ORDINANZA N. 335
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza e- messa il 16 novembre 1992 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Girone Vincenzo, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Genova dubita che l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice componente il collegio che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non con- cedibilità della sospensione condizionale della pena, contrasti con gli artt. 3 e 24 Cost., dato che il rigetto comporta una valutazione di merito del processo e ciò menomerebbe il diritto di difesa dell'imputato: ad avviso del rimettente, infatti, al riconoscimento dell'incompatibilità con- corrono ragioni analoghe a quelle poste a base delle sentenze nn. 124, 186 e 399 del 1992;
che il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto nel giudizio;
Considerato che con la sentenza n. 186 del 1992 - il cui dispositivo è stato corretto con l'ordinanza n. 313 dello stesso anno - questa Corte ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio";
che perciò la questione è manifestamente inammissibile in quanto già decisa con la predetta sentenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale - già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con la sentenza n. 186 del 1992 - sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Ugo SPAGNOLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 23/07/93.