Sentenza n.54 del 1981
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SENTENZA N. 54

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 293, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Indennizzabilità delle malattie professionali contratte all'estero) promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1976 dal Pretore di Lecce, nel procedimento civile vertente tra Ingrosso Vincenzo e l'INAIL, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 1977.

Visti gli atti di costituzione di Ingrosso Vincenzo e dell'INAIL;

udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1981 il Giudice relatore Oronzo Reale;

udito l'avv. Carlo Graziani per l'INAIL.

Ritenuto in fatto

Con ricorso al Pretore di Lecce, Giudice del lavoro, Ingrosso Vincenzo chiedeva che l'INAIL fosse condannato a corrispondergli la rendita relativa al 50% di inabilità al lavoro, derivantegli da silicosi, contratta nel periodo 1955 - 1959, durante il quale egli aveva prestato opera lavorativa in miniere di carbone in Belgio.

L'INAIL, costituitosi, eccepiva tra l'altro che l'Ingrosso aveva presentato la relativa domanda nel 1975, vale a dire più di quindici anni dopo che aveva cessato di prestare la sua opera in lavorazione morbigena; pertanto la domanda non poteva essere accolta in ragione dell'espresso richiamo che l'art. 293 del t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, fa alla tabella allegata al d.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, la quale stabilisce appunto in quindici anni dall'abbandono della lavorazione morbigena il periodo massimo di indennizzabilità.

Con ordinanza datata 10 novembre 1976, il Pretore di Lecce, ritenutala rilevante ai fini del decidere, considerava non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 293, comma primo, del t.u. n. 1124/1965, in quanto detta norma richiama, con riferimento ai lavoratori colpiti da silicosi contratta nelle miniere di carbone in Belgio, la tabella allegata al d.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, pure citato, che prevede un periodo massimo di indennizzabilità, e non la tabella n. 8 allegata allo stesso t.u. n. 1124/1965, che non prevede alcun periodo massimo di indennizzabilità, e ciò per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Nella breve motivazione, il giudice a quo rileva che di fronte ad uno stato morboso identico (la silicosi), la legge prevede una disparità di trattamento tra i lavoratori che ebbero a contrarre la silicosi in Belgio e quelli che l'hanno contratta in Italia. Tale differenziazione sarebbe ingiustificata ed irrazionale, donde la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata: si costituivano l'Ingrosso e l'INAIL; il Presidente del Consiglio dei ministri non interveniva.

Nella memoria di costituzione l'Ingrosso sostiene sostanzialmente che la disparità di trattamento, ai fini della indennizzabilità della silicosi, riscontrabile tra i lavoratori che tale malattia hanno contratto in Italia e quelli che l'hanno contratta in Belgio non ha alcuna plausibile giustificazione; e che, inoltre, l'attuale normativa innova rispetto al regime precedente, in cui la tutela era la medesima per gli uni e per gli altri.

Si osserva infine che, tanto premesso, e considerati i principi contenuti nella legge delega, che si riferivano ad un "riordinamento" e "miglioramento" dei trattamenti previdenziali preesistenti, si potrebbe addirittura ravvisare nella citata norma del t.u. n. 1124/1965 un eccesso di delega, attesa la situazione deteriore introdotta in danno dei lavoratori rimpatriati dal Belgio; si conclude, pertanto, per l'accoglimento della proposta questione.

Diversa è la posizione dell'INAIL; l'Istituto infatti asserisce che la giurisprudenza della Cassazione, riconosciuta la attuale vigenza della legge n. 1115 del 1962, è pervenuta in maniera chiara ad operare una perfetta equiparazione, quanto alla tutela, tra i lavoratori colpiti da silicosi in Belgio e quelli colpiti da silicosi in Italia, equiparazione che non può non concernere anche l'abolizione del periodo massimo di indennizzabilità.

Su questa base autorevole di interpretazione giurisprudenziale, peraltro testualmente suffragata dall'art. 1 della citata legge n. 1115/1962 che fa espresso richiamo alle "successive modificazioni", e dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, atto ad evidenziare "l'intento parificatore del legislatore", l'INAIL chiede che la proposta questione venga ritenuta irrilevante, non senza aver osservato che, a suo avviso, la questione stessa avrebbe dovuto concernere anche l'art. 4 della legge n. 1115 del 1962, che espressamente prevede un periodo massimo di indennizzabilità.

