Sentenza n. 140 del 1993

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SENTENZA N. 140

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 22, 98, 65 e 69 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 29 febbraio 1992 dal Tribunale per i minorenni di Catania in composizione di giudice per l'udienza preliminare nel procedimento penale a carico di Zagarella Giancarlo, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di minore, imputato di omicidio volontario aggravato, il Tribunale per i minorenni di Catania, in composizione di giudice per l'udienza preliminare, ha sollevato, con ordinanza del 29 febbraio 1992, questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, 98, 65 e 69 del codice penale, i quali rendono possibile l'applicazione della pena dell'ergastolo ad imputato minorenne, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma, della Costituzione.

 

Quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale afferma di dover decidere sull'ammissibilità del giudizio abbreviato di cui agli artt.438 e seguenti del codice di procedura penale: la decisione dovrebbe essere negativa, se la pena astrattamente applicabile per il reato fosse l'ergastolo, giusta quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 176 del 1991.

 

Quanto al merito della questione, il collegio remittente ritiene che la detta possibilità di applicazione dell'ergastolo a carico del minore si ponga in contrasto con gli artt.:

 

- 2 della Costituzione, per lesione dei diritti inviolabili dell'infanzia e per inosservanza dei doveri inderogabili di solidarietà;

 

- 3, primo comma, della Costituzione, per la disparità di trattamento tra minori imputati di reati punibili edittalmente con l'ergastolo, in grado di giovarsi della diminuente della minore età a norma dell'art. 65, n. 2, c.p. (che trasforma la pena massima in quella della reclusione da venti a ventiquattro anni), e minori imputati di reati punibili con l'ergastolo per effetto dell'operare di una circostanza aggravante, non in grado di beneficiare della accennata trasformazione: solo ai primi è consentito l'accesso al rito alternativo, precluso viceversa ai secondi in ragione della possibile prevalenza, ex art. 69 c.p., dell'aggravante sulla diminuente della minore età;

 

- 10, primo comma, della Costituzione, per non essersi l'ordinamento giuridico italiano conformato a numerose norme pattizie del diritto internazionale vigenti in materia, che impongono un trattamento penalistico differenziato ai minori (Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948; Dichiarazione di Ginevra del 24 novembre 1924;

 

Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 20 novembre 1959;

 

Risoluzione 29 novembre 1985, cosiddette Regole di Pechino;

 

Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989);

 

- 27, terzo comma, della Costituzione, per contrarietà dell'ergastolo inflitto a minore con la funzione rieducativa della pena e con il senso d'umanità recepito dalla coscienza sociale, a sua volta espressa nelle sopra richiamate norme internazionali;

 

- 31, secondo comma, della Costituzione, per difetto di particolare protezione dell'infanzia sotto "apparenti esigenze di formale uguaglianza".

 

2. - É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi non fondata la questione.

 

L'Avvocatura erariale osserva che la condanna all'ergastolo non ostacola in concreto una serie di benefici che escludono il carcere a vita, quali la liberazione condizionale (art. 176 c.p.),i permessi premio e la semilibertà previsti dall'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), la sospensione del processo per la messa in prova (art. 28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448); la possibilità di individualizzare e rendere flessibile il trattamento in sede esecutiva, in linea con l'esigenza indicata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 125 del 1992), esclude pertanto i denunziati profili di contrasto con gli artt. 2, 27 e 31 della Costituzione.

 

Quanto alla pretesa violazione del principio di eguaglianza, l'Avvocatura rileva che la graduabilità della pena attraverso la valutazione comparativa delle circostanze da parte del giudice corrisponde ad un'insindacabile scelta di politica legislativa, e che comunque i termini posti a raffronto dal remittente sono obiettivamente diversi.

 

Nè, infine, secondo l'interveniente, le norme di diritto internazionale invocate nell'ordinanza di rimessione vietano la comminatoria dell'ergastolo ai minori, limitandosi a prescrivere soltanto dei correttivi, quali appunto presenti nell'ordinamento italiano in sede di esecuzione della pena.

 

Considerato in diritto

 

l. Viene sottoposto a sindacato di costituzionalità il combinato disposto degli artt. 22 (che definisce la pena dell'ergastolo), 98 (che stabilisce i limiti di imputabilità dei minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici, disponendo altresì che per questi soggetti < < la pena è diminuita>>), 65(il quale nel n. 2 stabilisce che, quando ricorre un'attenuante, la pena dell'ergaostolo è sostituita con quella della reclusione da venti a ventiquattro anni) e 69 che disciplina il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti) del codice penale.

