Sentenza n. 436 del 1992

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SENTENZA N. 436

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1991 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Pedersoli Giovanni e l'INAIL, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;

udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

udito l'avv. Giuseppe De Ferrà per l'INAIL.

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso di un giudizio vertente tra Giovanni Pedersoli e l'Inail ed avente ad oggetto la pretesa di una rendita maggiore di quella già percepita e ritenuta insufficiente per silicosi contratta in Belgio, il Tribunale di Brescia con ordinanza del 19 dicembre 1991 sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.3, 35 quarto comma, e 38 Cost. dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962 n.1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n.455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati).

Questa legge nell'art. 1 estendeva ai cittadini italiani residenti nel territorio nazionale, colpiti da silicosi, associata o no ad altre forme polmonari e contratta nelle miniere di carbone del Belgio, e non indennizzati ai sensi della legislazione belga, le prestazioni di carattere economico, sanitario e assistenziale previste dalla legislazione italiana.

Il successivo art. 4, ora impugnato, stabiliva che "il periodo massimo di indennizzabilità" era "fissato in 15 anni dalla data di abbandono della lavorazione morbigena".

Il Tribunale osservava che nel caso di specie, respinta dal Pretore la domanda di Pedersoli, in grado d'appello l'Inail aveva eccepito l'inutile decorso del termine quindicennale suddetto, e che l'eccezione non poteva essere superata attraverso l'applicazione della sentenza di questa Corte n.54 del 1981.

Infatti, allo scopo di eliminare la disparità di trattamento tra lavoratori ammalatisi di silicosi in Italia, non soggetti ad alcun termine per l'indennizzo da parte dell'Inail (tabella n. 8 allegata al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), ed i lavoratori ammalatisi in Belgio, soggetti al termine di quindici anni ai sensi della tabella allegata al d.P.R. 20 marzo 1956 n.648, richiamata dall'art. 293 del testo unico cit., la detta sentenza di questa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 293 cit. limitatamente al richiamo alla tabella ora ricordata.

Ad avviso del collegio rimettente, tale pronuncia non era stata tuttavia sufficiente ad eliminare la soggezione del diritto de quo al termine quindicennale che, pur dopo la caducazione parziale dell'art. 293 cit., continuava ad essere previsto dall'art. 4 della legge n. 1115 del 1962, come risultava anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, e in particolare dalla sentenza 14 luglio 1987 n. 6159.

Tutto ciò esposto, il Tribunale sollevava la questione di legittimità costituzionale "considerato che l'art. 4 della legge n.1115 del 1962 non è mai stato dichiarato incostituzionale, anche se la ratio della citata sentenza n. 54 del 1981 porta a considerarlo tale". Precisamente il giudice rimettente riteneva che la norma impugnata discriminasse ingiustificatamente i lavoratori ammalatisi in Belgio e che contrastasse con la libertà di emigrazione (art. 35, quarto comma, Cost.) e col diritto alla previdenza sociale (art. 38 Cost.).

2. - Si costituiva l'Inail, che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della questione, irrilevante nel giudizio a quo, in cui l'impugnato art. 4 della legge n. 1115 del 1962 non poteva trovare applicazione, sia perchè esso concerneva la costituzione ex novo della rendita per silicosi, e non, come nella specie, la revisione della rendita già esistente, sia perchè in ogni caso esso doveva ritenersi implicitamente abrogato per effetto della ricordata sentenza di questa Corte n. 54 del 1981.

                                                                                                     Considerato in diritto                                         

1. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brescia, ha per oggetto l'art. 4 della legge 27 luglio 1962 n.1115, il quale, in materia di benefici previdenziali a favore di lavoratori italiani rimpatriati ed affetti da silicosi contratta nelle miniere di carbone del Belgio, stabilisce che "il periodo massimo di indennizzabilità è fissato in quindici anni dalla data di abbandono della lavorazione morbigena".

Si premette nell'ordinanza di rimessione che i lavoratori ammalatisi di silicosi in Italia non sono soggetti al detto termine per ottenere la rendita per invalidità professionale, in quanto, come già è stato osservato da questa Corte (sentenza n. 54 del 1981), nella tabella n. 8 allegata al t.u. 30 giugno 1965 n. 1124, concernente le "lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi", non è previsto alcun limite temporale in proposito.

Di conseguenza da parte del giudice a quo si esprime il dubbio che la norma impugnata determini un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori ammalatisi in Belgio e quelli ammalatisi in patria, ledendo il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), la libertà d'emigrazione (art.35, quarto comma, Cost.) ed il diritto alla previdenza sociale (art. 38 Cost.).

