Ordinanza n. 507 del 1993

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ORDINANZA N. 507

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 2 settembre 1993, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 1993.

 

Visti l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e l'intervento del C.O.N.I.;

 

udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

 

Ritenuto che la Regione Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto- legge 4 agosto 1993, n. 273 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), deducendo la violazione degli artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

 

che, a giudizio della ricorrente, le disposizioni impugnate, le quali disciplinano, rispettivamente, il trasferimento di funzioni alle regioni in materia di turismo e di spettacolo e le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo e sport, vanificherebbero, sostanzialmente, l'abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617 (Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo), conseguita al referendum popolare del 18 aprile 1993;

 

che la Regione Toscana, con separata istanza, ha altresì chiesto la sospensione della efficacia delle disposizioni impugnate;

 

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo la inammissibilità del ricorso, perchè volto a far valere vizi di legittimità non deducibili dalle regioni nei giudizi in via principale e chiedendo comunque che le questioni siano dichiarate non fondate;

 

che ha spiegato intervento nel presente giudizio il C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, concludendo per la non fondatezza delle questioni.

 

Considerato che deve innanzitutto essere dichiarato inammissibile l'intervento nel presente giudizio del C.O.N.I.- Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal momento che, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale "non possono partecipare soggetti che non siano titolari di potestà legislativa" (sent. n. 517 del 1987; v.anche sentt. nn. 482 e 343 del 1991);

 

che il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273 non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 5 ottobre 1993, n. 234;

 

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 470 del 1993) deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dalla Regione Toscana, mentre l'eccezione di inammissibilità prospettata dall'Avvocatura dello Stato, per essere stati dedotti vizi non deducibili da parte delle regioni, resta assorbita;

 

che, di conseguenza, anche l'istanza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate, proposta dalla Regione Toscana, deve considerarsi assorbita.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto- legge 4 agosto 1993, n. 273 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), sollevate dalla Regione Toscana, con il ricorso di cui in epigrafe, per violazione degli artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/12/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Antonio BALDASSARRE, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 31/12/93.