ORDINANZA N. 18
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n.11, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 3 marzo 1992 dal Tribunale di Benevento sui ricorsi proposti da Zollo Giuseppe ed altra contro De Longis Andrea ed altri e Altieri Antonio ed altri, iscritte ai nn. 329 e 330 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.27, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visti gli atti di costituzione di De Longis Andrea e Altieri Antonio, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale di Benevento, nel giudizio promosso da Zollo Giuseppe ed altra contro De Longis Andrea, diretto ad ottenere la declaratoria di ineleggibilità a consigliere comunale del convenuto per non essersi tempestivamente dimesso da componente della Commissione amministratrice di un ente dipendente dal Comune, con ordinanza del 3 marzo 1992 (R.O. n. 329 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.2, primo comma, n. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non definisce con precisione le situazioni di "dipendenza" che comportano ineleggibilità dei componenti dei relativi enti;
che, ad avviso del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 51 della Costituzione in quanto risulterebbe oltremodo compresso il diritto di elettorato passivo dell'interessato per la estrema genericità della norma;
che identica questione è stata sollevata dallo stesso Tribunale con ordinanza di pari data (R.O. n. 330 del 1992) nel giudizio vertente tra Zollo Giuseppe ed altra contro Altieri Antonio, avente lo stesso oggetto;
che, nei due giudizi è intervenuta, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione.
Considerato che i due giudizi possono essere riuniti per evidente connessione;
che questa Corte ha già dichiarato non fondata (sent. n.280 del 1992) la stessa questione;
che non sono dedotti motivi nuovi e diversi;
che, pertanto, la questione ora di nuovo sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i giudizi;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n.11, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata, in riferimento all'art. 51 della Costituzione, dal Tribunale di Benevento con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/01/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Francesco GRECO, Redattore
Depositata in cancelleria il 29/01/93.