Ordinanza n. 222 del 1993

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ORDINANZA N. 222

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato), e 413 del codice di procedura civile, promossi con n. 21 ordinanze emesse il 3 giugno e il 13 luglio 1992 dal Pretore di Roma, iscritte ai nn. da 719 a 726 e da 747 a 759 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 48 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella Camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

 

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanze di identico tenore, depositate il 3 giugno e il 13 luglio 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e dell'art. 413 del codice di procedura civile, nella parte in cui consente di adire il Pretore di Roma (territorialmente competente in quanto giudice nella cui circoscrizione ha sede legale l'Ente Ferrovie dello Stato) anche ai lavoratori i quali prestano servizio presso le dipendenze di tale Ente che non rientrano nella sua circoscrizione;

 

che secondo il giudice a quo l'art. 23 della legge n. 210 del 1985, quale risulta dopo la sentenza n. 117 del 1990 della Corte costituzionale, nel far rinvio alla disciplina generale delle controversie di lavoro dettata dall'art. 413 del codice di procedura civile, porta al sovraccarico di un solo ufficio giudiziario e all'irrazionale distribuzione dei processi, con sospetta violazione del principio di buon andamento introdotto dall'art. 97 della Costituzione, riferibile anche all'amministrazione della giustizia, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 86 del 1982;

 

che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

 

Considerato che i giudizi, in quanto prospettano la stessa questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;

 

che identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata, con l'ordinanza n.492 del 1992;

 

che non sono addotti profili nuovi.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi;

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato) e dell'art. 413 del codice di procedura civile, nella parte in cui dà facoltà ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato di adire il Pretore di Roma, in quanto giudice della circoscrizione in cui l'Ente ha sede legale, anche se addetti a compartimenti e dipendenze dell'Ente che non rientrano nella sua circoscrizione, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Francesco GUIZZI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.