Ordinanza n.587 del 1987

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ORDINANZA N. 587

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promossi con ordinanze emesse il 24 novembre 1985 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Pavia e il 18 novembre 1986 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Firenze, iscritte rispettivamente al n. 130 del registro ordinanze 1986 e al n. 128 del registro ordinanze 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª Serie speciale, dell'anno 1986 e n. 18, 1ª Serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione di Palmieri Claudio nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanze emesse il 24 novembre 1985 (n. 130/1986) e il 18 novembre 1986 (n. 128/1987) rispettivamente dalle Commissioni tributarie di primo grado di Pavia e di Firenze è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 28 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) "nella parte in cui a garanzia INVIM istituisce un privilegio sugli immobili trasferiti", per contrasto con gli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.;

che i giudizi a quibus risultano promossi da acquirenti di immobili avverso l'avviso di accertamento di valore per l'INVIM, notificato dall'Ufficio "al fine di affermare il privilegio" (ord. n. 130/1986); ovvero avverso la procedura esecutiva instaurata con conseguente istanza di rimborso dell'imposta pagata dallo stesso acquirente in vece dell'alienante (ord. n. 128/1987);

che in entrambe le ordinanze si lamenta l'irrazionalità "di assoggettare ad esecuzione il bene trasferito a titolo oneroso prescindendo da ogni partecipazione dell'acquirente alla fase - anche contenziosa - di accertamento del tributo"; imposizione che in definitiva, in contrasto con l'art. 27 stesso d.P.R., finirebbe con il trasferire all'acquirente ogni onere relativo;

che nel giudizio di cui all'ord. n. 128/1987 si è costituito il ricorrente Claudio Palmieri concludendo per la fondatezza della questione;

che ha spiegato intervento, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato la quale ha dedotto l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione;

Considerato che le ordinanze sollevano identica questione, talché i relativi giudizi vanno riuniti ai fini di un'unica pronuncia;

che i giudici rimettenti sollecitano l'eliminazione, dalla disciplina dell'INVIM, dell'istituto del privilegio speciale sugli immobili, per irrazionalità e contraddittorietà, in contrasto cioè con gli artt. 3 e 53 Cost.; ovvero, l'approntamento di idonee garanzie procedimentali in favore dell'acquirente, ex artt. 24 e 113 Cost.;

che la Corte ha già affermato come il privilegio speciale immobiliare resti "accordato dalla legge in considerazione della causa del credito (che, per le obbligazioni tributarie, dipende dal favore per le esigenze finanziarie dello Stato) ed assolva una funzione di garanzia, che si concreta in un rapporto diretto fra il creditore e l'immobile, prescindendo dalla persona del debitore. La garanzia segue, per sua natura, le sorti del credito al quale è legata e perdura fino a quando l'obbligazione non sia estinta o per adempimento o per prescrizione" (sent. n. 210 del 1971);

che quanto già affermato dà contezza della irrazionalità delle censure sussistendo implicitamente, d'altronde, un rinvio, nella disciplina dell'istituto, alle norme del codice civile;

che in conseguenza va dichiarata la manifesta infondatezza della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., dalle Commissioni tributarie di primo grado di Pavia e di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI