Sentenza n. 179 del 1994

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SENTENZA N. 179

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 500, comma 2 bis, e 512 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1992 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Marchesi Barbara ed altri, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 500, comma 2 bis, e 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono di contestare, ovvero di dare lettura, delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell'imputato, citati come testi, che si siano avvalsi al dibattimento della facoltà di non rispondere.

2. Il Tribunale remittente interpreta la norma di cui all'art. 500, comma 2 bis, del codice di procedura penale nel senso che essa è "applicabile unicamente ai testi che rifiutano od omettono di rispondere pur in presenza di uno specifico obbligo di deporre, e non al caso in cui il rifiuto di testimoniare costituisca esercizio di un diritto"; e ritiene che l'art. 512 successivo "non sia applicabile al caso di specie in quanto l'impossibilità sopravvenuta della ripetizione dell'atto - impossibilità derivata dall'essersi i testi avvalsi della facoltà loro concessa dall'ordinamento - non è attribuibile a fatti o a circostanze imprevedibili".

3. Ciò premesso, il Tribunale osserva, sotto un primo profilo, che la normativa così interpretata si pone in contrasto con gli artt. 2 (garanzia dei diritti fondamentali), 24, primo comma, (diritti delle vittime del delitto), 101, secondo comma, in relazione all'art. 25, secondo comma, (principio di legalità) della Costituzione, perchè impedirebbe al giudice la piena cognizione del fatto-reato per la effettiva attuazione della legge; con ciò violando anche l'art. 76 della Costituzione per contrasto con la direttiva n.76, ultima parte, della legge di delega n. 81 del 1987.

4. Sotto altro profilo il Tribunale di Bologna lamenta una disparità di trattamento della situazione del prossimo congiunto che si avvale della facoltà di astensione solo nel dibattimento, e non prima, rispetto a quella dell'imputato che solo in dibattimento rifiuta di sottoporsi all'esame o che afferma cose diverse, o del coimputato che si avvale della facoltà di non rispondere in dibattimento, o a quella del teste irreperibile, o deceduto, o che renda dichiarazioni difformi da quelle rese in precedenza; tutte situazioni nelle quali è ammessa, contrariamente al caso in esame, l'utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese.

5. É intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della questione.

Rileva l'Avvocatura che le perplessità espresse dal giudice remittente non riguardano direttamente le norme richiamate, ma semmai la norma di cui all'art. 199 del codice di procedura penale, che, in attuazione di un principio di civiltà giuridica universalmente riconosciuto, concede ai prossimi congiunti dell'imputato la facoltà di astenersi dal deporre. E tale norma non è stata denunciata.

6. Nel merito, l'Avvocatura ritiene che le situazioni poste a raffronto dal giudice remittente non siano affatto similari o, comunque, che si tratti di ipotesi alquanto differenziate e tali da legittimare una diversa disciplina, anche in relazione alle ampie direttive della legge delega. Il prossimo congiunto che nel dibattimento si avvale della facoltà di astenersi perde la qualità di teste e sarebbe, a suo avviso, ben poco razionale ammettere il richiamo delle dichiarazioni precedentemente, anche se liberamente, rese, equivalendo ciò al dar rilevanza ad una testimonianza parziale. Diversi sarebbero i casi richiamati in raffronto dal giudice remittente, posto che per essi non viene meno alcuna qualità del dichiarante, sia esso l'imputato, il coimputato o il teste.

Considerato in diritto

1. Il Tribunale di Bologna dubita della legittimità costituzionale degli artt. 500, comma 2 bis, e 512 del codice di procedura penale "nella parte in cui non consentono di contestare, ovvero di dare lettura, delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell'imputato, citati come testi, che si siano avvalsi al dibattimento della facoltà di non rispondere".

