Sentenza n. 257 del 1994

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SENTENZA N. 257

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1993 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra la s.a. Solvay e C.ie e l'Amministrazione dei monopoli - ministero delle finanze, iscritta al n. 803 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visti gli atti di costituzione della s.a. Solvay e C.ie e della Amministrazione autonoma Monopoli di Stato nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

 

uditi gli avvocati Pasquale Russo, Stefano Grassi, Piero d'Amelio e Paolo Barile per la s.a. Solvay e C.ie e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per l'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato e per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. La Corte d'appello di Firenze, nel corso del procedimento civile vertente tra la società in accomandita semplice Solvay e C.ie e l'Amministrazione dei monopoli - ministero delle finanze, con ordinanza del 6 luglio 1993 (R.O. n. 803 del 1993), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui differenzia i concessionari di miniere di sale da quelli di tutte le altre miniere, assoggettando l'estrazione del sale a concessione traslativa onerosa ed aggiuntiva rispetto alla concessione mineraria, a tutela della riserva monopolistica esercitata dallo Stato a norma dell'art. 1 della stessa legge n. 907 del 1942, nell'apparente assenza delle condizioni cui l'art. 43 della Costituzione subordina la legittimità di tale riserva.

 

Oggetto del giudizio a quo è il canone dovuto all'amministrazione dei monopoli di Stato per l'estrazione del sale dalle miniere di Buriano e Ponte Ginori, di cui l'attrice è concessionaria in perpetuo.

 

Dal 1° gennaio 1973 la Solvay aveva cessato di corrispondere tale canone, ritenendo che esso fosse stato caducato già dalla legge 5 luglio 1966, n. 519, che aveva esentato da qualsiasi carico fiscale il sale destinato all'industria e, comunque, dal decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, che aveva soppresso le imposte di consumo, in rapporto alla introduzione dell'I.V.A. ad opera del d.P.R. n. 633 del 1972, e dalla legge 16 febbraio 1973, n. 10, di conversione dello stesso, che aveva abolito il monopolio di vendita del sale. E, a fronte della intimazione di pagamento ricevuta dall'Amministrazione dei monopoli, aveva adito il tribunale chiedendo che dichiarasse non essere più dovuto il canone richiesto.

 

La domanda veniva disattesa dal Tribunale, mentre la Corte d'appello, in parziale accoglimento del successivo gravame, riteneva che il versamento del canone non fosse dovuto a far data dal 1° gennaio 1973.

 

La sentenza della Corte veniva, poi, annullata con rinvio dalla Cassazione (sentenza 12 dicembre 1986, n. 7419), che riconosceva il persistente obbligo di pagamento del canone contestato, di cui negava la natura pubblicistica - e cioé di corrispettivo di una facoltà oggetto di privativa - riconoscendo, invece, ad esso la funzione di corrispettivo della concessione traslativa del diritto di produrre sale, conseguente al diritto di proprietà dello stesso, e dei derivati diritti di utilizzazione.

 

Il giudice di rinvio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1 della legge n. 907 del 1942 - che subordina la concessione per l'estrazione del sale al pagamento di un canone - proprio nella interpretazione che ne è data dalla Cassazione.

 

La norma in questione, rileva la Corte d'appello di Firenze, prevede una concessione onerosa, la quale si aggiunge alla concessione mineraria, che, secondo il giudice di legittimità, costituisce titolo solo per l'uso esclusivo dell'immobile.

 

La descritta disciplina collocherebbe i concessionari di miniere di sale, e quindi la società Solvay, in un posizione differenziata, e deteriore rispetto ai concessionari delle altre miniere, assoggettandola ad una prestazione patrimoniale non dovuta dagli altri, i quali, con la concessione mineraria di cui al r.d. 1443 del 1927, conseguono anche il diritto di apprendere i frutti, secondo le disposizioni che disciplinano gli immobili, cui lo stesso regio decreto n. 1443 rinvia.

