ORDINANZA N. 194
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria sul ricorso proposto da Abenavoli Carmelo ed altre contro l'U.T.E. di Reggio Calabria, iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria, con ordinanza del 15 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte il 22 novembre 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992 n. 455, nella parte in cui dispone che fino al 31 dicembre 1993 restano in vigore e continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 (in G. U. n. 31 del 7 febbraio 1990), che fa riferimento al valore unitario di mercato ritraibile in via ordinaria dall'immobile invece che al valore della locazione, così determinando "una disarmonia del sistema tributario" e la violazione del "principio generale della proporzionalità rispetto alla capacità contributiva>>;
che il presidente del consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio, ha rilevato la inammissibilità della questione per non essere stato convertito in legge il decreto -legge n. 455 del 1992, di cui fa parte la norma impugnata.
Considerato che il decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1993;
che, quindi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, ordinanze n. 133 e 32 del 1994 e 389 del 1993), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Vincenzo CAIANIELLO, Redattore
Depositata in cancelleria il 19/05/1994.