Ordinanza n. 211 del 1990

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ORDINANZA N.211

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Spoleto sul ricorso proposto da Marsilia Zulevi ed altro contro l'Ufficio del registro di Spoleto, iscritta al n. 661 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 maggio 1987 la Commissione tributaria di primo grado di Spoleto, sul ricorso proposto da Marsilia Zulevi ed altro contro Ufficio registro di Spoleto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.5 e 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) <per quanto riguarda rispettivamente la proporzionalità dell'imposta sul valore globale della successione relativamente al legatario e la solidarietà del legatario con l'erede per quanto riguarda l'imposta di successione>;

che l'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, violerebbe gli artt. 3 e 53 della Costituzione perchè, colpendo i legatari con la c.d. imposta globale, da ripartire tra loro e gli eredi in proporzione delle rispettive quote, finirebbe con l'incidere senza tener conto della capacità contributiva del singolo;

che l'art. 5 del citato d.P.R., <nello stabilire la solidarietà fiscale tra il legatario e l'erede>, si porrebbe in contrasto con la legge di delega (n.825 del 9 ottobre 1971);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una declaratoria di manifesta infondatezza.

Considerato, quanto al dedotto contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, che l'imposizione tributaria di cui trattasi è in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato; essa colpisce, cioé, l'eredità come tale indipendentemente dal trasferimento di ricchezza (v. sentenza n. 68 del 1985; ordinanza n. 170 del 1988);

che non sussiste, d'altra parte, eccesso di delega poichè la relativa legge (n. 825 del 19713 autorizzava il Governo a dettare norme in tema di riscossione, anche assicurando la prevenzione dell'evasione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.637 (Disciplina del]'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Spoleto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12/04/90.