Ordinanza n. 208 del 1993

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ORDINANZA N. 208

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no da altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1991 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Salari Gaudenzio e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 668 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di costituzione di Salari Gaudenzio e dell'I.N.A.I.L.;

udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso per ottenere una rendita maggiore di quella riconosciuta in dipendenza di silicosi contratta in Belgio, il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, con ordinanza del 19 dicembre 1991 (pervenuta alla Corte il 24 settembre 1992), ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 35, quarto comma, e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n.1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n.455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati), che fissa in 15 anni dalla data di abbandono della lavorazione morbigena il "periodo massimo di indennizzabilità";

che il giudice a quo ha rilevato che il suddetto limite temporale, previsto per i lavoratori italiani che abbiano contratto la malattia in Belgio, non è invece applicabile per l'indennizzabilità a favore dei lavoratori che tale malattia abbiano contratto in patria; il che determinerebbe una palese discriminazione - anche in considerazione dell'evoluzione subita dal sistema previdenziale per effetto della sent. n.54 del 1981 di questa Corte, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di analoga disposizione - oltrechè la violazione del diritto di emigrazione e di quello alla previdenza sociale;

che si è costituito in giudizio l'INAIL, sostenendo la inammissibilità della questione in quanto irrilevante nel giudizio a quo, ove la norma impugnata non può trovare applicazione sia perchè essa concerne la costituzione ex novo della rendita per silicosi e non, come nella specie, la revisione del beneficio già concesso, sia perchè in ogni caso dove ritenersi implicitamente abrogata per effetto della sentenza di questa Corte n. 54 del 1981;

che si è costituita, altresì, la parte privata con argomentazioni a sostegno della fondatezza della questione.

Considerato che con la sentenza n. 436 del 1992 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n.1115, che è la norma ora denunciata;

onde la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, quarto comma, e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia - sez. lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 29/04/93.