ORDINANZA N. 32
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 150 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), promosso con ricorso della Regione Calabria notificato il 15 giugno 1993, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 1993.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che la Regione Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 150, recante la "disciplina della proroga degli organi amministrativi", in riferimento agli artt.77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione;
che, sebbene formulate nei confronti dell'intero decreto- legge, le censure della regione ricorrente concernono in particolare gli artt. 3, 4, comma 2, 6 e 8 del provvedimento legislativo impugnato, ma solo sul presupposto - ipotizzato come eventuale - secondo cui l'art. 9, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 150 del 1993 - il quale stabilisce che le disposizioni recate dal decreto operano direttamente nei confronti delle regioni a statuto ordinario fino a quando queste ultime non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai princìpi generali ivi contenuti - sia interpretato come idoneo a determinare l'abrogazione immediata della preesistente normativa regionale in materia; normativa, nella specie, contenuta nella legge della Regione Calabria 5 agosto 1992, n. 13, e che ad avviso della ricorrente sarebbe già pienamente coerente con l'art. 97 della Costituzione e con i princìpi affermati nella sentenza n. 208 del 1992 di questa Corte;
che, qualora il paventato presupposto interpretativo dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge fosse esatto, la disciplina impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto:
a) l'attribuzione ai presidenti degli organi collegiali, in caso di inerzia di questi ultimi, della competenza in ordine alla designazione e alla nomina dei titolari degli organi amministrativi scaduti, contenuta nell'art. 4, comma 2, violerebbe sia le competenze regionali in materia di ordina mento degli uffici (art. 117 della Costituzione), sia le competenze statutarie (art. 123 della Costituzione), sia, infine, se riferita a nomine di competenza del Consiglio regionale, la configurazione del presidente del Consiglio regionale come organo privo di rilevanza esterna (artt. 121 e 122 della Costituzione);
b) la disciplina della proroga degli organi amministrativi scaduti e degli atti da questi emanati, nel limitare la competenza degli organi prorogati agli atti di ordinaria amministrazione nonche' agli atti urgenti e indifferibili (art.3), inciderebbe sulla competenza regionale in materia, violando l'art.117 della Costituzione; questa censura sarebbe da estendere al collegato art. 6 del decreto-legge, che prevede la nullità di diritto degli atti compiuti dagli organi scaduti;
c) la previsione (art. 8) della convalida degli atti di ricostituzione degli organi scaduti adottati dai presidenti degli organi collegiali sulla base della disciplina vigente al momento della loro adozione (e cioe' sulla base dei decreti- legge che hanno preceduto quello impugnato nel presente giudizio) violerebbe sia l'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, in relazione anche all'art. 15, comma 2, lett.
d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia le competenze regionali in materia di organizzazione di uffici ed enti (artt. 117 e 123 della Costituzione), non potendo le regioni revocare gli illegittimi atti dei loro presidenti e provvedere diversamente in ordine agli organi scaduti;
che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle questioni.
Considerato che il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 150 non e' stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 1993;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 505 e 470 del 1993), le questioni sollevate dalla Regione Calabria devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, comma 2, 6, 8 e 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 150 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), sollevate dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/01/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Vincenzo CAIANIELLO, Redattore
Depositata in cancelleria il 10/02/94.