 

Il dubbio di costituzionalità delle norme denunciate muove dal rilievo che esse rendano possibile, per i delitti punibili con la pena edittale dell'ergastolo, l'applicazione di detta pena anche ai minori, profilandosi in tal modo un contrasto con gli artt.: 2, 3, primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma, della Costituzione.

 

In particolare, relativamente all'art. 2 della Costituzione, per il venir meno del "dovere della Repubblica di garantire i diritti inviolabili dell'infanzia" nonchè dei "doveri inderogabili di solidarietà verso i minori"; relativamente all'art.27, terzo comma, della Costituzione, perchè l'irrogazione della pena dell'ergastolo ad imputato minorenne da un lato comprometterebbe l'esigenza rieducativa ostacolando il trattamento pedagogico, peculiare per il condannato che versi nella speciale condizione determinata dall'età, e dall'altro contrasterebbe con il "corrente senso di umanità fatto proprio dalla attuale coscienza sociale, ben interpretata dalle numerosissime convenzioni internazionali a tutela dell'infanzia alle quali l'Italia ha prestato adesione"; relativamente all'art. 31, secondo comma, della Costituzione, perchè si viene meno al precetto costituzionale che, imponendo "il dovere di protezione dell'infanzia", impedisce di poter equiparare il minore all'adulto per "un'apparente esigenza di formale uguaglianza"; relativamente all'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparità di trattamento che si de terminerebbe tra il minore imputato di un reato meno grave ma punibile, come nella specie, con l'ergastolo, a causa del concorso di una circostanza aggravante, ed il minore imputato di un delitto più grave punibile edittalmente con l'ergastolo, perchè, mentre il secondo si gioverebbe automaticamente della diminuente della minore età, il primo potrebbe non giovarsene per effetto della comparazione con la circostanza aggravante; relativamente all'art.10, primo comma, della Costituzione, per non essersi l'ordinamento giuridico italiano conformato a numerose norme pattizie del diritto internazionale vigenti in materia che sono assurte a principi "generalmente riconosciuti dalla comunità degli Stati", i quali impongono un trattamento penalistico differenziato per i minori (Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948; Dichiarazione di Ginevra del 24 novembre 1924; Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 20 novembre 1959; Risoluzione dell'O.N.U. 29 novembre 1985, cosiddette Regole di Pechino; Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989).

 

2.- Le questioni sono inammissibili.

 

Si osserva difatti che, considerate nel loro complesso, esse pongono un quesito di carattere legislativo cui la Corte, in ragione dei suoi poteri, non può dare adeguata risposta con una sentenza di illegittimità costituzionale delle norme denunciate.

 

Nell'ordinanza di rinvio si lamenta in sostanza che, quando la comparazione da compiersi ai sensi dell'art.69 c.p. (come modificato dall'art. 6 del decreto legge n. 99 del 1974, convertito dalla legge n. 220 del 1974) tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti - fra le quali ultime è compresa (art. 69, quarto comma, in relazione all'art. 70, secondo comma, c.p.) quella inerente alla minore età - si concluda con un giudizio di subvalenza di questa diminuente (prevista dall'art. 98, primo comma, c.p.) rispetto ad una o più aggravanti, anche il minore può essere assoggettato alla pena dell'ergastolo. Una previsione, questa, che si assume in contrasto, sotto vari profili, con i parametri costituzionali invocati (artt. 2, 3, primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma, della Costituzione), onde l'illegittimità costituzionale delle norme da cui essa discende.

 

Al riguardo si deve ricordare che, prima della modifica introdotta dalla riforma del 1974 all'art. 69 del codice penale, la diminuente prevista in ragione della minore età dell'imputato trovava comunque - per la sua autonomia dal meccanismo di comparazione delle circostanze eterogenee - applicazione prima di ogni altra valutazione riguardante la determinazione della pena, il che escludeva la possibilità, anche astratta, della assoggettabilità dell'imputato minorenne alla pena dell'ergastolo.

 

Intervenuta detta novella - ispirata peraltro ad una linea di politica criminale di minor rigore rispetto a quella precedente - che ha stabilito l'applicabilità del meccanismo di comparazione previsto dall'art. 69 del codice penale fra tutte le circostanze aggravanti e tutte quelle attenuanti, ivi comprese le circostanze inerenti alla persona del colpevole, tra le quali, per chiaro dettato normativo (art.70, secondo comma, c.p.) e per costante giurisprudenza, è ricompresa la diminuente della minore età prevista dall'art. 98 del codice penale, si è determinata l'applicabilità al minore della pena dell'ergastolo.

