Ordinanza n. 179 del 1992

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ORDINANZA N. 179

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.26 ottobre 1972, n.637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania, sul ricorso proposto da Speciale Mario contro l'Ufficio del Registro Successioni di Catania, iscritta al n.715 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.49, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 aprile 1991 la Commissione tributaria di primo grado di Catania, sul ricorso proposto da Mario Speciale, contro l'Ufficio del Registro Successioni di Catania (Reg.ord. n.715 del 1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) "perchè detta norma, stabilendo l'applicazione dell'imposta globale con aliquote progressive a scaglioni da applicarsi, però, sull'intero asse e non sulle singole quote ereditarie, postula una violazione della capacità contributiva del singolo beneficiario";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che l'eccezione si appalesa manifestamente infondata poichè, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (ord. n.222 del 1989), l'imposizione tributaria inerente alla successione è in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo, cioé, l'eredità come tale indipendentemente dal trasferimento di ricchezza;

che non vi sono motivi tali da indurre questa Corte a modificare il precedente avviso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Giuseppe BORZELLINO, Redattore

Depositata in cancelleria il 15 aprile del 1992.