ORDINANZA N. 456
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
- Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
- Prof. Giuseppe BORZELLINO
- Dott. Francesco GRECO
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1991 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Masciadri Silvana ed altro e il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visti l'atto di costituzione di Masciadri Silvana ed altro e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.
RITENUTO che nel corso di un giudizio in grado d'appello promosso da Silvana Masciadri e Luca Degli Innocenti, invalidi civili totali, nei confronti del Ministero dell'Interno - al fine di ottenere - in riforma della sentenza di primo grado - che l'importo dell'indennità di accompagnamento ad essi spettante in virtù dell'art. 2, comma terzo, della legge 21 novembre 1988, n. 508 fosse equiparato a quello dell'indennità corrisposta agli invalidi di guerra di cui alla tabella E, lettera A bis, n. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, i ricorrenti appellanti hanno sollevato eccezione di legittimità costituzionale del suddetto art. 2, comma terzo, della legge n.508 del 1988;
che tale eccezione veniva fondata sulla considerazione che a parità di bisogno deve corrispondere una parità di prestazioni assistenziali, il chè del resto era stato riconosciuto dal legislatore che con le leggi nn.18 del 1980 e 392 del 1984 aveva parificato l'importo dell'indennità per le due situazioni;
che pertanto l'abbandono da parte dell'art. 2, comma terzo, della legge n.508 del 1988 della parità di trattamento, appariva irragionevole e lesiva dell'art. 3 Cost. nonchè dell'art. 38 Cost. non essendo stato riconosciuto ai ricorrenti il trattamento dovuto a cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi per vivere;
che il Tribunale di Firenze con l'ordinanza del 2 dicembre 1991 dichiarava rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 21 novembre 1988, n. 508 nella parte in cui attribuisce agli invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 una indennità di accompagnamento inferiore a quella prevista per gli invalidi di guerra dalla tabella E, lettera A bis, allegata alla legge 6 ottobre 1986, n. 656;
che nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata venisse dichiarata inammissibile o comunque infondata;
che si sono altresì costituite le parti private con il patrocinio dei professori Paolo Barile, Stefano Grassi e Carlo Mezzanotte chiedendo l'accoglimento della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Firenze;
CONSIDERATO che l'Avvocatura Generale dello Stato ha in via preliminare rilevato che la prospettazione della questione di costituzionalità da parte del Tribunale di Firenze appare viziata da perplessità, non avendo i giudici remittenti espresso con chiarezza una propria scelta interpretativa in ordine alla natura dell'indennità regolata dalla norma in questione;
Considerato che l'eccezione di inammissibilità così proposta dall'Avvocatura dello Stato appare fondata, in quanto i giudici a quibus pur affermando che la diversità di trattamento riservato alla indennità di accompagnamento per gli invalidi civili sarebbe giustificata ove a detto istituto dovesse attribuirsi natura anche risarcitoria, non hanno poi espresso in modo chiaro la loro opzione interpretativa in proposito;
che pertanto la mancanza di una scelta interpretativa chiara circa la natura dell'istituto, considerata dagli stessi remittenti pregiudiziale ai fini di ritenere giustificata o meno la diversità di trattamento lamentata dalle parti private costituisce evidente indice di perplessità nella prospettazione della questione, sì che questa, per costante giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi inammissibile (per tutte, da ultimo, sentenza n. 187 del 1992 e ordinanza n. 317 del 1991).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.2, comma terzo, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/11/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Ugo SPAGNOLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 17/11/92.