 

Ciò nell'ipotesi in cui, nel concorso fra aggravanti (tali da comportare la pena dell'ergastolo) ed attenuanti, la valutazione comparativa del giudice dovesse concludersi per la prevalenza delle prime, nonchè, quando si tratti di un reato già di per sè punibile con la pena edittale dell'ergastolo, qualora la valutazione si concluda con un giudizio di equivalenza.

 

É la prima delle sopra riferite ipotesi normative che il giudice a quo intende denunciare dovendone fare applicazione allo scopo di valutare i presupposti per l'ammissibilità del rito abbreviato che, come è noto, è escluso (sent. n. 176 del 1991,  ord. n. 163 del 1992) quando il reato ascritto all'imputato è in astratto punibile con l'ergastolo, non potendo il giudice per l'udienza preliminare effettuare il giudizio comparativo che spetta al giudice del dibattimento.

 

3.- Ciò premesso, va considerato che, indipendentemente dall'incidenza che l'astratta previsione della punibilità del minore con l'ergastolo assume sul piano processuale, ai fini dell'ammissibilità del rito abbreviato, sul piano sostanziale tale previsione nella realtà giudiziaria assume un significato più teorico che effettivo.

 

Indipendentemente dunque dalla finalità che sembra essere perseguita dal giudice a quo - di consentire almeno all'imputato minore di accedere sempre al rito abbreviato ed agli annessi benefici, che sono invece preclusi in via generale nei processi con imputati per reati punibili con la pena dell'ergastolo - per quel che riguarda l'aspetto centrale della questione, che investe le norme di diritto sostanziale, il loro concreto atteggiarsi nella realtà giudiziaria è indicativo di una sostanziale diversità di trattamento del minore adeguata alla sua condizione, anche per quel che riguarda l'irrogazione della massima pena.

 

4.- Tuttavia, nonostante tali considerazioni, resta pur sempre l'esigenza di adeguare l'ordinamento positivo a quella linea più volte messa in evidenza da questa Corte (sentt. n. 125 del 1992; n. 128 del 1987) di un sistema punitivo che per il minore risulti sempre più diversificato, sia sul piano sostanziale che su quello processuale.

 

Una volta che ci si ponga di fronte a tale esigenza ci si avvede come varie potrebbero essere le soluzioni adatte a soddisfarla, data la pluralità di scelte possibili che solo il legislatore è in grado di effettuare.

 

Va difatti rilevato che, qualora ci si prospettasse il problema per esigenze di carattere processuale - come nel caso in esame, in cui esso è venuto in evidenza con esclusivo riferimento alla applicabilità del rito abbreviato, con risvolti, come è noto, di diritto sostanziale, per l'incidenza sulla determinazione della pena - potrebbe apparire incongruo agire sul piano della disciplina dettata dal codice penale, dato che l'accennato problema potrebbe essere risolto con un intervento sulle norme processuali: una soluzione questa che, peraltro, a parte le serie difficoltà di pervenire al risultato al di fuori della sede legislativa, è preclusa in questa sede, non essendo comunque stata impugnata la relativa disciplina, come derivante dalle pronunce di questa Corte (sent. n. 176 del 1991; ord. n.163 del 1992), per effetto delle quali il rito abbreviato non è ammesso per i processi con imputati di reati punibili in astratto con la pena dell'ergastolo.

 

Se invece si potesse prescindere dall'occasione e dal motivo che hanno dato luogo all'incidente di costituzionalità ed intervenire esclusivamente sulle norme di diritto sostanziale denunciate, una sentenza meramente caducatoria sarebbe inadeguata, occorrendo all'uopo un intervento normativo selettivo che definisca le ipotesi in cui l'esonero dal bilanciamento di circostanze possa avvenire; e ciò per evitare il prodursi di effetti eccedenti la finalità del quesito.

 

Senza tale delimitazione, difatti, la pronuncia produrrebbe l'effetto di assicurare la prevalenza della diminuente in questione, anche quando non si sia in presenza di reati punibili con l'ergastolo, perchè si andrebbe ad incide re in generale sulla disciplina della comparazione di circostanze eterogenee in rapporto al minore.

 

Come si vede il risultato che si intenderebbe raggiungere sul piano del diritto sostanziale rende necessario un intervento sostitutivo del legislatore, che definisca, nell'ambito di una pluralità di scelte, la portata e l'ampiezza della modifica.

 

Un intervento questo che, per le esigenze poste in evidenza, è auspicabile che venga assicurato quanto prima per adeguare la situazione normativa a quella linea, già posta più volte in evidenza da questa Corte, di diversificare il più possibile il trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 22, 98, 65 e 69 del codice penale, sollevate dal Tribunale per i minorenni di Catania, in composizione di giudice per l'udienza preliminare, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 01/04/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 06/04/93.