Ordinanza n. 248 del 1994

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ORDINANZA N. 248

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12- quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promossi con ordinanze emesse il 15 ottobre 1993 dalla Corte di cassazione, il 9 dicembre 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova, il 14 gennaio 1994 dal Tribunale di Macerata, il 14 febbraio 1994 dal Tribunale di Lecce ed il 27 dicembre 1993 dal Tribunale di Bologna, rispettivamente iscritte ai nn. 67, 103, 130, 145 e 150 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11, 12 e 13, prima serie speciale dell'anno 1994.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

 

Ritenuto che la Corte di cassazione, il Tribunale di Padova, il Tribunale di Macerata, il Tribunale di Lecce e il Tribunale di Bologna hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356;

 

e che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

 

considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione e che quindi i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

 

che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12- quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto, essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta dall'ordinamento, le relative questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili (v.ordinanza n. 176 del 1994).

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi;

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12- quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 42 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, dal Tribunale di Padova, dal Tribunale di Macerata, dal Tribunale di Lecce e dal Tribunale di Bologna con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Giuliano VASSALLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 16/06/1994.