Sentenza n. 287 del 1994

CONSULTA ONLINE

 

 

SENTENZA N. 287

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 15 settembre 1993 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: "Disposizioni sull'attività venatoria nel patrimonio agricolo forestale regionale", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 ottobre 1993, depositato in cancelleria l'8 successivo ed iscritto al n. 58 del registro ricorsi 1993.

 

Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

 

udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il ricorrente.

 

Ritenuto in fatto

 

1.- Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio regionale della Toscana il 27 luglio 1993, con il titolo "Disposizioni sull'attività venatoria nel patrimonio agricolo forestale regionale" e riapprovata con modificazioni il 15 settembre 1993, deducendone il contrasto con gli artt.117 e 127, quarto comma, della Costituzione.

 

Il ricorrente premette che la legge impugnata, composta di un solo articolo, conteneva inizialmente una disposizione secondo la quale - in attesa dell'attuazione dell'art. 21, primo comma, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - è consentito l'esercizio dell'attività venatoria, per la stagione 1993-1994, nei territori appartenenti al patrimonio agricolo e forestale regionale, di cui alla legge regionale 4 settembre 1976, n. 74. Sottoposta al controllo governativo ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, la legge veniva rinviata al Consiglio regionale in base al terzo comma dell'art. 127 appena citato, in quanto ritenuta in contrasto con il principio fondamentale stabilito dal ricordato art. 21, primo comma, lettera c), della legge n. 157 del 1992, secondo il quale deroghe al divieto di cacciare nelle foreste demaniali possono essere disposte soltanto al verificarsi di alcuni presupposti (nel senso che deve trattarsi di foreste che non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica), presupposti che non sono affatto previsti nel caso della legge rinviata. In sede di riesame il Consiglio regionale della Toscana ha modificato il precedente testo legislativo, che inizialmente constava di un solo comma, introducendo nell'articolo unico un secondo comma dal seguente tenore: "Nelle foreste demaniali e in altre porzioni di territorio del patrimonio agricolo forestale regionale, ove - alla data di entrata in vigore della presente legge - già vige il regime di divieto di caccia, resta comunque vietato l'esercizio venatorio fino a diversa disposizione assunta in applicazione della legge 157/92".

 

Ad avviso del ricorrente, quella riapprovata in sede di riesame non può esser considerata "legge nuova" ai sensi dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione, sia perchè è stata riapprovata nell'ambito del medesimo procedimento legislativo, sia perchè l'aggiunta del secondo comma, peraltro dal significato alquanto ambiguo, non sembra accogliere i rilievi formulati dal Governo, lasciando inalterata la deroga al divieto di caccia oggetto di rinvio (ove non fosse così interpretata la legge sarebbe inficiata da un'insanabile contraddizione interna). Non essendo "legge nuova", la delibera impugnata avrebbe dovuto essere riapprovata a maggioranza assoluta per essere in armonia con l'art.127, quarto comma, della Costituzione, e non già a maggioranza semplice, come è invece avvenuto.

 

Oltre ad essere costituzionalmente illegittima per il profilo ora indicato, la legge regionale contestata appare al ricorrente in contrasto anche con l'art. 117 della Costituzione, sotto il profilo della violazione di un principio fondamentale della materia. Essa, infatti, non condiziona la deroga al divieto di caccia nelle foreste demaniali alla ricorrenza dei già ricordati presupposti fissati dall'art. 21, primo comma, lettera c), della legge n.157 del 1992 e, nello stesso tempo, omette la previsione del previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, richiesto dal predetto art. 21.

 

Considerato in diritto

 

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 127, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana, dal titolo "Disposizioni sull'attività venatoria nel patrimonio agricolo forestale regionale", riapprovata a maggioranza semplice dal Consiglio dell'anzidetta Regione nel corso della seduta del 15 settembre 1993.

 

Secondo il ricorrente, la legge impugnata - oltre a contrastare con il principio fondamentale della materia stabilito dall'art. 21, primo comma, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in violazione dell'art. 117 della Costituzione - sarebbe affetta da un vizio di forma, essendo stata riapprovata, a seguito di un rinvio governativo, in un testo non "nuovo" ai sensi dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione, con una votazione che ha riportato soltanto la maggioranza semplice anzichè quella assoluta, richiesta dal predetto art. 127.

