ORDINANZA N. 255
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del- l'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1992 dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Firenze sul ricorso proposto dalla s.r.l. Immobiliare Il Magnifico contro l'Ufficio del Registro di Firenze, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dall'Immobiliare Il Magnifico s.r.l. contro l'Ufficio del Registro di Firenze, la Commissione Tributaria di 1° grado di Firenze, con ordinanza del 10 febbraio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui sottopone a privilegio in favore del Fisco il bene venduto, in relazione al quale l'alienante non ha assolto interamente l'INVIM pretesa;
che, ad avviso della Commissione, l'inadempienza o l'inerzia del venditore espone il bene, ormai passato in proprietà del compratore, all'aggressione del Fisco, determinandosi in tal modo una violazione del diritto di difesa dell'acquirente, il quale deve sottostare, impotente, ad azioni originate da fatto altrui;
che sarebbero violati altresì il principio di eguaglianza, per la mera occasionalità dell'assoggettamento del compratore all'azione del Fisco, e il principio di cui all'art. 53 Cost., perchè il compratore viene espropriato del bene senza che sia valutata la sua posizione soggettiva;
che, nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.
Considerato che la questione è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ord. n. 587 del 1987, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., sul riflesso che il privilegio speciale immobiliare è "accordato dalla legge in considerazione della causa del credito (che, per le obbligazioni tributarie, dipende dal favore per le esigenze finanziarie dello Stato) e assolve una funzione di garanzia, che si concreta in un rapporto diretto fra il creditore e l'immobile, prescindendo dalla persona del debitore. La garanzia segue, per sua natura, le sorti del credito al quale è legata e perdura fino a quando l'obbligazione non sia estinta o per adempimento o per prescrizione (sent. n. 210 del 1971)";
che tale ratio decidendi non è se non l'applicazione del principio generale del codice civile (al quale rinvia la norma denunciata), per cui il privilegio speciale può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di essi, salva la condizione (che qui non interessa) prevista dall'art. 2747, secondo comma, per i privilegi mobiliari.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di 1° grado di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/05/93.
Francesco Paolo, CASAVOLA, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 27/05/93.