Sentenza n.292 del 1994

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SENTENZA N. 292

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 33, 65, lettera b) della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 (Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali); dell'art. 24 della legge regionale 21 ottobre 1963, n.29 (Ordinamento dei comuni); degli artt. 2 e 4 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5 e 19 settembre 1963, n. 28, sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali);dell'art.21 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 6 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, concernente: "Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali"); degli artt. 5 e 6, secondo comma, della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni "Leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" ed alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni "Leggi regionali per l'elezione del consiglio regionale"); degli artt. 4, 7, 9, secondo comma, 10, 13, secondo comma, lettera n) e 15 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24 dicembre 1993, depositato in cancelleria il 13 gennaio 1994 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1994.

 

Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;

 

udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

 

uditi l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta, per il ricorrente, e l'avv. Giandomenico Falcon per la Regione.

 

Ritenuto in fatto

 

1.- Con ricorso notificato in data 24 dicembre 1993, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchè la potestà statale di indirizzo e coordinamento), che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale di varie disposizioni contenute nella legislazione della Regione Trentino-Alto Adige in materia di elezioni comunali, a causa del mancato adeguamento alla legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale).

 

La Regione Trentino-Alto Adige, che gode, giusta gli artt. 4 e 5 dello Statuto, così come modificati dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n.2, di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, non avrebbe adeguato la propria normazione ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle norme fondamentali di riforma contenute nella legge n. 81 del 1993.

 

Il ricorso, nello svolgere un puntuale ed analitico raffronto delle singole disposizioni di quest'ultima legge con gli articoli delle leggi regionali che risulterebbero non adeguati, rileva, altresì, che il mancato adeguamento della legislazione della Regione comporta una limitazione del diritto di voto, in violazione del terzo comma dell'art. 48 della Costituzione.

 

Inoltre, la diversa durata del mandato del sindaco e degli altri organi comunali, la mancata previsione della nomina degli assessori da parte del sindaco e della non rieleggibilità del sindaco e degli assessori dopo due mandati consecutivi, la differenza nella adozione di due sistemi elettorali in relazione alla popolazione, la mancata attuazione della parità tra i sessi nell'ambito dell'elettorato passivo, contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione, attuando trattamenti diversi a parità di condizioni. Viene lamentato altresì il mancato adeguamento alle disposizioni relative alla pubblicità delle spese elettorali che, secondo il ricorso, configurerebbero un principio generale dell'ordinamento.

 

2.- Nel costituirsi in giudizio, la Regione Trentino-Alto Adige ha fatto rilevare come, in conseguenza dell'approvazione della legge n. 81 del 1993, la giunta regionale abbia elaborato e presentato al consiglio un disegno di legge di recepimento, che non ha potuto essere approvato a causa della scadenza della legislatura.

 

La memoria della Regione, nel replicare ai singoli motivi di ricorso, osserva, tra l'altro, che, per i comuni della Provincia di Bolzano, lo Statuto di autonomia prevede una normativa particolare, dalla quale discenderebbe il necessario mantenimento del metodo proporzionale per la elezione del consiglio, con conseguenze anche in ordine alla eventuale elezione diretta del sindaco, per cui si chiede alla Corte un chiarimento sulla portata della riforma in ordine al complesso della normativa relativa ai comuni della Provincia di Bolzano.

 

Riguardo a tutti i comuni della Regione, la resistente sostiene di non opporsi ad una pronuncia che renda applicabile la riforma disposta dalla legge n. 81 del 1993, ricordando, però, che la Regione dispone di potestà normativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, per cui quelle disposizioni della legge n. 81 che non rappresentano norme inderogabili di riforma non potrebbero costituire vincoli in vista del futuro esercizio della potestà legislativa regionale.

 

Inoltre, sarebbe inappropriato il riferimento, contenuto nel ricorso statale, all'art. 48 della Costituzione (non vedendo di quale limitazione del diritto di voto possa trattarsi) e all'art. 3 della Costituzione (apparendo la differenziazione tra i comuni della Regione rispetto agli altri connaturata al principio costituzionale di autonomia e alla natura primaria della potestà legislativa regionale). Il riferimento all'art. 3 della Costituzione sarebbe appropriato solo per le disposizioni stata li che disciplinino direttamente i diritti dei cittadini, come quelle relative alla tutela della parità dei sessi.

 

3.- In prossimità dell'udienza la Regione Trentino-Alto Adige ha presentato una ulteriore memoria, avanzando la pregiudiziale della inammissibilità del ricorso, per "assoluta genericità della deliberazione governativa di impugnazione".

 

Sostiene la Regione che la determinazione adottata nella riunione del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 1993 ha carattere generico, non precisando nè l'oggetto, nè i motivi della impugnazione, la cui definizione è stata, in conseguenza, totalmente delegata all'Avvocatura generale dello Stato.

 

Considerato in diritto

 

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede, con riferimento all'art.2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, che sia dichiarata la illegittimità costituzionale delle disposizioni, riportate in epigrafe, contenute nella legislazione della Regione Trentino-Alto Adige in materia di elezioni comunali, a causa del mancato adeguamento alla legge 25 marzo 1993, n. 81.

 

2.- La Regione resistente, oltre a replicare nel merito alle censure formulate nei ricorsi, ha sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso per assoluta genericità della deliberazione governativa di impugnazione.

 

L'eccezione è fondata.

 

Nella seduta del 18 dicembre 1993 il Consiglio dei ministri approvava la "determinazione di sollevare ricorso per legittimità costituzionale per il mancato adeguamento della Regione Trentino- Alto Adige ai principi generali ed alle norme fondamentali recati dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale".

 

Trattasi di una formulazione in cui, come rileva la difesa della Regione, manca qualsiasi riferimento alle leggi regionali impugnate, in contrasto con l'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992 e con l'art. 97 dello Statuto di autonomia, secondo i quali il Governo può impugnare le disposizioni legislative regionali e provinciali, senza dunque potersi limitare a contestare un generico mancato adeguamento.

 

Al riguardo, va rammentato che questa Corte ha già avuto modo di precisare quali siano i requisiti minimi richiesti per la delibera governativa autorizzativa del giudizio di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992: requisiti che -tanto con riferimento alle disposizioni impugnate quanto in relazione alle norme e ai principi rispetto ai quali si contesta il mancato adeguamento- devono rendere la questione proposta sufficientemente determinata o quanto meno determinabile nella sua sostanza (vedi da ultimo sentenza n. 256 del 1994). Con la conseguenza che, sia pure in modo sintetico, la deliberazione del Consiglio dei ministri intesa a promuovere il giudizio di costituzionalità nei modi previsti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992 deve indicare, oltre alla legge regolante la materia di competenza delle Province autonome e della Regione Trentino- Alto Adige non sottoposta al dovuto adeguamento, le disposizioni statali innovatrici che richiedono la predetta attività legislativa di adeguamento (sentenza n. 172 del 1994).

 

Il che non si riscontra nel caso in esame.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe, proposto, con riferimento all'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1994.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Massimo VARI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 13/07/1994.