Ordinanza n.59 del 1984

 

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ORDINANZA N. 59

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e segg. della legge 10 dicembre 1975, n. 724 (Disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazione alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri); artt. 45, 51 e 66 n. 5 della legge 17 luglio 1942 n. 907 e successive modificazioni; art. 341 del t.u. delle leggi doganali approvate con D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 maggio 1977 dal Tribunale di Rovigo nel procedimento penale a carico di Sattin Wanda iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa il 5 maggio 1977 dal Tribunale di Rovigo nel procedimento penale a carico di Vicentini Cherubino iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 dell'anno 1977;

3) ordinanza emessa il 5 maggio 1977 dal Tribunale di Rovigo nel procedimento penale a carico di Merlo Francesco ed altro iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n 293 dell'anno 1977.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, colle tre ordinanze in epigrafe, il Tribunale di Rovigo sollevava questione di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 1 e seguenti l. 10 dicembre 1975 n. 724; 45 - 51 e 66 n. 5 della l. 907/1942 e successive modificazioni (l. 27/1951); e art. 341 del T.U. 23 gennaio 1973 n. 43: il tutto in relazione agli artt. 3, 41 e 43 Cost.,

che due delle dette ordinanze (le n. 295 e 409) concernono i processi penali rispettivamente contro Sattin Wanda e Merlo Francesco e Giorgio, nel corso dei quali la questione era stata già sollevata, rispettivamente colle ordinanze del 6 e 23 ottobre 1975, sia pure in modo più sommario, ma questa Corte aveva restituito gli atti per il riesame della situazione a seguito della sopravvenienza della l. 10 dicembre 1975 n. 724.

che in tutti i tre casi, furono trovati in possesso degli importati varie di tabacchi lavorati esteri, non venduti dal monopolio, senza la bolletta comprovante il pagamento dei diritti di confine, e che solo per i fratelli Merlo le violazioni furono accertate negli spazi doganali, in occasione del loro rimpatrio alla frontiera svizzera, mentre per gli altri due l'accertamento fu compiuto nelle rispettive residenze, ed ambo asserirono di avere acquistato in Italia da sconosciuti,

che, però, all'udienza del 5 maggio 1977 il P.M. precisava l'imputazione in tutti i tre processi dichiarando che "fermo restando il fatto, le norme violate sono gli artt. 281 e 341 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43",

che, secondo le ordinanze di rimessione, la l. 724/1975 non avrebbe risolto il dubbio di legittimità costituzionale delle norme impugnate, in quanto, pur avendo liberalizzata l'importazione nel territorio della Repubblica di tabacchi lavorati provenienti dalla C.E.E., avrebbe, però, con ciò stesso mortificato l'iniziativa privata per i tabacchi provenienti dagli altri Paesi. Mentre poi, subordinando la liceità dell'importazione dalla C.E.E. ad una autorizzazione ministeriale per l'istituzione di depositi, la legge avrebbe altresì determinato un'ingiustificata disparità fra i cittadini i quali, in buona sostanza, vengono così a trovarsi, quanto ai tabacchi esteri, nella stessa situazione nella quale versavano sotto l'impero della legge precedente,

che, ad avviso del Tribunale, la rilevanza sarebbe provata dal fatto che, se avessero potuto liberamente importare, gli imputati "non sarebbero stati denunziati e quindi giudicati per il reato segnato in rubrica",

che nessuno si é costituito per le parti private, mentre é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato. chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile essendo irrilevante ogni controversia concernente le leggi sul monopolio quando non vengano contestualmente impugnate quelle sul contrabbando, e, rilevando che, comunque, la questione é da ritenersi infondata per le ragioni esposte nella sent. n. 209 del 1976 di questa Corte.

Considerato che, unica essendo la questione proposta colle tre ordinanze, i giudizi possono essere decisi con unico provvedimento. Osserva la Corte che, in realtà, pur potendosi dubitare - ma per altri motivi - in ordine alla rilevanza, specie dell'ordinanza n. 379 dal testo della quale non risulta la specifica provenienza estera dei tabacchi lavorati in sequestro, sì che non sarebbe possibile apprezzare il motivo concernente il diverso trattamento fra area della C.E.E. ed altri Paesi; e pur dovendosi escludere che la ragione di rilevanza ritenuta dai giudici a quo sia effettivamente determinante, dato che - contrariamente a quanto assumono le ordinanze di rimessione - quand'anche fosse totalmente liberalizzato l'attuale regime di monopolio, non per questo gli odierni imputati non sarebbero stati ugualmente denunziati e processati: e ciò in quanto nessuno di loro aveva comunque assolto l'imposta di confine che resta ferma, in ogni caso, à sensi del T.U. delle leggi doganali,

che, però, deve darsi atto che le tre ordinanze hanno impugnato anche una delle norme di cui all'ultima contestazione d'udienza, vale a dire proprio l'art. 341 del citato T.U. leggi doganali, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, nel testo modificato dall'art. 7 della l. 10 dicembre 1975, pure impugnato,

che, pertanto, la pregiudizialità del giudizio di costituzionalità viene a consistere nel fatto che il titolo per cui si contesta l'applicabilità (ormai esclusiva) delle pene previste dall'art. 282 del T.U. delle leggi doganali, é esplicitamente e direttamente riferito - attraverso il rinvio di cui all'art. 341 modificato - alle leggi sul monopolio così come attualmente vigenti nell'ordinamento,

che, tuttavia, tutto ciò premesso e considerato, non ritiene questa Corte che le ragioni addotte nelle ordinanze di rimessione, per gran parte riproposte, possano giustificare l'abbandono dei principi enunciati nella sent. 15 luglio 1976 n. 209,

che, infatti, la parziale e progressiva liberalizzazione del monopolio cui l'ordinamento si va orientando nel settore (l. 27 gennaio 1971 n. 3 concernente il tabacco greggio; e l. 724/1975 qui in esame) non significa che sia venuto meno "il perseguimento di fini pubblici, di vario e complesso contenuto, caratteristicamente consistenti nell'assicurazione di entrate tributarie, nella salvaguardia della salute pubblica, e nell'occupazione di lavoratori di date categorie e in date zone del territorio nazionale", così come ampiamente illustrati nella citata sent. n. 209/1976,

che, di fronte a ciò, e in vista degli interessi reciproci di una particolare Comunità continentale di cui l'Italia fa parte, lo Stato abbia ritenuto di limitare, sotto determinate condizioni, il proprio monopolio esclusivamente a favore della comunità, non può certo comportare contrasto cogli artt. 43 e 41 Cost., considerata l'ovvia permanenza sia dei fini di utilità generale che dell'essenzialità del servizio; ma nemmeno in relazione all'art. 3 Cost., giacché il cittadino non può dotarsi di limitazioni che lo Stato ha deciso al proprio monopolio nello spirito di cui al secondo inciso dell'art. 11 Cost., e non perché abbia giudicate cessate le ragioni che legittimano il monopolio dei tabacchi, fonte fondamentale della pubblica entrata,

che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della l. 10 dicembre 1975 n. 724, 45 - 51 e 66 n. 5 della l. 17 luglio 1942 n.907 e successive modificazioni, e dell'art. 341 T.U. leggi doganali approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, sollevata colle ordinanze in epigrafe dal Tribunale di Rovigo, in relazione agli artt. 3. 41 e 43 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 7 marzo 1984.