazione di situazioni tra loro assimilabili, la lesione dell'art. 3 Cost.; sicchè, in presenza del riferito contrasto di orientamenti giurisprudenziali deve comunque essere preferita la soluzione interpretativa conforme a Costituzione, che è quella di cui è espressione l'orientamento più tradizionale.

4.- In tal modo interpretata, la disposizione impugnata si sottrae alle censure di incostituzionalità prospettate dal giudice a quo, cosicchè la questione va dichiarata infondata nei sensi di cui in motivazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti in contrasto alla criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/07/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Ugo SPAGNOLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 27 Luglio 1994.