Sentenza n. 117 del 1990

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SENTENZA N.117

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato), promosso con l'ordinanza emessa il 19 maggio 1989 dal Pretore di Augusta nel procedimento civile vertente tra Bruccoleri Francesco e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 441 del registro ordinanze 1989 e pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto in fatto

l.- Nel procedimento civile promosso dal ferroviere Bruccoleri Francesco nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato, il Pretore di Augusta ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da parte attrice in relazione alla normativa prevista dall'art. 23 della legge 17 maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), che prevede, per la trattazione delle controversie di lavoro, la competenza del pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

La norma che stabilisce il foro erariale, secondo il Pretore di Augusta, sarebbe in contrasto con i principi di cui all'art. 24 della Costituzione, che prevede il diritto alla tutela giurisdizionale, e di cui all'art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di eguaglianza.

In particolare, il remittente osserva che la regola del foro erariale é stata ritenuta costituzionalmente legittima da questa Corte per l'esigenza di concentrare sia i giudizi a cui partecipa lo Stato, sia gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, presso un numero ristretto di sedi giudiziarie sì da dare impulso alla specializzazione di queste ultime.

Tali ragioni non sussisterebbero nel caso dell'Ente Ferrovie, i cui rapporti di lavoro, trattandosi di ente pubblico economico, sono trattati dal giudice ordinario e più precisamente dal pretore del lavoro.

La norma finirebbe quindi per danneggiare i lavoratori dipendenti dall'Ente Ferrovie, i quali, a differenza di quelli degli altri enti pubblici economici, ed in particolare di quelli dell'ENEL, non possono giovarsi del principio posto a tutela del lavoratore, secondo il quale la competenza territoriale nei giudizi di lavoro appartiene al giudice del luogo del rapporto di lavoro.

2.- É intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale osserva che il riferimento ai dipendenti degli enti pubblici economici, ed in particolare dell'E.N.E.L., non é pertinente, in quanto per essi non sussiste il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, con le conseguenti problematiche relative al foro erariale ed agli aspetti organizzativi della gestione delle funzioni e servizi dell'Avvocatura dello Stato.

Sotto l'aspetto di una presunta irragionevolezza della norma denunciata, sarebbe stato censurato, in sostanza, il potere discrezionale del legislatore il quale ha voluto tener presente l'elevatissimo numero dei dipendenti ES., l'organizzazione ferroviaria su base compartimentale e la necessaria opportunità di accentramento nella trattazione dei giudizi.

Inoltre non sussisterebbe la denunciata violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto la norma in esame non lede i diritti di difesa, ma si limita a regolare la competenza del giudice.

Nè potrebbe dirsi violato l'art. 3 della Costituzione, laddove si stabilisce un foro diverso rispetto alle controversie dei dipendenti degli enti pubblici economici. Al riguardo viene sottolineato come questa Corte abbia più volte affermato che il principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti la legge non impedisce al legislatore di dettare una diversa disciplina per regolare situazioni che esso, con valutazione discrezionale, considera diverse, adeguando le norme agli svariati aspetti della vita sociale, quando ciò sia fatto per categorie di destinatari e non ad personam.

Considerato in diritto

1.-Questa Corte è chiamata a giudicare la legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, il quale dispone che la trattazione delle controversie di lavoro relative al personale dipendente dall'ente <Ferrovie dello Stato> sia devoluta alla competenza territoriale del Pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Il Pretore di Augusta dubita della legittimità della norma, sia in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la irragionevole disparità di trattamento dei dipendenti dell'ente rispetto a quelli degli altri enti pubblici economici , sia in riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto il previsto spostamento di competenza territoriale sarebbe suscettibile di incidere in concreto sul diritto dei detti lavoratori di agire in giudizio.

2.-In particolare, sotto il primo profilo, il giudice remittente osserva che le ragioni in base alle quali questa Corte ha ritenuto legittima la regola del foro erariale non sussistono nel caso in esame, trattandosi di un ente che opera imprenditorialmente i cui rapporti di lavoro con il personale sono stati sottratti alla disciplina del pubblico impiego ed assoggettati alle norme del rapporto di lavoro privato.

