ORDINANZA N. 179
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.26 ottobre 1972, n.637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania, sul ricorso proposto da Speciale Mario contro l'Ufficio del Registro Successioni di Catania, iscritta al n.715 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.49, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 aprile 1991 la Commissione tributaria di primo grado di Catania, sul ricorso proposto da Mario Speciale, contro l'Ufficio del Registro Successioni di Catania (Reg.ord. n.715 del 1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) "perchè detta norma, stabilendo l'applicazione dell'imposta globale con aliquote progressive a scaglioni da applicarsi, però, sull'intero asse e non sulle singole quote ereditarie, postula una violazione della capacità contributiva del singolo beneficiario";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che l'eccezione si appalesa manifestamente infondata poichè, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (ord. n.222 del 1989), l'imposizione tributaria inerente alla successione è in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo, cioé, l'eredità come tale indipendentemente dal trasferimento di ricchezza;
che non vi sono motivi tali da indurre questa Corte a modificare il precedente avviso.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Giuseppe BORZELLINO, Redattore
Depositata in cancelleria il 15 aprile del 1992.