SENTENZA N. 97
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in relazione agli artt. 9, ultimo (recte: penultimo) comma, e 12, quarto comma, dello stesso decreto , promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1987 dalla Corte di appello di Ancona nel procedimento civile vertente tra Cercamondi Gino ed il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 24 febbraio 1987 (pervenuta alla Corte il 31 agosto 1993) la Corte di appello di Ancona, nel corso di un giudizio di opposizione avverso la sanzione amministrativa irrogata per omessa presentazione della dichiarazione di un sostituto d'imposta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 (in relazione all'art. 12, quarto comma, e 9, ultimo - recte: penultimo - comma) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nella parte in cui riserva lo stesso trattamento sanzionatorio a chi ometta di presentare la dichiarazione dei redditi (o la presenti con ritardo superiore ad un mese) e a chi presenti la dichiarazione nel termine di legge ad ufficio incompetente e da questo sia trasmessa a quello competente oltre un mese dalla scadenza del termine di presentazione, ipotesi considerata dal legislatore equivalente all'omissione della presentazione.
Ad avviso del giudice a quo la norma contrasterebbe con gli artt. 3 e 76 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che reca, tra i principi e criteri direttivi della delega, quello della commisurazione della sanzione all'"effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni".
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto della questione secondo i precedenti giurisprudenziali di questa Corte.
Considerato in diritto
l.- La Corte di appello di Ancona dubita della legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 che, in relazione agli art. 9, ultimo comma (recte: penultimo, nel testo ora vigente per effetto dell'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408), e 12, quarto comma, dello stesso decreto legislativo, prevede, per il sostituto di imposta, la medesima sanzione sia nel caso di omessa dichiarazione (o di dichiarazione ultratardiva, presentata cioé oltre il mese dalla scadenza ed equiparata dal legislatore all'omissione), sia nel caso che la dichiarazione sia presentata tempestivamente ad ufficio incompetente e da questo sia trasmessa a quello competente con ritardo superiore ad un mese.
La denunciata previsione violerebbe: a) l'art. 3 della Costituzione, apparendo irrazionale ed ingiusta l'equiparazione quoad poenam di due ipotesi di cui, la prima, imputabile a responsabilità del contribuente per dolo o colpa grave, e la seconda riferibile solo a "insufficiente attenzione o soltanto per obbiettiva difficoltà di individuare l'ufficio competente"; b) l'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 10, n. 11, della legge n. 825 del 1971, che indica, tra i principi della delega, quello della "migliore commisurazione delle sanzioni... all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni".
2.- Devesi preliminarmente ricordare che identica questione era già stata sottoposta al sindacato di questa Corte, che la definì con una pronuncia di inammissibilità (sent. n. 82 del 1989
). Pur ravvisando difatti l'incongruità dell'assoggettamento alla medesima sanzione di ipotesi tra loro così diverse, la Corte osservò che fosse più appropriato, in un'opera di revisione del regime sanzionatorio nella sua globalità, l'intervento correttivo del legislatore diretto a separare nettamente la disciplina del termine di presentazione della dichiarazione da quella dell'ufficio competente a riceverla e quindi a graduare le sanzioni in relazione alla gravità delle violazioni.Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/03/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente