SENTENZA N. 319
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 8 agosto 1985, n. 416 (Trattamento economico del personale preposto agli uffici marittimi minori) e dell'art. 6, terzo comma, del R.D.25 novembre 1937, n. 2360 (Conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1993 dal Tribunale amministrativo regionale della Sardegna sul ricorso proposto da Taras Marco contro il Ministero della Marina Mercantile, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza emessa il 27.4.1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3.11.1993) il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. unico della legge 8 agosto 1985, n. 416 (Trattamento economico del personale preposto agli uffici marittimi minori), nella parte in cui fissa la retribuzione annua lorda del delegato di spiaggia nella misura di o. 1.500.000 ed, in riferimento agli artt. 3 primo comma e 38 secondo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del R.D. 25 novembre 1937, n. 2360 (Conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia), nella parte in cui può essere interpretato nel senso di negare al lavoratore la spettanza del trattamento assicurativo o previdenziale previsto per gli altri impiegati non di ruolo dello Stato.
2. Il giudice rimettente muove dalla premessa che nell'attività lavorativa svolta dal delegato di spiaggia possa ravvisarsi un rapporto di pubblico impiego per la presenza di un provvedimento di assunzione (nella specie D.M. 30 agosto 1984 emesso in base a quanto disposto dall'art. 3, II comma del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 e 4 del R.D. 25 novembre n.2360), di una posizione di subordinazione gerarchica rispetto al Capo dell'Ufficio Circondariale marittimo, ed infine per la continuità delle prestazioni svolte; da ciò consegue, osserva il giudice a quo, che la retribuzione riconosciuta al delegato di spiaggia dall'art. unico della legge n. 416 del 1985 nella misura di l.1.500.000 annue lorde risulta palesemente irrisoria ed in contrasto con il precetto dell'art. 36 della Costituzione, secondo cui al lavoratore deve essere corrisposta una retribuzione sufficiente ad assicurare a sè ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Rileva inoltre il giudice a quo che l'art. 6, 3° comma, del R.D.n. 2360 del 1937, a norma del quale al delegato di spiaggia non compete alcuno dei diritti spettanti agli impiegati dello Stato per pensioni, aspettative, congedi, riduzioni ferroviarie, ove sia interpretato nel senso di escludere anche la spettanza del trattamento assicurativo o previdenziale previsto per gli impiegati non di ruolo dello Stato si pone in contrasto con gli artt. 3 primo comma e 38 secondo comma della Costituzione, apparendo, da un lato, ingiustificata la diversità di trattamento sancita dalla suddetta norma nell'ambito della medesima categoria di lavoratori, e dall'altro in contrasto con il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale.
3. É intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
La difesa erariale rileva che i dati di diritto positivo portano ad individuare nella figura del delegato di spiaggia quella di un impiegato onorario in quanto l'incarico viene affidato a personale dello Stato in servizio o in quiescenza ovvero a personale militare, per il quale la regola della esclusività è assoluta, circostanze queste che portano quindi ad escludere che le mansioni svolte dal delegato di spiaggia possano costituire autonomo rapporto d'impiego.
Conclude pertanto l'Avvocatura, che accedendo le mansioni in questione ad un precedente rapporto di pubblico impiego ovvero essendo attribuite a personale che già gode di trattamento di quiescenza, è da ritenersi insussistente la lamentata lesione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
Considerato in diritto
Le due questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo regionale della Sardegna possono così sintetizzarsi:
A) se l'art. unico della legge 8.8.1985 n.416 (Trattamento economico del personale preposto agli uffici marittimi minori), nella parte in cui fissa nella misura di l.1.500.000 annue lorde la retribuzione del delegato di spiaggia sia in contrasto, per la palese irrisorietà della retribuzione a fronte delle molteplici e gravose attribuzioni, con l'art. 36 primo comma Cost., a norma del quale deve essere corrisposta al lavoratore una retribuzione "in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa";
B) se l'art. 6 terzo comma del R.D. 25.11.1937 n. 2360 (Conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia), ove interpretato nel senso di negare la spettanza al delegato di spiaggia del trattamento assicurativo e previdenziale, sia in contrasto:
- con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la insussistenza di logiche ragioni idonee a giustificare la diversità di trattamento sancita ai fini pensionistici nell'ambito della medesima categoria di lavoratori (dipendenti precari dello Stato);
- con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione perchè tale norma configura la predisposizione di un sistema di tutela previdenziale come imprescindibile diritto di ogni lavoratore.
