ORDINANZA N. 250
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Gabriele PESCATORE
Giudici
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 460 (Disposizioni urgenti concernenti il termine per il collocamento fuori ruolo ed a riposo dei professori universitari), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Barbagallo Giuseppe ed altro contro l'Università degli Studi di Palermo ed altri, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Fernando Santuosuosso.
Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso con ricorso dei professori Giuseppe Barbagallo ed altro nei confronti dell'Università degli studi di Palermo ed altri, il Tribunale amministrativo per la Sicilia, sezione prima, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 460 (Disposizioni urgenti con cernenti il termine per il collocamento fuori ruolo ed a riposo dei professori universitari), nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 ai professori universitari ordinari;
che a parere del giudice rimettente tale disposizione violerebbe il principio di eguaglianza, in quanto introduttiva di una deroga in senso restrittivo nei confronti di una disposizione (art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992) avente portata generale, giacchè riferita a tutti i dipendenti civili dello Stato;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, intervenuto nel giudizio, ha rilevato la inammissibilità della questione, atteso che il decreto-legge n. 460 del 1993, di cui fa parte la norma impugnata, non è stato convertito in legge.
Considerato che il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 460 non è stato convertito in legge, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1993;
che, quindi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 194, 186 e 167 del 1994), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 460 (Disposizioni urgenti concernenti il termine per il collocamento fuori ruolo ed a riposo dei professori universitari), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo per la Sicilia, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
Gabriele PESCATORE, Presidente
Fernando SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata in cancelleria il 16/06/1994.