 

Tanto più irrazionale appare al collegio remittente siffatta discriminazione - peraltro non prevista nella legge mineraria - in quanto il canone in esame si collegherebbe alla anomala sopravvivenza della riserva monopolistica del sale, sia pure in forma di monopolio solamente industriale, alla legge n. 10 del 1973, che ne ha abolito il monopolio di vendita.

 

La concessione traslativa del diritto di estrarre sale di proprietà dello Stato, ed il canone a fronte di essa dovuto, sarebbero, in sostanza, strumentali alla tutela della riserva monopolistica.

 

Riserva, che, secondo il giudice a quo, non sarebbe all'evidenza esercitata nel rispetto delle condizioni legittimanti il monopolio, poste dall'art. 43 della Costituzione. Essa, infatti, non sarebbe riferibile a fonti di energia, nè a situazione di monopolio in atto, non essendo, attualmente, la estrazione del sale gestita - e neanche gestibile, stante la riserva - da imprese o gruppi di imprese operanti come monopolisti sul mercato. Nè la generica destinazione a fini di utilità generale sarebbe motivo idoneo, da solo, a giustificare la riserva monopolistica, ove si consideri che manca quel carattere di "essenzialità" del servizio pubblico richiesto dal citato art. 43 Cost..

 

La essenzialità è, infatti, collegata alla irrinunciabilità, mentre il carattere rinunciabile della riserva statale di estrazione del sale, osserva la Corte remittente, è stato di recente riconosciuto dalla normativa di privatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui al citato d.l. n. 386 del 1991, convertito nella legge n. 35 del 1992, e può, altresì, ritenersi riconosciuto, almeno per gli operatori che, come la Solvay, destinano il sale estratto alla propria produzione, anche dalla normativa di tutela della concorrenza e del mercato, di cui alla legge n. 287 del 1990, che ha sancito il diritto alla autoproduzione.

 

2. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha preliminarmente eccepito la inammissibilità per irrilevanza della questione per un duplice ordine di considerazioni.

 

Sotto un primo profilo, osserva l'Avvocatura che, dovendo il giudice di rinvio uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, secondo il quale il canone previsto dall'art. 3, n. 1, della legge n.907 del 1942 non ha natura tributaria, ma negoziale, il regime di monopolio non verrebbe in discussione e, conseguentemente, la questione attinente alla sospettata violazione dell'art. 43 della Costituzione, non avrebbe rilevanza rispetto alla decisione che la Corte remittente è chiamata ad emettere.

 

In secondo luogo, e con riferimento al presunto vulnus all'art. 43, come all'art. 3 della Costituzione, la forza vincolante della volontà espressa dalla società Solvay nella convenzione stipulata il 18 aprile 1956 con l'Amministrazione, con la quale essa si era obbligata a corrispondere il canone in questione, si sottrarrebbe al confronto con entrambe le norme costituzionali invocate.

 

Nel merito, l'Avvocatura sostiene la insussistenza del contrasto dell'attuale vigenza del monopolio estrattivo del sale con l'art. 43 della Costituzione. dato il carattere di preminente interesse generale della privativa in esame.

 

Quanto alla lamentata lesione dell'art. 3 della Costituzione, l'Avvocatura la ritiene insussistente alla stregua del rilievo che la legge mineraria n. 1443 del 1927 non esclude il pagamento di un canone a carico di concessionari di miniere diverse da quelle di salgemma, e che il quesito se costoro debbano essere o no gravati di un canone per il prodotto estratto costituirebbe un problema di carattere economico che l'Amministrazione è chiamata a risolvere di volta in volta, a seconda dell'interesse patrimoniale che essa annette al valore del prodotto estratto.

 

Tale argomentazione sarebbe suffragata dalla lettura dell'art. 18, primo comma, lett. g), della legge n. 1443 del 1927, in base al quale il decreto di concessione mineraria, insieme con gli altri requisiti, deve contenere la "indicazione" della eventuale partecipazione dello Stato ai profitti dell'azienda, da determinarsi dopo aver udito il ministro per le finanze.