 

2.- Il ricorso va accolto.

 

In data 27 luglio 1993 il Consiglio regionale della Toscana ha approvato una legge, composta di un solo articolo, nel quale si disponeva che "in attesa dell'attuazione dell'art. 21, primo comma, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (...), l'esercizio dell'attività venatoria, per la stagione 1993-1994, è consentito nei territori appartenenti al patrimonio agricolo e forestale regionale di cui alla legge regionale 4 settembre 1976, n. 64 (...)". In data 27 agosto 1993, tale legge veniva rinviata dal Governo con il motivo che essa appariva in contrasto con il ricordato art.21, primo comma, lettera c), il quale consente deroghe al divieto di caccia nelle foreste demaniali soltanto ove queste ultime non presentino, sulla base di un parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, condizioni favorevoli alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica.

 

In sede di riesame, il Consiglio regionale della Toscana ha apportato modifiche alla legge rinviata nel senso che ha aggiunto un comma rispetto all'unico già esistente, con il quale si dispone che "nelle foreste demaniali e in altre porzioni di territorio del patrimonio agricolo forestale regionale, ove - alla data di entrata in vigore della presente legge - già vige il regime di divieto di caccia, resta comunque vietato l'esercizio venatorio fino a diversa disposizione assunta in applicazione della legge 157/92". Nella seduta consiliare del 22 settembre 1993 il testo così emendato veniva riapprovato a maggioranza semplice e in pari data veniva comunicato al Governo, che nei termini costituzionali ha proposto il ricorso ora in esame.

 

A partire dalla sentenza n. 158 del 1988, questa Corte ha costantemente affermato che, "ai fini dell'art. 127 della Costituzione, deve considerarsi come non nuova qualsiasi legge regionale rinviata che in sede di riesame sia stata modificata dal Consiglio regionale esclusivamente nelle disposizioni consequenzialmente interessate dal rinvio ovvero in parti dell'atto legislativo medesimo prive di significato normativo (preambolo, formula promulgativa, etc.); mentre, semprechè si resti nell'ambito di un medesimo procedimento legislativo, una legge regionale rinviata va considerata come nuova, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, soltanto nella ipotesi (inversa) in cui il legislatore in sede di riesame abbia apportato modificazioni (ovviamente comportanti mutamenti del significato normativo) dirette a inserirsi in parti estranee rispetto a quelle censurate o, comunque, dirette a incidere su disposizioni non interessate dalle osservazioni contenute nel rinvio governativo" (v., da ultimo, sent. n. 497 del 1992, nonchè sent. n. 316 del 1993). Non v'è dubbio che, alla luce di tali principi, la legge regionale impugnata deve esser considerata come "non nuova", poichè, per quanto sia problematico il complessivo significato dei due commi votati in sede di riesame, il comma aggiunto nella seduta del 22 settembre 1993 è indubbiamente diretto a porre riparo alle censure espresse dal rinvio governativo in relazione all'ampiezza e all'incondizionatezza della deroga al divieto di caccia contenuta nel primo comma della legge contestata.

 

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. sentt. nn. 79 e 561 del 1989, 154 del 1990, 497 del 1992), una delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo, ove sia considerata come "non nuova" ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, deve esser riapprovata, in base al medesimo art.127, a maggioranza assoluta, non già a maggioranza semplice.

 

Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, il sistema previsto dall'art. 127 presuppone, da un lato, che il Consiglio regionale, ove intenda superare il blocco costituito dal rinvio governativo, riapprovi la legge non nuova a maggioranza assoluta e, dall'altro, che il Governo, di fronte ad un legge non nuova, possa solo proporre questione di legittimità costituzionale dinnanzi a questa Corte (v., in particolare, sent. n. 154 del 1990).

 

La dichiarazione d'illegittimità costituzionale sotto il profilo dell'art.127 della Costituzione assorbe la questione sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Toscana, dal titolo "Disposizioni sull'attività venatoria nel patrimonio agricolo forestale regionale", riapprovata nel corso della seduta consiliare del 15 settembre 1993.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/94.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Antonio BALDASSARRE, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 13/07/94.