Considerato in diritto

1. - La questione è fondata.

Correttamente il Pretore di Lecce ha attribuito all'art. 293, comma primo, del t.u. 30 giugno 1965, n. 1124 - della cui legittimità costituzionale egli dubita - il significato e la portata di limitare a quindici anni dalla cessazione del lavoro morbigeno il periodo massimo di indennizzabilità della silicosi contratta nelle miniere di carbone del Belgio da lavoratori italiani, poi rimpatriati.

Ciò è letteralmente stabilito dal citato art. 293 del t.u. n. 1124/1965, il quale dispone che ai detti lavoratori (ai quali i benefici dell'assicurazione erano stati estesi dalla legge 27 luglio 1962, n. 1115) si applicano le disposizioni della legge 19 gennaio 1963, n. 15 (matrice del t.u. n. 1124/1965), "nonchè la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648". Ora in questa tabella il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro è appunto fissato in quindici anni mentre invece nella tabella allegata n. 8 del t.u. n. 1124/1965, concernente le "lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi" e il "periodo massimo dell'indennizzabilità dalla cessazione del lavoro", non è previsto alcun limite temporale all'indennizzabilità stessa.

Non è quindi accettabile la tesi, sostenuta innanzi la Corte dall'INAIL, di un'avvenuta unificazione, nella giurisprudenza e nella prassi dell'Istituto, del trattamento dei lavoratori italiani colpiti dalla silicosi in Italia o in Belgio quanto all'abolizione di ogni limite temporale per l'indennizzabilità. A1 contrario di quanto afferma l'Istituto, per dedurne l'irrilevanza della questione sollevata dal Pretore di Lecce, non risulta che tale unificazione sia stata affermata dalla Cassazione, che invece ha avuto occasione di rilevare la specificazione del periodo massimo d'indennizzabilità per i lavoratori provenienti dal Belgio espressamente indicato nella tabella allegata al d.P.R. n. 648 del 1956, cioè del periodo di quindici anni.

Né l'asserita unificazione si può chiaramente desumere, come pure argomenta l'INAIL, dall'art. 6 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, che si limita ad estendere i benefici della legge n. 1115 del 1962 ai cittadini italiani residenti in Italia superstiti dei cittadini deceduti per silicosi contratta nelle miniere di carbone in Belgio.

Quanto, poi, all'invocata prassi dell'INAIL, è sufficiente rilevare che proprio nel giudizio innanzi al Pretore di Lecce, nel quale è stata sollevata la questione di legittimità in esame, l'Istituto ha chiesto il rigetto della domanda dell'Ingrosso per essere stata essa proposta dopo oltre quindici anni dalla cessazione della lavorazione morbigena, e cioè oltre il termine fissato dalla tabella del d.P.R. n. 648/1956 espressamente richiamata dall'art. 293 del t.u. n. 1124/1965.

2. - Le norme in esame stabiliscono, quindi, un diverso trattamento fra i lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi in patria e quelli che l'hanno contratta in Belgio.

L'uguaglianza delle situazioni delle due categorie era stata ritenuta e affermata dal legislatore italiano quando, nella legge n. 1115 del 1962, che pareggiava (quanto ai benefici assicurativi) la silicosi contratta da lavoratori in Italia a quella contratta nel Belgio sempre da lavoratori italiani, aveva fissato (art. 4) per questi ultimi lo stesso periodo massimo di indennizzabilità di quindici anni che la legge n. 648 del 1956 stabiliva per i primi.

Appare pertanto irragionevole la discriminazione, volutamente o per errore tecnico, introdotta con il denunciato art. 293 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che mentre nella sua tabella 8 abolisce ogni limite temporale per la indennizzabilità, richiama per i lavoratori italiani ammalatisi nel Belgio la tabella del d.P.R. n. 648/1956, cioè il limite di quindici anni.

La violazione del principio di eguaglianza ne consegue con evidenza e senza giustificazione alcuna.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 293, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, limitatamente alle parole "nonché la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1981.