 

L'Avvocatura contesta, infine, un ulteriore argomento contenuto nella ordinanza di rimessione, precisando che la privatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, peraltro non compiuta, non avrebbe potuto comunque suffragare la tesi della illegittimità costituzionale della norma in questione. Sarebbe stata, infatti, la nuova s.p.a., costituita al posto dell'Amministrazione, a subentrare, in quanto proprietaria per legge delle acque salse estratte dalle miniere, nell'ingente credito nei confronti della Solvay, la cui entità è stata quantificata nella misura risultante dalla documentazione prodotta in una successiva memoria dell'Avvocatura.

 

3. Nel giudizio si è costituita la società Solvay, concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata, ed affidando le proprie deduzioni ad una memoria, depositata successivamente, nella quale contesta le eccezioni d'inammissibilità, sollevate dall'Avvocatura dello Stato.

 

Osserva, in proposito, che la previsione di un canone dovuto in funzione dell'acquisto della proprietà del sale, espressa nel principio di diritto della Cassazione, costituisce deroga irrazionale ed ingiustificata alla disciplina generale delle concessioni minerarie, rendendo rilevante la relativa questione di legittimità.

 

Nè avrebbe pregio la eccezione di inammissibilità conseguente all'impegno contrattualmente assunto dalla società Solvay, in quanto, in seno alla convenzione stipulata, la previsione del canone in questione non è frutto di una libera determinazione negoziale, ma è imposto da una norma di legge.

 

Nel merito, la difesa della parte privata ha aderito alle argomentazioni del collegio a quo, richiamandosi, poi, in particolare, alla disciplina generale del codice civile in materia di frutti, che si applica a titolari di concessioni minerarie non riguardanti il sale per uso industriale. Costoro avrebbero un potere d'uso concretantesi nello svolgimento di un'attività rivolta alla separazione dei frutti, ossia di porzioni di minerale dalla miniera, ed al conseguente acquisto della proprietà degli stessi, mentre il concessionario di una miniera di salgemma - nonostante che la legge mineraria non faccia alcuna distinzione al riguardo - non diventerebbe proprietario del sale, da lui estratto, in modo automatico, ma solo acquistandolo previo versamento di un corrispettivo.

 

Nè tale deteriore trattamento potrebbe essere giustificato sulla base della riserva monopolistica riguardante l'estrazione del sale, che si porrebbe in contrasto con l'art. 43 della Costituzione, non essendo l'estrazione del sale riferibile ad alcuna delle previsioni legittimanti poste dallo stesso art. 43.

 

La difesa della società Solvay ritiene che non sia applicabile al caso di specie l'orientamento della Corte costituzionale sulla legittimità del monopolio di vendita dei tabacchi, in quanto in quella ipotesi si è potuto escludere la violazione dell'art. 43 Cost. attraverso il riferimento ad una serie di interessi pubblici generali non ravvisabili in questo caso. Tutt'al più, potrebbe trattarsi, nella ipotesi in esame, d'illegittimità costituzionale solo sopravvenuta.

 

La norma impugnata si sarebbe, cioé, potuta considerare conforme all'art. 43 Cost. fino a quando, con l'abolizione, dovuta alla legge n.10 del 1973, di conversione del d.l. n. 787 del 1972, del monopolio fiscale di vendita del sale, e conseguente estinzione di un'entrata tributaria - che si sarebbe potuta configurare come una ragione di utilità generale - è residuato solo il monopolio industriale sulla produzione del sale, privo di ogni supporto di carattere fiscale che giustifichi la permanenza della riserva originaria.

