ORDINANZA N. 353
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco GRECO
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1991 dal la Commissione tributaria di primo grado di Catania sul ricorso proposto da Nicosia Giuseppe contro l'Ufficio del Registro Successioni di Catania, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.12, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Renato Granata;
Ritenuto che con ordinanza del 10 ottobre 1991 (pervenuta il 3 marzo 1993) la Commissione tributaria di Catania, adita con ricorso di Leanza Giovanni avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di successione, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.637 nella parte, in cui stabilendo l'applicazione dell'imposta globale con aliquote progressive a scaglioni da applicarsi sull'intero asse e non sul le singole quote ereditarie, postula una violazione della capacità contributiva del singolo beneficiario;
che secondo il giudice rimettente la massa non è soggetto di diritto tributario, nè in particolare è soggetto passivo dell'imposta successoria, atteso che l'art. 5 del d.P.R. 637/72 fà riferimento esclusivamente agli eredi, ai legatari ed ai donatari; sicchè sono questi ultimi in ogni caso a scontare effettivamente l'imposta sul valore globale con una aliquota che è quella relativa al complessivo coacervo trasferito e pertanto debbono pagare un importo superiore a quello che si otterrebbe applicando l'imposta a quanto singolarmente trasferito;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata come già fatto dalla Corte da ultimo con le ordinanze n.222 del 1989 e n.179 del 1992.
Considerato che l'eccezione si appalesa manifestamente in fondata poichè, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (ordd. nn. 222 del 1989, 211 del 1990 e 179 del 1992), < < l'imposizione tributaria inerente alla successione è in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo, cioé, l'eredità come tale indipendentemente dal trasferimento di ricchezza>>;
che il giudice rimettente non introduce alcun nuovo e diverso profilo di valutazione che induca la Corte a modificare la sua giurisprudenza;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), sol levata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal la Commissione tributaria di primo grado di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/07/93.
Francesco GRECO, Presidente
Renato GRANATA, Redattore
Depositata in cancelleria il 28/07/93.