Ordinanza n. 389 del 1993

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ORDINANZA N. 389

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie), promossi con le ordinanze emesse il 15 dicembre 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria sui ricorsi proposti da Borgese Francesco ed altri contro l'U.T.E. di Reggio Calabria, iscritte ai nn.290 a 330 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che con 41 ordinanze di identico tenore, emesse il 15 dicembre 1992, la Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992 n.455 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie), nella parte in cui dispone che, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 (in G.U. n. 31 del 7 febbraio 1990);

che nelle ordinanze di rimessione si sostiene che quest'ultimo provvedimento - stabilendo che in via provvisoria le tariffe d'estimo siano fissate con riferimento al valore unitario di mercato ritraibile in via ordinaria dall'immobile e non invece al valore della locazione, come disposto sia dalla disciplina precedente le recenti riforme, sia (insieme all'ulteriore criterio del valore di mercato) dalla nuova disciplina a regime - provocherebbe "una disarmonia del sistema tributario" nonchè un vulnus al "principio generale della proporzionalità rispetto alla capacità contributiva";

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in tutti i giudizi, ha rilevato la manifesta inammissibilità della questione.

Considerato che le ordinanze di rimessione, rivolte tutte avverso la medesima disposizione legislativa, sottopongono alla Corte identica questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che il decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1993;

che, quindi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l' ordinanza n. 351 del 1993 e le altre ivi richiamate), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992 n. 455 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt.3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/11/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 09/11/93.