 

Considerato in diritto

 

1. La Corte d'appello di Firenze dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, della legge 17 luglio 1942, n. 907, nella parte in cui assoggetta l'estrazione del sale da giacimenti e dall'acqua di sorgenti a concessione da parte dell'Amministrazione dei monopoli, subordinata al pagamento di un canone annuo, da stabilirsi con decreto del ministro per le finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

 

Tale disposizione, ad avviso della Corte d'appello di Firenze, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per il fatto di collocare i concessionari di salgemma in una posizione irrazionalmente differenziata, e deteriore, rispetto a quelli di tutte le altre miniere, assoggettandoli ad una prestazione patrimoniale, il canone, non dovuta dagli altri (in quanto aggiuntiva rispetto al diritto proporzionale annuo di concessione mineraria), a tutela della riserva monopolistica esercitata dallo Stato a norma dell'art. 1 della stessa legge n. 907 del 1942, "nell'apparente assenza" delle condizioni poste dall'art. 43 della Costituzione.

 

2. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità per irrilevanza sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato sia con riferimento specifico alla dedotta violazione dell'art. 43 della Costituzione, sia con riguardo ad entrambe le norme costituzionali - artt.3 e 43 della Costituzione - di cui si lamenta il vulnus.

 

Sotto il primo profilo, l'Avvocatura ha richiamato il principio di diritto enunciato dalla Cassazione (sent. n. 7419 del 1986, già citata nella narrazione del fatto), alla stregua del quale il canone previsto dall'art. 3, n. 1, della legge n. 907 del 1942 non ha natura tributaria ma negoziale, vale a dire di corrispettivo per la cessione del sale estratto dalle miniere in questione, con conseguente esclusione del venir meno dell'obbligo della relativa corresponsione in conseguenza dell'abolizione dell'imposta di consumo gravante sul sale e sul monopolio di vendita dello stesso.

 

Dalla vincolatività di tale principio per il giudice a quo, in quanto giudice di rinvio, deriverebbe la irrilevanza del quesito in ordine alla presunta carenza, nel regime di monopolio del sale, sopravvissuto in forma di monopolio industriale, delle condizioni cui l'art. 43 della Costituzione subordina la legittimità di siffatto regime, dal momento che questo, nel caso di specie, non viene in discussione.

 

Per altro verso, l'Avvocatura perviene alla medesima conclusione della inammissibilità per irrilevanza della questione in riferimento sia all'art. 43 che all'art. 3 della Costituzione, argomentando dall'obbligo assunto dalla società Solvay, con la convenzione stipulata nel 1956 con la direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a corrispondere il canone in questione. Una volta formato il giudicato sulla esistenza della obbligazione, verrebbe, quindi, in rilievo la forza vincolante della norma contrattuale, che paralizzerebbe la questione di costituzionalità.

 

La prima delle eccezioni è da respingere, in base alla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, sentt. nn.138 del 1993, 289 del 1992, 30 del 1990), che esclude che il regime delle preclusioni proprio del giudizio di rinvio impedisca la proposizione della questione di legittimità costituzionale della norma, dalla quale è stato tratto il principio di diritto cui deve uniformarsi il giudice di rinvio.

 

Nemmeno può riconoscersi pregio al secondo profilo di inammissibilità sollevato dall'Avvocatura. A prescindere, infatti, dalla considerazione che la convenzione stipulata dalla Solvay con l'Amministrazione aveva durata trentennale, con decorrenza dal 1956 ed efficacia sino al 1986, mentre la predetta società ha smesso di corrispondere il canone contestato sin dal 1973, è agevole rilevare che il fondamento normativo della pretesa alla corresponsione del canone è da rinvenire in una previsione legislativa (art. 3, n. 1, l. 17 luglio 1942, n. 907), che subordina la concessione al pagamento di un canone annuo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato. Sì che la determinazione del canone contenuta nella concessione e le implicazioni giurisdizionali ad essa relative non toccano in alcun modo il problema della legittimità della norma di legge, di cui è questione, che costituisce il fondamento di detto canone.

 

La questione è pertanto ammissibile.

 

3. Nel merito, la questione stessa non è fondata.

 

L'art. 3, n. 1, della legge n. 907 del 1942 assoggetta l'attività di estrazione del sale destinato all'industria ad un provvedimento concessorio.

