ORDINANZA N. 176
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e del combinato disposto degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 24 settembre 1993 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 30 settembre 1993 dal Tribunale di Macerata, il 30 luglio 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia, il 4 ottobre 1993 dal Tribunale di Torino, l'1, 5 e 25 ottobre 1993 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 28 aprile 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani e il 23 ottobre, il 2 e 4 dicembre 1992 dal Tribunale di Reggio Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 688, 697, 714, 734, 747, 748, 787 e 796 del registro ordinanze 1993 ed ai nn.57, 58 e 59 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 47, 48, 50, 52 e 53, prima serie speciale, dell'anno 1993 e nn. 4 e 9, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di costituzione di Bura Renzo nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere (R.O. 688, 747, 748 e 787 del 1993), il Tribunale di Macerata (R.O. 697 del 1993), il Tribunale di Vibo Valentia (R.O. 714 del 1993), il Tribunale di Trani (R.O.796 del 1993), il Tribunale di Torino (R.O. 734 del 1993) e il Tribunale di Reggio Calabria (R.O.57, 58 e 59 del 1994), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, deducendo la violazione degli artt. 3, 24, 25, 27 e 42 della Costituzione;
che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere (R.O. 688, 747 e 748 del 1993) ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24, 42, 97 e 111 della Costituzione;e che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate;
considerato che tutte le ordinanze contestano la legittimità costituzionale dell'art. 12- quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che a tale impugnativa risulta connessa la questione di legittimità costituzionale degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale sollevata, unitamente alla prima, dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere, sicchè i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12- quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto, essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta dall'ordinamento, le relative questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
che con la medesima sentenza questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale, già sollevata negli identici termini dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sicchè, non avendo addotto il medesimo Tribunale argo menti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, dal Tribunale di Macerata, dal Tribunale di Vibo Valentia, dal Tribunale di Trani, dal Tribunale di Torino e dal Tribunale di Reggio Calabria con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt.321 e 324 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 42, 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/04/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 05/05/94.