2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione, dedotta dalla difesa dell'INAIL nell'assunto che la norma impugnata dovrebbe ritenersi non più sussistente nell'ordinamento, giacchè con la sentenza n. 54 del 1981 cit. questa Corte aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale della limitazione quindicennale in questione, onde il giudice a quo, rettamente esercitando il proprio potere interpretativo, avrebbe dovuto ritenere "implicitamente abrogato" l'art. 4 della legge n. 1115 del 1962, ora impugnato.

Ricorda al riguardo la Corte che con la citata sentenza, essendosi ritenuta irragionevolmente discriminatrice tale limitazione per i lavoratori che avessero contratto l'infermità in Belgio, fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 293, comma primo, del t.u. n.1124 del 1965, limitatamente alle parole "nonchè la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 648", ossia soltanto per la parte in cui esso richiamava tale tabella dalla quale risultava appunto il termine quindicennale in questione. Detta pronuncia di incostituzionalità non fu estesa all'art. 4 della legge n. 1115 del 1962, ora impugnato, nel quale il periodo massimo di indennizzabilità non viene stabilito per relationem, bensì direttamente.

La tesi, sostenuta dall'INAIL, secondo cui l'art. 4 dovrebbe ritenersi implicitamente compreso nella precedente pronuncia di incostituzionalità, non può essere condivisa, poichè le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una o più norme non si estendono a quelle che non siano in esse esplicitamente menzionate, il che per argumentum si desume anche dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953, che prevede la possibilità di estendere la pronuncia di incostituzionalità a norme non espressamente impugnate. Da ciò la conseguenza che, quando la Corte non abbia fatto espresso uso di tale potere rispetto a norme analoghe o connesse (come nel caso della sentenza richiamata), le norme che non siano formalmente comprese nella dichiarazione di illegittimità costituzionale debbono considerarsi ancora vigenti, ancorchè rispetto ad esse siano ravvisabili gli stessi vizi di incostituzionalità.

3.- Va disattesa anche l'altra eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dall'INAIL nell'assunto dell'inapplicabilità della norma impugnata al caso di specie perchè la norma stessa, disponendo un "periodo massimo d'indennizzabilità", si riferirebbe soltanto al caso in cui il lavoratore chieda per la prima volta il riconoscimento della malattia e non anche quando chieda la semplice revisione della rendita già conseguita.

In proposito va osservato che, una volta che il giudice a quo abbia ritenuto di dover fare applicazione della norma, il controllo sull'ammissibilità della questione potrebbe far disattendere la premessa interpretativa solo quando questa dovesse risultare palesemente arbitraria, e cioé in caso di "assoluta reciproca estraneità" fra oggetto della questione e oggetto del giudizio di provenienza (sent. n. 67 del 1985) o quando l'interpretazione offerta dovesse risultare del tutto non plausibile, il che non si verifica nel caso di specie. Diversamente la Corte verrebbe ad occuparsi di problemi di definizione della fattispecie concreta e di individuazione della (o delle) disposizioni che la regolano, la cui risoluzione compete al giudice rimettente (sent. n. 168 del 1987).

4.- Nel merito la questione è fondata.

Come risulta da quanto precede, ricorre, relativamente alla norma impugnata, la medesima ratio decidendi, su cui si è basata la richiamata sentenza n. 54 del 1981, ai fini della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 293, comma primo, del t.u. n. 1124 del 1965, che - come si è detto - indirettamente disponeva, ai fini dell'indennizzabilità per i lavoratori affetti da una pneumopatia professionale contratta nelle miniere del Belgio, che la malattia dovesse manifestarsi e denunziarsi entro quindici anni dall'abbandono della lavorazione morbigena.

Poichè l'allora riscontrata irragionevolezza della disparità di trattamento rispetto ai lavoratori ammalatisi in Italia è ravvisabile anche relativamente alla norma ora impugnata, di questa va parimenti dichiarata l'illegittimità costituzionale.

Si ricorda, del resto, che, quanto alle tecnopatie diverse dalla silicosi e dall'asbestosi, la giurisprudenza di questa Corte ha già profondamente innovato il sistema dei requisiti temporali appartenenti alla fattispecie costitutiva del diritto, sia superando la cosiddetta "presunzione tabellare" (sent. n.178 del 1988), sia escludendo che una denunzia tardiva possa privare automaticamente dell'indennizzo il lavoratore la cui malattia si sia manifestata entro i termini tabellari (sent. n.206 del 1988).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

                                                                             

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962 n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/11/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 13/11/92.