 

La concessione è onerosa; essa comporta un corrispettivo da devolvere all'Amministrazione, consistente, come già accennato, in un canone annuo stabilito con decreto del Ministro per le finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

 

É da rilevare che il concessionario è tenuto anche al versamento alla stessa amministrazione del diritto proporzionale previsto dagli artt. 18, lett. d), e 25 del R.D.29 luglio 1927, n. 1443.

 

Secondo la Corte remittente, tale sovrapposizione di discipline, con imposizione a carico dei concessionari di miniere di salgemma di un duplice onere finanziario, discriminerebbe in modo irrazionale tale categoria rispetto a tutti gli altri con cessionari di miniere, che acquisirebbero il diritto di percepire i frutti per il solo fatto della titolarità della concessione.

 

Va, in proposito, rilevato che gli elementi costitutivi della concessione mineraria si ricavano dalla disciplina contenuta nel capo II del R.D.29 luglio 1927, n. 1443 e, in particolare, dall'art. 18 di esso, che menziona, tra le altre prescrizioni, che il decreto di concessione contiene: ... d) l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini dell'art. 25, riferito ad ogni ettaro di superficie; ... f) tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intende subordinare la concessione; g) l'indicazione dell'eventuale partecipazione dello Stato ai pro fitti dell'azienda, da determinarsi dopo aver udito il Ministro per le finanze.

 

Per tutte le concessioni minerarie sono, dunque, previsti, dalla legge fondamentale che le disciplina, la corresponsione del diritto proporzionale nonchè altri eventuali obblighi e condizioni, in essi compresa l'eventuale partecipazione ai profitti da parte dell'Amministrazione.

 

La l. 17 luglio 1942, n. 907, stabilendo nell'art. 3, n. 1 - oggetto dell'attuale impugnativa - il pagamento di un canone per l'estrazione del sale, esplicita e specifica quella previsione generale di obblighi e condizioni, contenuta nella lett. f) dell'art. 18 della legge n. 1443 del 1927, a carico del concessionario.

 

Sotto questo aspetto, quindi, la concessione di estrazione del sale non si diversifica, nelle previsioni e nello schema normativo, dalle altre concessioni minerarie.

 

La facoltà di stabilire altri obblighi e condizioni rispetto a quelli direttamente regolati dalla legge mineraria è sancita in modo espresso da questa stessa legge, anche se rimessa alla valutazione specifica dell'Amministrazione.

 

Nel caso in cui, per le particolari categorie di concessioni e per l'incidenza sul loro oggetto, tali obblighi e condizioni vengano regolati direttamente da norme di legge, ciò non costituisce alterazione del tipo concessorio, dato che comunque la normativa di base comporta la possibilità di inserire detti elementi.

 

Non senza rilevare che, nella realtà concreta, la varietà dell'oggetto della concessione mineraria e la necessità del suo adeguamento alle situazioni particolari giustificano pienamente la valutazione discrezionale della pubblica Amministrazione delle condizioni e degli obblighi idonei a perseguire il pubblico interesse.

 

Nel caso, oggetto dell'attuale giudizio, il canone previsto dall'art.3, n. 1, della citata l. n. 907 del 1942, è stato ricondotto dalla Cassazione (sent. n. 7419 del 1986 cit.) alla facoltà di estrazione del sale in corrispettivo del trasferimento al privato del diritto di produrlo, spettante allo Stato come proprietario della miniera, bene del suo patrimonio indisponibile. Ne sono chiari indici, sempre nella fattispecie di cui è questione, la correlazione del canone all'entità del prodotto estratto (art. 9 della convenzione tra l'Amministrazione dei monopoli e la Solvay) e l'adeguamento del canone stesso alle variazioni dei prezzi (art. 15 della stessa convenzione).

 

La norma impugnata non realizza sostanziali disparità, nel sistema e nell'oggetto delle obbligazioni a carico del concessionario, che consentano di affermare la esistenza della violazione dell'art. 3 della Costituzione.