2. Nel giudizio a quo - premette il Tribunale remittente - alcuni testi, prossimi congiunti dell'imputato, presentatisi al dibattimento si sono avvalsi della facoltà di astensione prevista dall'art. 199 del codice di procedura penale; per tal motivo il pubblico ministero ha chiesto di poter contestare loro egualmente, ai sensi dell'art. 500, comma 2 bis, le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dopo essere stati avvertiti della facoltà di non deporre, o, in subordine, ha chiesto di dare lettura delle predette dichiarazioni ai sensi dell'art.512.

In ordine alle predette istanze il Tribunale ha ritenuto che l'art. 500, comma 2 bis, sia applicabile unicamente ai testi che rifiutino od omettano di rispondere pur in presenza di uno specifico obbligo di deporre, ma non al caso in cui il rifiuto di testimoniare costituisca esercizio di un diritto, e che del pari inapplicabile sia l'art. 512, essendo la sopravvenuta impossibilità della ripetizione dell'atto derivata non da fatti o circostanze imprevedibili ma dall'essersi i prossimi congiunti dell'imputato avvalsi di una facoltà loro concessa dall'ordinamento.

3. Senonchè, ad avviso del Tribunale di Bologna, le medesime norme, così interpretate, si pongono in contrasto con i principi espressi dagli artt. 2, 3, 24, 25, 76, 101, 111 e 112 della Costituzione, in quanto, diversamente dalla disciplina relativa alla utilizzazione nel dibattimento, mediante contestazione o lettura, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dagli imputati o dai coimputati di reati connessi o collegati, soltanto le dichiarazioni rese da prossimi congiunti non possono trovare ingresso in alcun modo nel materiale probatorio dibattimentale, con conseguente perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede.

4.1. La questione non è fondata, nei sensi di seguito esposti.

Il dubbio di costituzionalità sollevato dal Tribunale remittente muove dalla premessa interpretativa che nè attraverso il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, nè mediante la lettura degli atti irripetibili consentita dall'art. 512, sia possibile evitare il paventato effetto della "perdita", ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese dai prossimi congiunti dell'imputato nella fase delle indagini preliminari, una volta che in dibattimento abbiano deciso di astenersi dalla testimonianza.

4.2. Detta conclusione può essere condivisa solo per quanto riguarda l'inapplicabilità della norma di cui all'art.500, comma 2 bis, che è chiaramente rivolta verso coloro i quali, in ragione dell'obbligo di rendere testimonianza, assumono nel giudizio la qualità formale di testi, ma non può certo essere estesa a chi tale qualità non assume nemmeno ove eserciti il proprio diritto di astensione.

4.3. Non può invece ritenersi aderente al dettato costituzionale l'interpretazione sistematica degli artt. 199 e 512, del codice di rito, che conduce il Tribunale di Bologna a ritenere anche quest'ultima norma inapplicabile al caso sottoposto al suo esame.

Giova rammentare brevemente (sulla scorta di quanto questa Corte ha già avuto occasione di affermare sin dalla sentenza n. 6 del 1977) le ragioni e i limiti della facoltà di non deporre nel processo penale riconosciuta dal legislatore ai prossimi congiunti dell'imputato.

Si tratta, evidentemente, di ragioni consistenti nella tutela del sentimento familiare (latamente inteso), e nel riconoscimento del conflitto che può determinarsi, in colui che è chiamato a rendere testimonianza, tra il dovere di deporre e dire la verità, e il desiderio, o la volontà, di non danneggiare il prossimo congiunto.

Nondimeno, nel riconoscere prevalenti, e quindi nel tutelare, tali motivi di ordine affettivo, il legislatore non ha stabilito un criterio assoluto - quale sarebbe stato, ad esempio, il divieto di testimoniare - ma ha accordato la facoltà di astenersi dal deporre solo se, ed in quanto, l'interessato reputi di non dovere, o non potere, superare quel conflitto.

