SENTENZA N. 135
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 69 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica) promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1993 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra L'Amministrazione dei beni culturali e ambientale e Navone Gerolamo ed altri, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993.
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Renato Granata;
Ritenuto in fatto
1. Nel corso del giudizio promosso dall'Amministrazione dei beni culturali e ambientali - in favore della quale era stata disposta l'occupazione provvisoria di un terreno al fine di eseguire lavori di scavo in zona archeologica - contro Navone Gerolamo ed altri, proprietari del terreno, per la determinazione della giusta indennità di occupazione quantificata (in misura ritenuta eccessivamente elevata) dal perito nominato dal Prefetto di Savona, l'adito Tribunale di Genova ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 69 legge 25 giugno 1865 n.2359 nella parte in cui non riconoscono anche alla P.A., che proceda all'occupazione provvisoria di un'area, il diritto di opporsi alla stima dei periti avente ad oggetto l'indennità dovuta al proprietario in ragione dell'occupazione del suo fondo per sospetta violazione del principio di parità di trattamento (art. 3 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Osserva in particolare il tribunale rimettente - esaminando l'eccezione, proposta dai convenuti, di difetto di legittimazione attiva dell'Amministrazione attrice - che ex art. 51 cit. (richiamato dal successivo art. 69) è consentito opporsi alla valutazione peritale unicamente ai proprietari che subiscono l'occupazione, ognuno dei quali - secondo il tenore letterale della disposizione - può proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese;quindi possono dolersi della stima solo i privati e non anche l'Amministrazione occupante, sicchè quest'ultima nel giudizio promosso sarebbe priva di legittimazione.
Ciò però contrasta con il principio di eguaglianza (art.3 Cost.) e la garanzia di tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) riconosciuta a tutti i soggetti nel nostro ordinamento, compresa anche la P.A.; come i privati - rileva conclusivamente il tribunale rimettente - possono agire innanzi all'A.G.O. pretendendo di ottenere il giusto indennizzo per la privazione totale o parziale del loro diritto di proprietà, così anche la P.A. occupante (o espropriante) - che, mediante l'espletamento della procedura ablatoria, non persegue un fine speculativo, bensì un interesse pubblico - deve poter contestare in giudizio una stima viziata per eccesso.
Considerato in diritto
1. É stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. - degli artt. 51 e 69 legge 25 giugno 1865 n.2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica) nella parte in cui non riconoscono anche alla P.A., che proceda all'occupazione provvisoria (o all'espropriazione) di un'area, il diritto di opporsi alla stima dei periti relativa all'indennità dovuta al privato in ragione dell'occupazione (o dell'espropriazione) del suo fondo per sospetta violazione del principio di parità di trattamento e del diritto di difesa atteso che ingiustificatamente solo il privato, proprietario del fondo occupato, può agire in giudizio per dolersi della inadeguatezza (per difetto) della determinazione dell'indennità suddetta, mentre non è azionabile la simmetrica pretesa della P.A. occupante (o espropriante) che lamenti l'erroneità (per eccesso) della medesima determinazione.
2. La questione non è fondata perchè muove da un'inesatta premessa interpretativa, contraddetta dalla giurisprudenza, ancorchè non recente, formatasi in ordine allo specifico punto della legittimazione all'opposizione alla stima dell'indennità di occupazione.
Ed invero l'art. 69 cit. - reso applicabile nella fattispecie dall'art. 43 legge 1 giugno 1939 n. 1089 (che specificamente disciplina l'occupazione degli immobili per eseguire ricerche archeologiche) - prevede che contro la stima del perito avente ad oggetto l'indennità per occupazione temporanea è ammesso < < richiamo>> (id est opposizione) all'Autorità giudiziaria nei termini e nei modi stabiliti dal precedente art. 51, che parallelamente riguarda l'indennità espropriativa. Tale disposizione - dopo aver prescritto al primo comma che il decreto espropriativo deve, a cura dell'< < espropriante>>, essere notificato < < ai proprietari espropriati>> - prosegue al secondo comma stabilendo che < < ognuno di essi>> può proporre opposizione avverso la stima dei periti; aggiunge poi che l'atto di opposizione deve essere intimato (id est notificato) tanto al Prefetto quanto all'< < espropriante>>.
Orbene nell'interpretazione strettamente letterale del giudice rimettente questa specificazione in ordine alle formalità della notificazione dell'atto di opposizione varrebbe a chiarire la portata del termine < < ognuno di essi>>, con cui esordisce il secondo comma, nel senso che la disposizione si riferirebbe esclusivamente ai proprietari espropriati, ancorchè nel comma precedente sia menzionato anche l'ente espropriante.
Ma, anche se la formulazione testuale della norma potrebbe forse offrire argomento in favore di una tale lettura (forzatamente) riduttiva, essa è comunque smentita dalla giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi già in epoca risalente (sent. n. 3392 del 1931, n.1660 del 1935) che ha espressamente riconosciuto la legittimazione dell'espropriante a proporre opposizione alla stima eseguita dal perito, non potendo dalla specificazione sulle formalità della notifica desumersi < < la esclusione di un diritto, che deriva dai principi>> (in epoca più recente Cass. n. 6618 del 1991 ha poi riconosciuto che anche l'espropriante può proporre opposizione davanti alla Corte d'appello avverso la stima dell'indennità provvisoria nell'ambito della procedura espropriativa ex l. n.865/71).
Tale orientamento è poi pienamente coerente con la giurisprudenza di questa Corte in tema di opposizione alla determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione ex lege 22 ottobre 1971 n.865, la quale ha affermato in particolare che < < il principio del giusto indennizzo ... deve essere operante, in base all'art. 42, comma 3, Cost., non soltanto nei confronti dei soggetti passivi dell'espropriazione, ma anche dei soggetti che la promuovono e che, di conseguenza, hanno un interesse a chè l'indennizzo non travalichi la giusta misura prescritta dalla norma costituzionale>> (sent. n. 365 del 1992; inoltre, in senso conforme, v. anche sent. n. 173 del 1991).
Pertanto, sussistendo già in favore dell'ente occupante la tutela giurisdizionale che il giudice rimettente richiede per conformare la normativa censurata ai parametri evocati, la questione va dichiarata non fondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 69 legge 25 giugno 1865 n.2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Renato GRANATA, Redattore
Depositata in cancelleria il 13/04/94.