2. - La prima questione è infondata.
Invero, anche se la norma impugnata usa l'espressione "retribuzione" per indicare la somma riconosciuta spettante ai delegati di spiaggia nominati con decreto del Ministro della marina mercantile ai sensi del R.D. n. 2360 del 1937, in sostanza si tratta di un importo di natura indennitaria dovuto a soggetti configurabili come funzionari onorari.
É noto che il rapporto di servizio dei funzionari onorari -per quanto possa comportare una serie di doveri e lo svolgimento di numerosi compiti- si distingue sotto diversi profili da quello impiegatizio. Ed invero, come anche affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass., S.U., 20 marzo 1985 n. 2033), la scelta del funzionario onorario si ispira a criteri di natura politico-discrezionale e non tecnico-amministrativa, l'inserimento nell'apparato della pubblica amministrazione è di natura funzionale e non strutturale, la disciplina del rapporto deriva, pressochè esclusivamente, dall'atto di conferimento dell'incarico e non dallo statuto, il compenso percepito ha natura indennitaria e non retributiva, ed infine la durata dell'incarico onorario è normalmente temporanea e non tendenzialmente indeterminata.
3. - Che nella specie ci si trovi di fronte a funzionari onorari si desume -anche al di là della non estensione ad essi dei diritti degli impiegati espressa nell'art. 6 del R.D. 25 novembre 1937, n. 2360- dalla temporaneità e revocabilità del loro incarico (art. 4 dello stesso R.D.), dai criteri della loro scelta e dalla non esclusività delle loro funzioni.
L'art. 1 del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, infatti, stabilisce la regola secondo cui la reggenza delle delegazioni di spiaggia è affidata ad impiegati ad agenti dello Stato "in attività di servizio" oppure a persone appartenenti ad una serie di categorie di ufficiali, sottufficiali, impiegati che siano in congedo, in pensione, a riposo, o ancora "capitani e padroni marittimi".
In via del tutto eccezionale, il citato articolo prevede l'ipotesi residuale che, "qualora manchino per una località aspiranti che appartengono alle categorie predette e siano ritenute idonee, l'amministrazione può, a suo esclusivo giudizio, concedere la reggenza degli uffici suddetti anche a persone che siano fornite del titolo di studio richiesto per l'ammissione nei ruoli di gruppo C delle amministrazioni dello Stato".
Trattandosi, quindi, di un rapporto di natura onoraria, non è estensibile la garanzia prevista dell'art. 36 della Costituzione, nè la connessa problematica circa la valutazione complessiva del trattamento economico.
4. - Deve invece dichiararsi inammissibile la seconda questione di costituzionalità sollevata dal TAR Sardegna, relativamente agli aspetti previdenziali.
É sufficiente in proposito rilevare che il giudice rimettente denunzia l'illegittimità dell'art. 6, terzo comma, R.D. 25 novembre 1937, n.2360 solo per l'ipotesi che esso "possa essere interpretato nel senso di negargli la spettanza del trattamento previdenziale degli altri impiegati non di ruolo dello Stato".
Invero, ancor prima di valutare se anche in ordine alla prospettata questione siano estensibili le considerazioni già svolte riguardo alla figura del delegato di spiaggia, deve ravvisarsi l'inammissibilità della questione dal momento che la prospettazione appare viziata da perplessità, per non avere il giudice a quo espresso con chiarezza la sua opzione interpretativa in ordine alla portata della norma impugnata (cfr. sentenza n. 187 del 1992; ord. nn. 317 del 1991 e 456 del 1992).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 8 agosto 1985, n. 416 (Trattamento economico del personale preposto agli uffici marittimi minori), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal T.A.R. della Sardegna con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360 (Conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, dal T.A.R. della Sardegna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Fernando SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata in cancelleria il 20 Luglio 1994.