ORDINANZA N. 248
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12- quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promossi con ordinanze emesse il 15 ottobre 1993 dalla Corte di cassazione, il 9 dicembre 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova, il 14 gennaio 1994 dal Tribunale di Macerata, il 14 febbraio 1994 dal Tribunale di Lecce ed il 27 dicembre 1993 dal Tribunale di Bologna, rispettivamente iscritte ai nn. 67, 103, 130, 145 e 150 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11, 12 e 13, prima serie speciale dell'anno 1994.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che la Corte di cassazione, il Tribunale di Padova, il Tribunale di Macerata, il Tribunale di Lecce e il Tribunale di Bologna hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356;
e che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione e che quindi i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12- quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto, essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta dall'ordinamento, le relative questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili (v.ordinanza n. 176 del 1994).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12- quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 42 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, dal Tribunale di Padova, dal Tribunale di Macerata, dal Tribunale di Lecce e dal Tribunale di Bologna con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 16/06/1994.