 

4. La Corte fiorentina trae ulteriore argomento a favore della affermata disparità di trattamento dal collegamento del canone previsto dalla norma impugnata con la riserva monopolistica di estrazione del sale, alla cui tutela esso sarebbe finalizzato. Tale riserva sarebbe illegittima, in quanto esercitata in assenza delle condizioni previste dall'art.43 della Costituzione, non essendo riferibile a fonti di energia, nè a situazioni di monopolio in atto da parte di imprese o gruppi di imprese, nè a servizi pubblici essenziali.

 

Il richiamo, nella fattispecie, a tali servizi, pur proposto nell'ordinanza di rimessione, è da escludere in base all'oggetto della concessione, trattandosi di bene immobile e di suoi prodotti.

 

Quanto alla riserva "monopolistica" dell'estrazione di sale, essa è conseguenza della qualità del bene in cui l'estrazione stessa si esplica, che appartiene allo Stato a titolo di proprietà indisponibile (art. 826, secondo comma, cod. civ.).

 

Siffatta qualifica comporta l'esclusività del titolo di appartenenza del bene e dei diritti (tra essi quelli di estrazione) inerenti al soggetto pubblico proprietario, con l'effetto che questo, in quanto titolare del diritto, è l'unico legittimato all'estrazione. Il bene è oggetto di attività industriale e l'industria può essere esercitata, come si è visto e si preciserà, direttamente dallo Stato ovvero concessa ai privati, con un sistema che vige nei confronti di tutti i beni del patrimonio indisponibile.

 

Trattandosi di un bene soggetto ad esaurimento, quando è oggetto di concessione, lo Stato fissa i limiti, la quantità e le modalità dell'estrazione, allo scopo di garantirne la funzione nell'interesse generale. Cessando la qualifica, cessa anche l'esclusività del titolo e della gestione dell'esercizio, ma fino a quando essa sussiste, il bene deve perseguire la sua destinazione (art. 828, secondo comma, cod.civ.), con la titolarità nello Stato degli anzidetti diritti e facoltà.

 

Derivando questi dalla qualifica o categoria del bene, non si versa in un caso tipico di monopolio, ai sensi dell'art. 43 della Costituzione, essendo i diritti di esclusiva di cui si tratta effetto automatico e conseguenziale di detta qualifica o categoria, determinata dalla natura e destinazione del bene.

 

Appartenendo i diritti allo Stato, e ponendosi questo, comunque, come titolare degli stessi anche ai sensi del predetto art. 43, non è ipotizzabile una nuova e diversa costituzione (o trasferimento) di riserva a suo favore, poichè la qualifica di proprietario del bene comporta di per sè tale legittimazione.

 

D'altra parte esclusiva o riserva, derivanti dalla natura di bene patrimoniale indisponibile delle miniere, perseguono interessi essenziali (dal lato igienico, alimentare, industriale, ecc.), oltre la valutazione dei riflessi economici e patrimoniali, che nella fattispecie esplicano notevole incidenza.

 

Si può, quindi, affermare che sussistono sufficienti elementi per giustificare riserva e monopolio dell'estrazione e dell'industria del sale e la diretta gestione di esse da parte dello Stato, che l'Avvocatura generale afferma realizzarsi, in Italia, in nove degli undici giacimenti esistenti nel continente (rimanendo le isole escluse), mentre per gli altri due si provvede mediante concessione.

 

Questa Corte ha già posto in luce, con riguardo al monopolio di vendita dei tabacchi (sent. n. 209 del 1976 e ord. n. 59 del 1984), che i fini pubblicistici perseguiti dal monopolio (tutela della salute, occupazione di lavoratori, provvista di bene essenziale, ecc.), consentono di giustificare tuttora, nonostante la progressiva liberalizzazione del monopolio stesso, la gestione diretta da parte dello Stato. Tale affermazione vale, e con maggiore incisività, per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile .

 

5. Per le considerazioni esposte la questione di legittimità costituzionale in esame non è fondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 43 della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze con la ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/94.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Gabriele PESCATORE, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 23/06/94.