4.4. La soluzione legislativa adottata implica alcuni chiari effetti: il primo è che ove il prossimo congiunto accetti di deporre, egli assume la qualità di teste al pari di qualsiasi altro soggetto, con tutti gli obblighi che a tale qualità l'art. 198 del codice di procedura penale ricollega, essendo cessate, per scelta dello stesso interessato, le ragioni che giustificavano la tutela della sua particolare posizione.

Ulteriore corollario è che la testimonianza così acquisita è legittimamente, e soprattutto, stabilmente, acquisita; la dottrina e la giurisprudenza hanno ampiamente dibattuto se la rinuncia alla facoltà di astensione precluda al prossimo congiunto l'esercizio successivo del diritto in esame, ma è certamente fuor di dubbio che l'acquisizione della prova testimoniale legittimamente assunta non può essere condizionata dall'eventualità di una successiva invalidazione da parte del teste, nel caso di un suo tardivo esercizio della facoltà di astensione: non esiste nell'ordinamento alcuna disposizione che autorizzi un'interpretazione del genere.

4.5. Ma la tutela riconosciuta alla particolare posizione del prossimo congiunto non si esaurisce nelle disposizioni dedicate alla testimonianza in quanto esprime - come emerge dal combinato disposto degli artt. 351 e 362 del codice di procedura penale - un principio generale applicabile in tutti i casi in cui le dichiarazioni di tali soggetti possono assumere rilevanza in sede processuale; e quindi anche allorchè si procede ad assumere sommarie informazioni ai sensi del citato art.351, o, in genere, nella fase delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare: anche in tali ipotesi è dato obbligo alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero, e al giudice, di avvertire il prossimo congiunto dell'imputato, o dell'indagato, della facoltà di tacere.

Una volta assolto tale obbligo, ed una volta che l'interessato abbia rinunciato alla facoltà di astenersi, la dichiarazione è legittimamente assunta e, alla stregua delle ragioni prima indicate, seguirà il regime proprio di questi atti anche ove il dichiarante decida successivamente di astenersi dalla testimonianza dibattimentale.

5.1. Verificandosi quest'ultima ipotesi, pur se in seguito all'esercizio di un diritto, si determina comunque quella oggettiva e non prevedibile impossibilità di ripetizione dell'atto dichiarativo che, ai sensi dell'art. 512, consente di dare lettura degli atti assunti anteriormente al dibattimento. Lo stesso legislatore in altri casi analoghi, ed in relazione a soggetti (quali l'imputato o le persone indicate nell'art. 210 del codice di procedura penale) la cui posizione è, sotto il profilo che qui interessa, assistita da tutele ancor maggiori (nel senso che l'imputato non solo gode della facoltà di non rispondere, ma non ha nemmeno l'obbligo di dire la verità) ha inteso esplicitamente comprendere nei casi di sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto anche l'indisponibilità dell'imputato all'esame (art. 513); e ciò in linea con il criterio tendente a contemperare il rispetto del principio dell'oralità con l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede (cfr. sent. n. 254 del 1992).

5.2. Se quindi l'esercizio del diritto di non sottoporsi all'esame, da parte dello stesso imputato, non può precludere la lettura in dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese (e legittimamente assunte quando egli aveva rinunciato a tale diritto), in base alle medesime ragioni risulterebbe del tutto irragionevole, e tale da concretare una ingiustificabile disparità di trattamento, escludere dalle ipotesi di sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell' atto, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 512, le dichiarazioni del prossimo congiunto dell'imputato legittimamente assunte nelle fasi antecedenti il dibattimento.

6. Posto quindi che l'art. 512 del codice di procedura penale, interpretato alla stregua delle considerazioni ora esposte, non preclude la lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell'imputato, cita ti come testi, che si siano avvalsi al dibattimento della facoltà di non rispondere, la questione deve essere dichiarata non fondata, mentre non ha più ragion d'essere ogni riferimento all'art. 500, comma 2 bis, del codice di procedura penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2 bis, e 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 76, 101, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/05/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 16/05/94.