La disposizione impugnata finirebbe quindi per danneggiare i dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato i quali, a differenza di quelli degli altri enti pubblici economici, non possono giovarsi della regola posta a tutela del lavoratore, secondo cui, nelle controversie di lavoro, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo ove il rapporto è sorto, ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza.

3. - Sotto tale profilo la questione è fondata.

L'art. 23 della legge n. 210 del 1985 istituisce un foro dell'ente Ferrovie dello Stato che ha caratteristiche proprie e speciali anche rispetto al foro erariale. In quest'ultima ipotesi, infatti, le norme ordinarie di competenza rimangono ferme per i giudizi innanzi al Pretore, anche nei casi in cui un'Amministrazione dello Stato sia parte in giudizio (v. art. 7 del regio decreto n. 1611 del 30 ottobre 1933), ed inoltre, mentre il foro dello Stato riguarda tutte le controversie in genere (salve poche eccezioni indicate nel citato art. 7), quello previsto dalla norma in esame riguarda unicamente le controversie di lavoro.

Non v'è dubbio che tale regola è effettivamente in grado di rendere più elevato, per le altre parti, il costo del giudizio, quando questo abbia a svolgersi in una sede più lontana rispetto alla loro residenza, e che quindi la disposizione impugnata pone in essere una disparità di trattamento, rispetto agli altri lavoratori subordinati privati, che, ove non risulti giustificata da una differenza di situazioni e da ragionevoli esigenze, si risolve manifestamente in una violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Ora, occorre considerare che se rilevanti ragioni di interesse pubblico possono giustificare l'istituzione del foro erariale (come questa Corte ha già avuto occasione di affermare nella sentenza n. 118 del 1964), gli stessi limiti posti finora dal legislatore per circoscriverne l'applicazione possono ben costituire-stante la loro persistenza ultracinquantennale -un valido criterio di valutazione in ordine alla ragionevolezza o meno della norma contenuta nella disposizione impugnata e degli interessi ivi ritenuti preminenti. Il fatto cioè che la regola del foro erariale sia esclusa nei giudizi avanti i Conciliatori ed i Pretori dimostra che non si è mai ritenuto necessario, per la cura dei pubblici interessi, stabilire anche in tali casi l'adozione di un foro particolare.

Se questo è avvenuto in generale, tanto meno la regola appare derogabile proprio in ordine alle controversie di lavoro, la cui disciplina è ispirata al principio della maggior tutela del lavoratore; nè certamente possono ravvisarsi, in favore dell'ente delle Ferrovie, speciali motivi che consentano di incidere a tal punto sul suddetto principio.

In conclusione, nel momento in cui la legge istitutiva del nuovo ente muta gli indici legali di collegamento della giurisdizione per tutto quanto concerne le controversie di lavoro (stabilendo che l'ente agisce a titolo imprenditoriale e sulla base-paritetica-della contrattazione collettiva), risulta del tutto irragionevole e contraddittorio mantenere poi una posizione di privilegio per l'ente stesso in sede giudiziale. Tanto più ove si consideri che tale disciplina è ancora più accentratrice di quella del foro erariale e pone una deroga, unica nel settore degli enti pubblici economici, alle rilevanti ragioni di interesse pubblico e sociale che hanno invece consigliato la disciplina generale, espressa dall'art. 413 del codice di procedura civile, in ordine alla competenza per territorio del giudice del lavoro.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

L'accoglimento della questione sotto il suddetto profilo rende superfluo l'esame di quello ulteriore, relativo all'art. 24 della Costituzione, prospettato dal giudice remittente dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, recante: <Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato>, nella parte in cui prevede che le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'ente siano devolute alla competenza del pretore <del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie>, anzichè del pretore competente secondo la disciplina generale delle controversie in materia di lavoro (art. 413 del codice di procedura civile).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Mauro FERRI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 02/03/90.