Ordinanza n. 194 del 1994

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ORDINANZA N. 194

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria sul ricorso proposto da Abenavoli Carmelo ed altre contro l'U.T.E. di Reggio Calabria, iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

 

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria, con ordinanza del 15 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte il 22 novembre 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992 n. 455, nella parte in cui dispone che fino al 31 dicembre 1993 restano in vigore e continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 (in G. U. n. 31 del 7 febbraio 1990), che fa riferimento al valore unitario di mercato ritraibile in via ordinaria dall'immobile invece che al valore della locazione, così determinando "una disarmonia del sistema tributario" e la violazione del "principio generale della proporzionalità rispetto alla capacità contributiva>>;

 

che il presidente del consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio, ha rilevato la inammissibilità della questione per non essere stato convertito in legge il decreto -legge n. 455 del 1992, di cui fa parte la norma impugnata.

 

Considerato che il decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1993;

 

che, quindi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, ordinanze n. 133 e 32 del 1994 e 389 del 1993), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

 

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 19/05/1994.